Legge 24 novembre 1981, n. 689
"Modifiche al sistema penale"
(pubblicata in Gazzetta Ufficiale
supplemento ordinario n.329 del 30 novembre 1981)*
(*) Avvertenza: sono
riportate le sole disposizioni generali di cui al Capo I, sezione I e II in
quanto richiamate dalla legislazione in materia di editoria e
radiotelevisione.
Capo
I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione
I: Principi generali
- Principio di legalità:
Nessuno
può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi
e per i tempi in esse considerati.
- Capacità di intendere e di volere:
Non può
essere assoggettato a sanzioni amministrative chi, al momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai
criteri indicati nel codice penale, la capacita di intendere e di volere,
salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui
preordinato.
Fuori dei casi previsti dall’ultima parte del precedente comma, della
violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che
provi di non aver potuto impedire il fatto.
- Elemento soggettivo:
Nelle
violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è
responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia
essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è
responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
- Cause di esclusione della
responsabilità:
Non
risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nel-
l'adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero
in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la
violazione è commessa per ordine dell’autorità, della stessa risponde il
pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
- Concorso di persone:
Quando
più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse
soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge.
- Solidarietà:
II
proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione
o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di
un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa
e stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in
solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una
persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di
un imprenditore, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la
persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso
per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
- Non trasmissibilità dell’obbligazione:
L’obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
- Più violazioni di disposizioni che
prevedono sanzioni amministrative:
Salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione
viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette
più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per
la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
- Principio di specialità:
Quando
uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione
che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la
disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano che
preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione
penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre
disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli artt. 5, 6, 9 e 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283,
modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica
degli alimenti, si applicano in ogni caso le disposizioni penali in tali
articoli previste, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni
amministrative che hanno sostituito disposizioni penali speciali.
- Sanzione amministrativa pecuniaria e
rapporto tra limite minimo e limite massimo:
La
sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non
inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni. Le
sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della
sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare
il decuplo del minimo.
- Criteri per l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie:
Nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge
tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni
accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione,
all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze
della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche.
- Ambito di applicazione:
Le
disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che
non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è
prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro,
anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione
penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
Sezione II
Applicazione
- Atti di accertamento:
Gli
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi
diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare
oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice
di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del
veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il
documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri
indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile
acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi
dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata dal pretore del luogo
ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le
disposizioni [del comma 1 dell’art. 333 e del comma 1 e 2 dell’art. 334] del
codice di procedura penale (1).
È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti
dalle leggi vigenti.
(1) Ora artt. 250 e 251 del nuovo codice di procedura penale approvato con
D.P.R. 22 settembre 1988 n. 447.
- Contestazione e notificazione:
La violazione,
quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento
della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al
comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano
le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione
può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura
civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la
violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio
non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del
pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel comma
2 dell’art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la
persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine
prescritto.
- Accertamenti mediante analisi di campioni:
Se per
l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il
dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di
un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza
scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve
essere allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.
I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al comma 1 e 4 equivalgono alla contestazione di cui
al comma 1 dell'art. 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di
cui all'art. 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della. prima analisi
o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione
dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme
di cui al comma 1 e 4, si applicano le disposizioni dell'art. 14.
Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art.
17 sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione
dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica
delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa
analisi.
- Pagamento in misura ridotta:
È
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più
favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese
del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione.
Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi,
rispettivamente, l'art. 138 del T.U. approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n.
62, e l'art. 107 del T.U. delle leggi comunali e provinciali approvato con
R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano
l'oblazione.
- Obbligo del rapporto:
Qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell’art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati
attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia
alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni
previste dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal T.U. per la tutela delle strade, approvato
con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui
servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio
regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è
presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al
sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata
commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13
deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma
dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio
1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri,
previsti nel comma 1, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano
regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità
relative all'esecuzione del sequestro previsto dall’art. 13, al trasporto ed
alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed all'eventuale
alienazione o distruzione delle stesse: sarà altresì stabilita la
destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
- Ordinanza - ingiunzione:
Entro
il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione
della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente
a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e
possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto
richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli
scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con
ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone
che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha
redatto il rapporto.
Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo
pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano
confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate o altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non
ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio
indicato nell'ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni
dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'art. 14; del pagamento, è data comunicazione, entro il trentesimo
giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso
l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero.
L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza
che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per
proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il
passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione,
o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile
l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o
è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
- Sequestro:
Quando
si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente
proporre opposizione all'autorità indicata nel comma 1 dell'art. 18, con atto
esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza
motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se
non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrato, l'autorità
competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo
pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa
istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di
avere efficacia se non è ammessa ordinanza - ingiunzione di pagamento o se
non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il
rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il
sequestro.
- Sanzioni amministrative accessorie:
L'autorità
amministrativa con l'ordinanza - ingiunzione o il giudice penale con la
sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come
sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole
violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella
privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è
pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o,
nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento
stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorità, stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose
che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono
disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose
suddette appartengano a una delle persone cui e ingiunto il pagamento.
È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione
amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di
pagamento.
La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
- Casi speciali di sanzioni
amministrative accessorie:
Quando
è accertata la violazione del comma 1 dell'art. 32 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del
natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro
il termine fissato con l'ordinanza - ingiunzione non viene pagato, oltre alla
sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno
sei mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione,
il termine di cui al comma 1 decorre dal passaggio in giudicato della
sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa
inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile
l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato
inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione del comma 8 dell'art. 58 del T.U. delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, è sempre disposta la confisca del veicolo.
Quando è accertata la violazione del comma 2 dell'art. 14 della legge 30
aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un
periodo non superiore a dieci giorni.
- Opposizione all'ordinanza -
ingiunzione:
Contro
l'ordinanza - ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la
sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al
pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza
notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un
suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel
comune dove ha sede il pretore adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o
l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite
mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni
nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le
modalità stabilite dal codice di procedura civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il
pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile.
- Giudizio di opposizione:
Il
pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal comma 1
dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per
cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore fissa l'udienza di
comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento,
nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il
decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso
sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso
l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono
intercorrere i termini di cui al comma 2 e 5 dell'art. 313 del codice di
procedura civile.
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio
personalmente: l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano
senza addurre alcun legittimo impedimento, il pretore, con ordinanza
ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a
carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.
Nel corso del giudizio il pretore dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova
che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il pretore invita le. parti a precisare le
conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se necessario,
concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di
note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla
scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la
motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Con la sentenza il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico
dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o
in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della
sanzione dovuta.
Il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità dell'opponente. La sentenza è inappellabile ma è ricorribile
per cassazione.
- Connessione obiettiva con un reato:
Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non
costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pur competente
a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di
condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui
all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione
prevista dal comma 2 dell'art. 14, all'autorità giudiziaria competente per il
reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la
notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i
quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento
in misura ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura
ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere
citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico
ministero. Il pretore ne dispone d'ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie
riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto
applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge
per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente
reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o
per difetto di una condizione di procedibilità.
- Impugnabilità del provvedimento del
giudice penale:
La
sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi
dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è
impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla
persona che sia stata solidamente condannata al pagamento della somma dovuta
per la violazione.
Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la
responsabilità, per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la
persona indicata nel comma precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura
penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.
- Pagamento rateale della sanzione
pecuniaria:
L'autorità
giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può
disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche
disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a
trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni
momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento
del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
- Esecuzione forzata:
Salvo
quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza -
ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo
all'intendenza di finanza che lo da in carico all'esattore per la riscossione
in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
È competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha
emesso l'ordinanza - ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per
cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento
delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate.
Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di
condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza
delle norme sul recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma
dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in
cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggioranza assorbe gli interessi
eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla
riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
- Prescrizione:
Il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla
presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione.
L'interruzione delle prescrizioni è regolata dalle norme del codice civile.
- Devoluzione dei proventi:
I
proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo
le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.
Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 17 i proventi spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente
vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ed
emanare l'ordinanza - ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è
ripartita tra gli atti aventi diritto, nella proporzione attribuita a
ciascuno di essi.
- Omissis).
- Provvedimenti dell'autorità regionale:
I
provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono
soggetti al controllo della Commissione prevista dall'art. 41 della legge 10
febbraio 1953, n. 62.
L'opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione è regolata dagli artt. 22 e
23.
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