La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta dal Sottosegretario Dott. Gianni Letta, si è riunita il 23 giugno 2011 e il 7 luglio a Palazzo Chigi.

Nel corso della due sedute, sono state esaminate n. 20 richieste di parere e decisi n. 83 ricorsi.

Nell'ambito dell'attività consultiva, si segnalano i seguenti pareri:

- la Commissione ha risposto ad un cittadino che poneva un quesito relativo all'accesso a "permessi a costruire". L'istante, avendo chiesto al proprio Comune di residenza di prendere visione di alcuni "permessi a costruire" con relativi elaborati rilasciati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale si è visto negare l'accesso agli atti per l'opposizione dei controinteressati ai quali l'amministrazione comunale aveva comunicato la presentazione dell'istanza in questione: Il diniego viene dall'amministrazione giustificato dall'assenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale richiesto quale requisito legittimante l'accesso dall'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990. L'interessato ha chiesto il parere della Commissione, che, alla luce della consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo si è espressa nel senso dell'accoglimento della domanda di accesso in questione. Infatti, il diritto di accesso agli atti degli enti locali del cittadino-residente ex art 10, co. 1 TUEL non è condizionato alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa. Di conseguenza, a nulla può valere l'opposizione manifestata dai controinteressati, imperniata su disposizioni normative che non si applicano nella fattispecie. Inoltre, anche nel caso in cui l'istanza provenisse da cittadino non residente nel Comune, con conseguente applicazione della disciplina ex lege n 241/1990 - fermo restando l'obbligo di valutare di volta in volta i motivi di opposizione - prevarrebbe comunque il diritto di accesso rispetto alla riservatezza, qualora il diritto di accesso è esercitato per la cura o la difesa di un interesse giuridico, fermi restando i limiti previsti dall'art 24, co. 7 della legge n. 241/1990;