T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 21 aprile 2008, n. 3342

Fatto e diritto

Con decreto direttoriale del 30.3.2001 è stata indetta una procedura di selezione per la copertura di 10 posti nell’ambito della posizione economica C1, riservato al personale dell’amministrazione civile dell’Interno appartenente alle posizioni economiche B1, B2, B3 e B3S per l’accesso al profilo professionale di collaboratore di biblioteca.
Il ricorrente ha presentato domanda e con successivo DM 31.7.2002 del Ministero dell’Interno è stato approvato l’elenco degli ammessi ai corsi per la riqualificazione a 10 posti di C1 collaboratore di biblioteca (tra cui non figura il Freda).
Nel ricorso l’interessato prospetta i seguenti motivi di diritto:
Violazione ed erronea applicazione del bando di concorso emanato con decreto direttoriale 30.3.2001 anche in riferimento all’art. 24 comma 4 del DPR n. 347/1983 ed ai principi generali in materia di requisiti di partecipazione ai pubblici concorsi per l’accesso a posti di pubblico impiego; errore di motivazione, carenza ed errore di istruttoria, travisamento dei fatti; difetto dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento;
Violazione ed erronea applicazione dell’art. 41 del DPR n. 1077 del 1970; carenza ed errore di motivazione carenza ed errore di istruttoria travisamento di fatti, difetto dei presupposti, illogicità ingiustizia manifesta.
Controparte si è costituita in data 15.10.2002 e ha depositato memoria in data 20.2.2008.
Il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione in data 21.2.2008.
Tanto premesso, il Collegio rileva in via preliminare la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
Come noto, la nozione di controinteressato in senso tecnico, a mente dell’art. 21, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi parimenti essenziali: quello formale, scaturente dalla esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità; quello sostanziale, discendente dal riconoscimento, in capo al controinteressato, di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che sono coinvolti da un provvedimento amministrativo ed abbiano acquisito, in relazione a detto provvedimento, una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 11 luglio 2001, n. 3895; sez. IV, 1 dicembre 1998, n. 1516; Ad. plen., 8 maggio 1996, n. 2).
La giurisprudenza ha, infatti, più volte chiarito che la qualità di controinteressato deve essere individuata con riferimento alla titolarità di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (elemento sostanziale) e in relazione alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato o comunque agevolmente individuabile dal provvedimento (elemento formale), il quale abbia un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del medesimo provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1003 del 20.2.2002; Cons. Stato, sez. IV, n. 4627 del 3.9.2001; Cons. Stato, V Sez., 17 dicembre 1998 n. 1806; IV Sez. 19 agosto 1997 n. 860; Csi. 21 novembre 1997 n. 521; Cons. Stato, VI Sez., n. 294 del 13 luglio 1976).
Nello stesso senso la giurisprudenza più recente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2003, n. 3187; Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2991; T.A.R. Liguria, sez. I, 18 settembre 2003, n. 1026; T.A.R. Basilicata, 19 febbraio 2003, n. 158; T.A.R. Liguria, sez. I, 10 dicembre 2002, n. 1188).
Inoltre, costituisce principio generale in materia di concorsi, che nel caso di impugnativa di una graduatoria a posti di pubblico impiego, il ricorso deve essere notificato a tutti i graduati qualora il ricorrente deduca censure che se fondate travolgerebbero l’intera graduatoria (cfr. ex plurimis, Cons, Stato, sez. VI, 8 aprile 2002, n. 1908; sez. VI, 20 aprile 1991, 225).
Nella fattispecie il Collegio rileva quanto segue :
il ricorrente non è stato incluso nelle graduatorie dei partecipanti alle prove selettive per l’accesso ai profili professionali in oggetto per aver maturato una esperienza professionale inferiore a quella prevista all’art. 2, punto 2, lettera b), dei relativi bandi;
il medesimo ha impugnato in primo luogo il DM 31 luglio 2002 del Ministero dell’Interno che contiene l’elenco degli ammessi ai corsi per la riqualificazione a n. 10 posti di C1 - collaboratore di biblioteca;
dall’esame degli atti depositati in giudizio si rileva la notifica del ricorso soltanto all’amministrazione procedente. Al riguardo, il Collegio deve fare applicazione dei principi generali in materia di integrità del rapporto processuale in quanto una eventuale rinnovazione del giudizio dell’Amministrazione, a seguito di accoglimento del ricorso da parte del TAR, potrebbe pregiudicare la situazione degli altri dieci candidati inseriti nel predetto DM 31.7.2002 che dovevano essere posti in grado di intervenire nel giudizio a tutela delle posizioni acquisite.
Le considerazioni che precedono comportano la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6.3.2008.
PRESIDENTE Patrizio Giulia ESTENSORE Maria Ada Russo
Depositata in Segreteria in data 21 aprile 2008.