Una data importante per i diritti dei cittadini
Dal 1 gennaio 2010 tutte le amministrazioni pubbliche erano obbligate ad
attivare l'albo pretorio digitale, che dal 1 gennaio 2011 ha il suo pieno valore
legale. Ciò significa che le amministrazioni pubbliche dovranno predisporre
l'inserimento nei propri siti web, di tutti i provvedimenti amministrativi da
esse attuati. Questo permetterà , ai singoli cittadini di conoscere
direttamente dalla proprio computer domestico, tutto quanto l'amministrazione ha
prodotto e se coinvolto procedere automaticamente all'accesso Cosicché anche il
cittadino più lontano possibile, potrà avere in diretta la conoscenza di
quanto i singoli uffici regionali, provinciali, comunali hanno prodotto, o
accedere ai procedimenti dei un qualsiasi ministero.
La cosa non è di poco conto per quanto riguarda la cosiddetta trasparenza
amministrativa. Non sarà più possibile che un cittadino si veda montare un
impianto fotovoltaico del vicino, senza avere la possibilità di esserne
informato e di fare le giuste osservazioni. A dir la verità nella nostra
provincia di Pesaro Urbino è proprio successo il contrario. Dirigenti poco
accurati, non hanno pubblicato i procedimenti amministrativi di ben 133 impianti
energetici in barba alle leggi vigenti, attivando così una serie di impianti
discussi, non solo dalle associazioni protezionistiche , ma soprattutto, da una
mole di cittadini che si sono sentiti non coinvolti, violati nei loro diritti di
confinanti. Ciò ha significato un via vai continuo, presso l'ufficio energia
della provincia, di avvocati e persone che chiedevano giustamente l'accesso agli
atti, ovviamente con il conseguente aumento di contenziosi. Anche chi scrive ha
richiesto gli atti dell'impianto di Ripe di Montelabbate eppure a mesi di
distanza ancora e nonostante la relativa diffida non ha ricevuto i documenti
richiesti.
E pensare che il Presidente Ricci assieme al sindaco di Firenze Renzi, hanno
partecipato alla fine del 2009 alla conferenza dedicata ai giovani, su
cittadinanza e democrazia partecipativa http://www.pesarourbinonotizie.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1752
Per ritornare al tema, nella definizione di amministrazione pubblica, troviamo
queste spiegazioni:
“si intendono tutti i soggetti di diritto pubblico o di diritto privato
limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario”, dalla L.241/90 sulla trasparenza amministrativa“.
“«Autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali,
locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di
pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni
pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità
amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico”, dal D.L.vo
195/2005 sull'accesso ai dati ambientali.
Ecco che quindi anche i gestori privati di servizi pubblici, sono di fatto
equiparati alla pubblica autorità ed in quanto tale, soggetti alle stesse
norme. Quante volte riceviamo cartelle, lettere, fatture, con una firma
illeggibile, oppure il solo nome del gestore, o anche il numero del call center.
La normativa prevede anche per loro l'individuazione del responsabile del
procedimento così come per l'ente pubblico. Ad aiutare il cittadino viene la
Posta Elettronica Certificata, PEC, che seppure essendo un semplice indirizzo
e-mail, di pura invenzione del tutto italiana, è equiparata per legge, ad una
raccomandata con ricevuta di ritorno a valore legale. Quindi per chi vuole, le
sue richieste possono essere effettuate tramite PEC; ciò, per chi come me si
occupa di tutela ambientale, con la conseguente mole di invio di richieste,
osservazioni, diffide, è, di fatto, una notevole agevolazione.
Nelle modifiche del 28 ottobre 2010, del Codice dell'amministrazione Digitale,
voluto dal ministro Brunetta è stata inserita una mia osservazione, riguardante
la conferma dell'obbligo per i gestori privati di servizi pubblici,
dell'utilizzo della PEC per i contenziosi con gli utenti. Ecco che allora è
necessario che questi pubblichino la propria PEC nei rispettivi siti; non averla
o non metterla in evidenza, comporta come per le pubbliche amministrazioni, una
trasgressione di legge.
La stessa norma sull'accesso agli atti, riconosce la partecipazione al
procedimento, non solo ai privati interessati, ma anche ai comitati costituitisi
anche spontaneamente e che fanno parte di un territorio, chiamandoli
“portatori di interessi diffusi”, mentre le associazione riconosciute a
livello nazionale, sono definite “portatori di interessi collettivi”
riconoscendo così a loro non solo l'interesse privatistico, ma anche quello
pubblicistico: ecco che quindi le associazioni ambientaliste, dei consumatori,
di categoria, sindacati, acquistano in più il riconoscimento della tutela
allargata e pubblica.
Accade anche che spesso viene invocata la legge sulla privacy a diniego
dell'accesso agli atti: le amministrazioni si oppongono attraverso il meccanismi
della tutela dei dati sensibili, che però sono ben descritti dalla normativa a
quanti richiedo l'accesso ai procedimenti; anzi va detto che l'accesso ha
priorità sulla privacy e non ha senso ricorrere a chiedere il consenso ai
“controinteressati” che hanno chiesto ad esempio, un “permesso di
costruire”, per far accedere agli atti il cittadino che lo richiede. Così ha
fatto il comune di Urbania o il comune di Cagli che addirittura l'ha aggiunto
nel proprio regolamento di accesso, alla semplice richiesta , per il primo, di
avere le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dallo stesso UTC per tre
impianti fotovoltaici. Sentenze dei diversi TAR e circolari esplicative
ritengono la concessione edilizia un atto pubblico di per sé, pubblicato
all'albo pretorio, scritto nel cartello di cartiere a dover escludere ogni
carattere di privacy. Anzi sarà la nostra richiesta di accesso ad essere
soggetta se mai, alla richiesta di consenso.
Non esiste la possibilità di non risposta per la pubblica amministrazione;
entro 30 gg, nel caso che regolamenti interni non provvedano diversamente, se
questa non risponde, è necessario fare una espressa diffida scritta, da parte
del cittadino richiedente, dare un termine preciso di scadenza individuando il
responsabile dell'atto e in caso di silenzio inviare alla procura competente.
Una sentenza della Cassazione dell'aprile 2009 non solo ha confermato le
omissioni , ma ha rafforzato la condanna ravvisando proprio il rifiuto alla
risposta, raddoppiando così la pena.
Se si volesse invece procedere amministrativamente, per gli atti locali, comune,
provincia, regione, occorre rivolgersi ai difensori civici; occorre dire
comunque che dal marzo 2009 queste figure sono scomparse a livello locale,
mentre dovrebbe essere nominato quello provinciale che ancora da noi aspettiamo,
e rimane quello regionale. Per gli atti statali è prevista una apposita
Commissione presso la Presidenza del Consiglio a cui ricorrere. C'è infine la
possibilità di arrivare anche al TAR, dove la difesa può essere sostenuta
anche dal privato stesso senza necessità dell'avvocato che è invece necessario
per il ricorso in appello.
Resta il fatto che l'accesso agli atti per il cittadino è sempre una impresa da
dimostrare e sostenere, a causa di amministrazioni e dirigenti poco a conoscenza
della materia, o che addirittura vedono nel cittadino richiedente un
rompiscatole, o quando peggio contrastano in tutte le maniere possibili la
verifica delle informazioni richieste. Sono in molti che si riempiono la bocca
di libertà e democrazia, ma la risposta più bella viene da una canzone di
Gaber:
“La libertà non è star sopra un albero,
non è neanche avere un’opinione,
la libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione.”
Un invito quindi alle amministrazioni ad essere aperte alle richieste della
gente ed una sollecitazione ai cittadini, per capire il vero senso di
partecipazione. Buon anno a tutti!
Sant'Angelo in Vado 01.01.2011
Peppe Dini WWF Marche