I diritti dei cittadini

Questo documento ha lo scopo di presentare quelli che semplicemente definisco “come diritti dei cittadini” cioè spendibili da qualsiasi italiano, presso qualsiasi amministrazione pubblica e che trovano, a mio avviso, il loro più alto ruolo quando vengono usati soprattutto dalla associazioni portatrici di interesse collettivo quali quelle ambientaliste, ma non solo, che operano a tutela e servizio degli interessi collettivi.

Per far capire l’importanza del cittadino nella gestione del proprio territorio è necessario citare due fondamentali leggi storiche: la 142/1990 [1]che è la legge istitutiva degli statuti comunali, la quale all’art. 7 cita:...Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale e Provinciale sono pubblici...Il regolamento assicura ai cittadini  singoli o associati, il diritto di accesso  degli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie...” a pochi mesi da essa viene varata la 241/1990 [2] che è la diretta conseguenza della prima e che presenterò più dettagliatamente.

La prima rappresenta direttamente la forma di partecipazione democratica al governo del proprio territorio da parte dei cittadini, la seconda è l'affermazione di tale principio attraverso la conoscenza diretta, senza delega alcuna, di tutti gli atti operati dalla pubblica amministrazione e la conseguente possibilità di gestione dei beni pubblici e quindi una migliore scelta dei nostri amministratori in base appunto ai loro provvedimenti.

La 241/90, che con i miei allievi chiamo il passe-partout dei cassetti della pubblica amministrazione, compresi quelli dei privati gestori di pubblici servizi,[3] ha avuto diversi cambiamenti, sia per le pressioni esercitate dai comuni che si sono visti arrivare richieste a loro avviso eccessive, sia per l’inserimento delle normative riferite alla privacy e i cosiddetti dati sensibili (dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40). Sono stati perciò modificati anche i specifici regolamenti previsti dalla stessa norma (DPR 184/2006); quest’ultimo ad esempio inserisce la figura degli “controinteressati”[4] cioè quelle persone che posso essere coinvolte nelle nostre richieste di accesso a motivo di eventuali dati sensibili, che riguardano la sfera della privacy e non certo quella dell’accesso ai dati di progettazione di una cava, che fra l’altro saranno appesi all’albo e al cantiere. Non crederete, ma le amministrazioni provano di tutto per arginare le nostre richieste che ricordate, fanno uscire alla luce del sole, i nostri amministratori poco trasparenti.

A questo scopo ci è venuto incontro il D.L.vo n. 195/2005 [5], applicativo di una norma europea, che prevede l’accesso alla «informazione ambientale», come qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente “lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi.”

Al divieto espresso di accesso da parte delle amministrazioni, sempre più sentenze sono sfavorevoli alle stesse, ma prima di ricorre al TAR basta utilizzare il “difensore civico”[6] figura prevista dalla prima legge citata, poco utilizzata; presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è prevista una apposita commissione [7] per ricorre ai dinieghi della 241/90. Se l’amministrazione addirittura non risponde, una recente sentenza della Cassazione dell’aprile 2009 [8], ha confermato con tutto il suo peso, la condanna del dirigente omissivo, per “rifiuto di atti d’ufficio”.

Oggi tutte le amministrazioni hanno moduli predisposti per l’accesso agli atti, ma nelle mie richieste di solito ecologiche, inserisco anche l’accesso alle informazioni ambientali (per il cui diniego si può ricorrere alla Corte Europea semplicemente in carta semplice e se viene accettato, ha il suo peso per la regione coinvolta), la richiesta del funzionario cui rivolgersi, ai sensi delle modalità e tempo previsti (30gg, se non citato diversamente nei rispettivi regolamenti). Se non abbiamo la risposta si riscrive (oggi c’è la possibilità  di usare la posta elettronica certificata PEC [9], che il valore legale di una raccomandata RR), dando un tempo massimo ragionevole, dopo di che occorre appellarsi alla sentenza e denunciare.

La visione degli atti può essere immediata, se presenti negli uffici, le copie occorre pagarle in base al costo della semplice riproduzione.

La partecipazione dei cittadini alla gestione del territorio è confermata anche dalla possibilità di essere presenti anche alle cosiddette conferenze dei servizi [10] CdS, che sono incontri nei quali le imprese che vogliono realizzare i propri interventi nel territorio, sia esso la costruzione di uno stabilimento, l’apertura di una cava, la costruzione di un impianto a biomassa, una centrale eolico o idroelettrica, ecc., chiedono di poter coinvolgere tutti gli enti pubblici dotati di competenze e coinvolti nel rilascio di provvedimenti autorizzatori. Questo istituto è stato previsto per procedere alle cosiddette semplificazioni amministrative.

Le norme che lo prevedono, ai sensi dell'art. 4 dei D.P.R.447/98[11] e 440/00 sostengono che "la conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'art. 6, comma 13[12] ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare. Essa deve essere diffusa con adeguate forme di pubblicità: immissione nell'archivio informatico (sito web), comunicato stampa o affissione all'albo pretorio. Alla stessa possono partecipare, i soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, INDIVIDUALI o COLLETTIVI, nonché i portatori di INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI o COMITATI, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo.

Da gennaio 2009 il WWF Marche ha chiesto l’applicazione di tali leggi a tutti gli enti pubblici delle Marche, Regione, Province, Comunità Montane, Comuni. Dal 1998 ad oggi basta fare un giro internet, negli SUAP, gli sportelli abilitati per le CdS, e vedere che nella sola provincia di Pesaro Urbino, non tutti le applicano o lo fanno male: Fano ha le convocazioni alle conferenze tra le varie novità del comune, Pesaro ha i documenti accessibili con difficoltà, la Provincia che promuove le CdS per i rifiuti e l’acqua, non le pubblicizza, come la comunità montana di Cagli e dell’Alta val Marecchia.

Oggi più che mai, che diventa insopportabile lo scambio di idee, sia attraverso i semplici commenti, o una chiara opposizione o anche la satira, credo che sia necessario ancorarsi di più, a questi dispositivi  di diritto per tutti i cittadini, utilizzabili poi anche dalle nostre associazioni che intendono fare proposte concrete per il proprio territorio. Certamente questa rimane la spina nel fianco dei nostri amministratori, che stanno facendo e faranno di tutto, piuttosto che rispondere ad un semplice cittadino.

SantAngelo in Vado 1 maggio 2009

Giuseppe Dini


[1] Legge 8.6.1990, n. 142 (Modifiche ordinamento autonomie locali) modificata da Legge 25 marzo 1993, n. 81 Legge 15 ottobre 1993, n. 415 Legge 27 ottobre 1995, n. 437 Legge 15 maggio 1997, n. 127 Legge 30 aprile 1999, n. 120, Legge 3 agosto 1999, n. 265

 

[2] Legge n° 241 del 7.8.90  Nuove norme  in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai documenti amministrativi, modificata da dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

 

[3] Articolo 22. (1)(Definizioni e princípi in materia di accesso)

e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Articolo 23.(Ambito di applicazione del diritto di accesso) (1)

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. (1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15

NdA Ai gestori delle acque cittadine, è così possibile chiedere copie delle analisi delle acque potabili dei propri comuni, anche in formato informatizzato, così come prevede la stessa norma.

 

[4] Articolo 11. (1) (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

Articolo 22. (1)(Definizioni e princípi in materia di accesso

c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

(1)     Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

L’art.3 del DPR 184/2006, prevede la partecipazione al procedimento di accesso di soggetti eventualmente controinteressati, individuati tali dall’amministrazione che riceve l’istanza.

 

[5] Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195

"Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005

 

[6] La legge 142/90 ha previsto facoltativamente per gli enti locali, l'istituzione della figura del Difensore Civico, quale garante locale del rispetto dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione. I cittadini possono segnalargli gli abusi, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione. Ha il compito di prevenire l'insorgere di una controversia tra il singolo cittadino e l’Amministrazione, vigilando sulla conformità degli atti alle leggi, assicurando il rispetto e la tutela dei diritti e delle posizioni giuridiche soggettive nei confronti dell’ente.

 

[7] Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi  presso la Presidenza del Consigli dei Ministri

Per contattare gli uffici della Commissione per l'accesso: Telefoni: 06.6779.6700 Fax: 06.6779.6684 Email: commissione.accesso@governo.it  Indirizzo: Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Via della Mercede, 9  00187 Roma

 

[8] Corte Suprema di Cassazione sez. VI Sentenza n. 443 - 14466/09  del 5.3.2009  Depositata in cancelleria il 2.4.2009

La corte di Cassazione condanna un dirigente dell’ufficio tecnico per non aver preso in considerazione le richieste del cittadino

 

[9] La presente mail viene inviata come Posta Elettronica Certificata a valore legale ai sensi della vigente normativa in materia, in particolare il DPR 445/2000, il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 13 Gennaio 2004 pubblicato in G.U. n° 98/2004, il DPR 68/2005, il Dlgs 82/2005  (Codice dell'Amministrazione Digitale), il Decreto Ministeriale 2 Novembre 2005 e successive note integrative, la Circolare CNIPA del 24 Novembre 2005 n° 49.

 

[10] Articolo 14. (1) (Conferenza di servizi) Tutti gli articoli 14 regolano questo istituto (1)  Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

 

[11] D.P.R. 447/98 come modificato dal DPR 440/00 (attuale disciplina) Capo II - Procedimento semplificato

Art. 4. Procedimento mediante conferenza di servizi. 

Comma 4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.

 

[12] D.P.R. 447/98 come modificato dal DPR 440/00 Capo III – Procedimento mediante autocertificazione. 

Art 6. Principi organizzativi.

Comma 13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura.

 

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