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T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 21 aprile 2008, n. 3342
Fatto e diritto
Con decreto direttoriale del 30.3.2001 è stata indetta una procedura di
selezione per la copertura di 10 posti nell’ambito della posizione economica
C1, riservato al personale dell’amministrazione civile dell’Interno
appartenente alle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3S per l’accesso al
profilo professionale di collaboratore di biblioteca.
Il ricorrente ha presentato domanda e con successivo DM 31.7.2002 del Ministero
dell’Interno è stato approvato l’elenco degli ammessi ai corsi per la
riqualificazione a 10 posti di C1 collaboratore di biblioteca (tra cui non
figura il Freda).
Nel ricorso l’interessato prospetta i seguenti motivi di diritto:
Violazione ed erronea applicazione del bando di concorso emanato con decreto
direttoriale 30.3.2001 anche in riferimento all’art. 24 comma 4 del DPR n.
347/1983 ed ai principi generali in materia di requisiti di partecipazione ai
pubblici concorsi per l’accesso a posti di pubblico impiego; errore di
motivazione, carenza ed errore di istruttoria, travisamento dei fatti; difetto
dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento;
Violazione ed erronea applicazione dell’art. 41 del DPR n. 1077 del 1970;
carenza ed errore di motivazione carenza ed errore di istruttoria travisamento
di fatti, difetto dei presupposti, illogicità ingiustizia manifesta.
Controparte si è costituita in data 15.10.2002 e ha depositato memoria in data
20.2.2008.
Il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione in data 21.2.2008.
Tanto premesso, il Collegio rileva in via preliminare la mancata notifica del
ricorso ad almeno un controinteressato.
Come noto, la nozione di controinteressato in senso tecnico, a mente dell’art.
21, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi
parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione
del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata
individuabilità; quello sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo al
controinteressato, di un interesse al mantenimento della situazione esistente,
che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo
ed abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione
giuridica qualificata alla sua conservazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 11 luglio
2001, n. 3895; sez. IV, 1 dicembre 1998, n. 1516; Ad. plen., 8 maggio 1996, n.
2).
La giurisprudenza ha, infatti, più volte chiarito che la qualità di
controinteressato deve essere individuata con riferimento alla titolarità di un
interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso
(elemento sostanziale) e in relazione alla circostanza che il provvedimento
impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente
menzionato o comunque agevolmente individuabile dal provvedimento (elemento
formale), il quale abbia un interesse giuridicamente qualificato alla
conservazione del medesimo provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1003 del
20.2.2002; Cons. Stato, sez. IV, n. 4627 del 3.9.2001; Cons. Stato, V Sez., 17
dicembre 1998 n. 1806; IV Sez. 19 agosto 1997 n. 860; Csi. 21 novembre 1997 n.
521; Cons. Stato, VI Sez., n. 294 del 13 luglio 1976).
Nello stesso senso la giurisprudenza più recente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6
giugno 2003, n. 3187; Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2991; T.A.R.
Liguria, sez. I, 18 settembre 2003, n. 1026; T.A.R. Basilicata, 19 febbraio
2003, n. 158; T.A.R. Liguria, sez. I, 10 dicembre 2002, n. 1188).
Inoltre, costituisce principio generale in materia di concorsi, che nel caso di
impugnativa di una graduatoria a posti di pubblico impiego, il ricorso deve
essere notificato a tutti i graduati qualora il ricorrente deduca censure che se
fondate travolgerebbero l’intera graduatoria (cfr. ex plurimis, Cons, Stato,
sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1908; sez. VI, 20 aprile 1991, 225).
Nella fattispecie il Collegio rileva quanto segue :
il ricorrente non è stato incluso nelle graduatorie dei partecipanti alle prove
selettive per l’accesso ai profili professionali in oggetto per aver maturato
una esperienza professionale inferiore a quella prevista all’art. 2, punto 2,
lettera b), dei relativi bandi;
il medesimo ha impugnato in primo luogo il DM 31 luglio 2002 del Ministero dell’Interno
che contiene l’elenco degli ammessi ai corsi per la riqualificazione a n. 10
posti di C1 - collaboratore di biblioteca;
dall’esame degli atti depositati in giudizio si rileva la notifica del ricorso
soltanto all’amministrazione procedente. Al riguardo, il Collegio deve fare
applicazione dei principi generali in materia di integrità del rapporto
processuale in quanto una eventuale rinnovazione del giudizio dell’Amministrazione,
a seguito di accoglimento del ricorso da parte del TAR, potrebbe pregiudicare la
situazione degli altri dieci candidati inseriti nel predetto DM 31.7.2002 che
dovevano essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle
posizioni acquisite.
Le considerazioni che precedono comportano la dichiarazione di inammissibilità
del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendo giusti
motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter,
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6.3.2008.
PRESIDENTE Patrizio Giulia ESTENSORE Maria Ada Russo
Depositata in Segreteria in data 21 aprile 2008.
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