Denuncia Alla Commissione delle Comunità Europee riguardante inadempimenti del diritto comunitario

Alla cortese attenzione del Segretario Generale

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B – 1049 Bruxelles

Sant’Angelo in Vado 03.01.2012

Prot. 01/6104/12

Oggetto: denuncia nei confronti del gestore acque potabili Marche Multiservizi

Io sottoscritto Dini Giuseppe cittadino italiano, residente in via San Bernardino 29, 61048 Sant’Angelo in Vado provincia PU, tel. 072288112, con posta elettronica certificata giuseppe.dini@pec.educambiente.it , in qualità di Coordinatore regionale Guardie WWF Marche, con sede regionale in corso Cairoli 144, 62100 Macerata tel. 0733230485, chiedo di intervenire nei confronti  del gestore privato del servizio pubblico acque potabili Marche Multiservizi della provincia di Pesarto Urbino

Ho presentato il 18.07.11 formale richiesta per ottenere copia elettronica di un biennio di analisi delle acque, direttamente al Gestore privato dei servizi pubblici Marche Multiservizi, nella persona dell’ing. Marco Verna; la stessa richiesta è stata rivolta anche al dott. Marco Romei di ASET di Fano per i comuni di loro competenza; tali richieste sono state effettuate, così come dispone sia l’art. 23 L. 241/1990, che il D.L.vo n. 195/2005 all’artt.3 e 2 comma 6b, vista anche la L.108/2001.

Mentre ASET il 3.08.2011 mi risponde positivamente inviandomi le analisi su supporto CD, MarcheMultiservizi il 3.08.2011 a firma dell’ing. Simona Francolini, rifiuta l’accesso ai documenti richiesti, dichiarando inammissibile la mia richiesta.

Il Difensore Civico Regionale, cui avevo inviato nel frattempo tutte le mie lettere di richiesta, risponde il 29.08.2011, conferma la legittimità della mia richiesta.

Il 22.09.2011 l’ing. Simona Francolini, per conto di MarcheMultiservizi, conferma il diniego di accesso, alle analisi delle acque potabili del proprio laboratorio.

Ora, avendo esperito tutta le procedure nazionali così come prevede l’art. 25 comma 5, della L. 241/90, mi rivolgo a questa commissione, affinché valuti il comportamento di MarcheMultiservizi.

Aggiungo che se è pur vero che Marche Multiservizi, pubblica nel proprio sito istituzionale le analisi delle acque potabili di ciascun comune, esse rappresentano come lì citato, la media semestrale delle stesse e non danno alcuna indicazione specifica, delle possibili variazioni.

I parametri riportati nel sito sono solo 9, contro i 63 previsti dal D. L.vo 31/2001 che applica la direttiva 98/83/CE,  sulle acque potabili. Si consideri che l’approvvigionamento di acqua potabile nella provincia di Pesaro Urbino, avviene per circa l’80% (dati AATO 1 Marche Nord) da acque superficiali, facendone l’unica provincia italiana a detenere tale record; su  10 potabilizzatori, presenti nella regione Marche, 8 sono situati nella stessa provincia di Pesaro Urbino.

Le analisi effettuate ai sensi del D. L.vo 31/2001, dagli organismi di controllo sanitari statali, rispettano scadenze e modalità previste dalla normativa, ma non rivelano l’immediatezza della situazione dell’acqua potabile, come quelle realizzate giornalmente dai laboratori dell’ente gestore, come prevede la stessa normativa, sulle acque potabili.

Inoltre il D.L.vo n. 82/2005 sull’informatizzazione della Pubblica amministrazione prevede che anche i gestori come la P. A. debbano riportare nel proprio sito, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, che i cittadini possono usare per eventuali contenziosi, essendo l’equivalente di una posta Raccomandata con ricevuta di Ritorno, così come previsto dall’art. 3 del D. L.vo; non è possibile rilevare dallo stesso spazio Web, i nominativi dei responsabili amministrativi dei singoli procedimenti.

Tutte le mie lettere sono state spedite in Posta Elettronica Certificata PEC, ai sensi del D.L.vo n. 82/2005.

Si ritiene di aver diritto all’estrazione di copia dei documenti richiesti, in quanto nominato per il WWF Marche in sede di Consulta Utenti AATO 1 Marche Nord e rappresento in maniera accreditata l’associazione ambientale, portatrice di interessi collettivi, così come risulta dalla lettera di delega del Presidente del WWF Italia, Stefano Leoni, a rappresentarlo nella regione Marche, nei contenziosi relativi all’accesso agli atti; L’associazione che rappresento,  con il rifiuto di Marche Multiservizi, viene privata della possibilità di dare i propri contributi locali, in tema di acque potabili.

Norme di diritto comunitario, a mio avviso, violate

§         Direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

§         Raccomandazione 854 del 1 febbraio 1979 relativa all’accesso del pubblico ai documenti governativi e alla libertà di informazione.

§         Raccomandazione n°R(81)19 del 25 novembre 1981 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sull’accesso all’informazione detenuta dalla pubblica autorità,

§         Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente, firmata a Aarhus in Danimarca, il 25 giugno 1998.

§         Direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente

§         Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

§         Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005

Non ho preso contatti con i servizi della commissione, né con altri organi istituzionali comunitari.

Queste indicate sono le norme italiane pertinenti all’oggetto.

Legge 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

art. 9. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art.10. 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

art.22 e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario;

art.23. 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24;

D.L.vo 195/2005 Accesso del pubblico all’informazione ambientale

Art. 1. 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

6) b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico

art. 3. 1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

L. 108/2001 Ratifica convenzione di Aarhus

Articolo 1 (Finalità) Al fine di contribuire alla protezione del diritto di ogni persona della presente. e delle future generazioni di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute ed al proprio benessere, ogni Parte garantirà i diritti di accesso all’informazione, alla partecipazione pubblica nel processo decisionale, e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente, secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.

 

D.L.vo n. 82/2005 Codice dell’amministrazione Digitale

Art. 3.Diritto all'uso delle tecnologie

  1.  I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso   delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con  le pubbliche  
amministrazioni  centrali  e  con  i  gestori  di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.

Art. 9. Partecipazione democratica elettronica

1.  Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti 
all'estero,  al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.

 

Si allegano i seguenti atti:

1.      copia della richiesta inviata a MarcheMultisservizi il 18.07.2011

2.      copia della stessa inviata ad ASET di Fano il 18.07.2011

3.      copia risposta di Marche Multiservizi a firma dell’ing. Francolini , del 03.08.2011

4.      copia risposta di ASET di Fano a firma dell’ing. Romei del 03.08.2011

5.      copia risposta del Difensore Civico Regionale del 29.08.2011

6.      copia conferma di diniego di accesso a firma dell’ing. Francolini del 22.09.2011

7.      copia della delega del Presidente del WWF Italia Stefano Leoni

 

Autorizzo la Commissione ad indicare la mia identità, nei suoi contatti con le autorità dello Stato Membro, contro il quale è presentata denuncia.

Distinti saluti.

 Giuseppe Dini