Marche
L.R. 20-1-1997 n. 10
Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.
Pubblicata nel B.U. Marche 24 gennaio 1997, n. 8.

Epigrafe

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Compiti dei Comuni.

Art. 3 - Canili.

Art. 4 - Rifugi.

Art. 5 - Compiti delle AUSL.

Art. 6 - Anagrafe canina.

Art. 7 - Obblighi degli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio.

Art. 8 - Tatuaggio del cane.

Art. 9 - Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento.

Art. 10 - Abbandono di animali da affezione.

Art. 11 - Soppressione eutanasica e divieto di sperimentazione degli animali da affezione.

Art. 12 - Eccezioni.

Art. 13 - Cani provenienti da altre regioni o dall'estero.

Art. 14 - Trattamento della popolazione e del randagismo felino.

Art. 15 - Controllo delle nascite.

Art. 16 - Contributi.

Art. 17 - Programma di prevenzione.

Art. 18 - Servizio sostitutivo civile.

Art. 19 - Funzioni di vigilanza.

Art. 20 - Regolamento regionale.

Art. 21 - Sanzioni.

Art. 22 - Abrogazione e norme transitorie.

Art. 23 - Disposizioni finanziarie.

 

L.R. 20 gennaio 1997, n. 10 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido..

Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido..

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(1)  Pubblicata nel B.U. Marche 24 gennaio 1997, n. 8.

(2)  Per l'attuazione della presente legge vedi dapprima il  Reg. 19 maggio 1998, n. 49 e poi il Reg. 13 novembre 2001, n. 2, che ha sostituito il precedente.

 

Art. 1

Finalità.

1. La Regione tutela le condizioni di vita degli animali da affezione, promuove la protezione degli stessi e il controllo del randagismo al fine di realizzare su tutto il territorio regionale un corretto rapporto uomo - animale.

2. Ai fini della presente legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari.

3. Allo scopo di garantire il benessere degli animali è vietato causare loro dolore o sofferenza e organizzare spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che possano comunque comportare maltrattamenti o sevizie.

4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, le Province, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le Aziende unità sanitarie locali, con la collaborazione delle associazioni protezionistiche, naturalistiche e di volontariato interessate iscritte all'albo regionale.

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Art. 2

Compiti dei Comuni.

1. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono:

a) al ricovero, alla custodia e al mantenimento temporanei dei cani nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie di profilassi;

b) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani catturati per il tempo necessario alla restituzione ai proprietari o ai detentori o all'affidamento ad eventuali richiedenti;

c) al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani per i quali non è possibile la restituzione o l'affidamento;

d) all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 21.

2. I Comuni singoli o associati e le Comunità montane provvedono al risanamento dei canili esistenti e costruiscono rifugi per cani nel rispetto dei requisiti indicati agli articoli 3 e 4 Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido..

3. I comuni e le Comunità montane provvedono inoltre alla realizzazione e al mantenimento delle strutture finalizzate al ricovero e cura temporanei dei gatti che vivono in libertà, feriti, ammalati o sterilizzati.

4. I comuni e le Comunità montane per lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla presente legge possono avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato di cui alla L.R. 13 aprile 1995, n. 48 o gruppi protezionistici, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione. I comuni e le Comunità montane possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido..

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(3)  Comma aggiunto dall'art. 1,  L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

(4)  Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

 

Art. 3

Canili.

1. I canili dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i canili privati e quelli polivalenti a valenza multizonale devono essere dotati di box individuali o collettivi con annesse cucce e devono inoltre possedere i seguenti requisiti Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.:

a) un reparto per la custodia dei cani catturati, dotato di un ingresso a doppio cancello;

b) un reparto costituito da più box da adibire all'osservazione dei cani morsicati o morsicatori;

c) un reparto adibito a cucina con annesso deposito per gli alimenti;

d) un reparto da adibire ad ambulatorio veterinario per tutti gli interventi di natura sanitaria compresa la soppressione eutanasica degli animali;

e) un'area da utilizzare per il lavaggio e la disinfezione degli automezzi e di tutte le attrezzature in dotazione al canile;

f) servizi igienici;

g) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;

h) una superficie per la collocazione dei box da adibire a rifugio;

i) idonea recinzione di tutta la struttura Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido..

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(5)  Alinea così modificato dall'art. 2, comma 1, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

(6)  Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

 

Art. 4

Rifugi.

1. Per rifugi si intendono le strutture adibite alla custodia e al mantenimento degli animali da affezione.

2. I rifugi dei Comuni singoli o associati e delle Comunità montane, nonché i rifugi privati, devono possedere i seguenti requisiti:

a) una superficie per la collocazione dei box individuali o collettivi con annesse cucce destinati ad ospitare gli animali Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.;

b) un reparto di isolamento;

c) un locale adibito al deposito e alla preparazione dei cibi;

d) un locale riservato all'attività di sanità pubblica veterinaria;

e) un idoneo impianto di approvvigionamento idrico;

f) un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;

g) idonea recinzione di tutta la struttura Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido..

3. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia a pagamento gli animali da affezione di proprietà ed è inoltre garantito il servizio di pronto soccorso.

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(7)  Lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

(8)  Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

 

Art. 5

Compiti delle AUSL.

1. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura:

a) il trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili;

b) le operazioni di tatuaggio dei cani vaganti catturati che risultano non tatuati, nonché dei cani ospitati presso le strutture di ricovero;

c) il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero ed i trattamenti sanitari necessari.

2. Ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i Comuni singoli o associati e le Comunità montane, mettono a disposizione del servizio veterinario locali adeguati.

3. Il servizio veterinario dell'AUSL territorialmente competente assicura altresì:

a) l'accalappiamento dei cani vaganti e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa effettuazione delle profilassi previste dalla lettera a) del comma 1;

b) il ritiro, le prestazioni sanitarie di pronto soccorso da garantire immediatamente agli animali presso strutture proprie o convenzionate e la successiva consegna presso i canili o i gattili Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.;

c) il ritiro delle spoglie animali per l'avvio in apposito luogo presso una discarica autorizzata (10);

d) gli interventi di sterilizzazione dei cani randagi presenti nei canili o nei rifugi (11).

4. Le spese per gli interventi di profilassi, sanitarie, di identificazione e di sterilizzazione sono a carico della AUSL territorialmente competente (12).

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(9)  Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26. Il testo originario così disponeva: “b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani feriti segnalati da cittadini o da associazioni di protezione animale;”.

(10)  Lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

(11)  Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 3, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

(12)  Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

 

Art. 6

Anagrafe canina.

1. Presso il servizio veterinario di ogni AUSL è istituita l'anagrafe canina.

2. I proprietari o detentori di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla nascita o dall'acquisizione del possesso (13).

3. All'atto dell'iscrizione viene compilata apposita scheda segnaletica.

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(13)  Comma così modificato dall'art. 5, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

 

Art. 7

Obblighi degli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio.

1. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 20.

2. Gli allevatori o detentori a scopo di commercio devono comunicare alla sede nazionale dell'Ente nazionale cinofilo italiano (E.N.C.I.) la cessione a terzi dell'animale (14).

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(14)  Comma aggiunto dall'art. 6, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

 

Art. 8

Tatuaggio del cane.

1. Il servizio veterinario delle AUSL provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione all'anagrafe, al tatuaggio degli animali mediante impressione di una sigla di riconoscimento composta da:

a) numero dell'AUSL;

b) sigla della provincia;

c) numero di iscrizione all'anagrafe canina.

2. La sede di elezione del tatuaggio è la parte interna della coscia destra.

3. Le tecniche impiegate per il tatuaggio debbono essere tali da evitare sofferenza all'animale.

4. Per i cuccioli il tatuaggio deve essere effettuato entro un periodo di tempo compreso tra il quinto e il settimo mese di vita (15).

5. Il tatuaggio è eseguito previa corresponsione della tariffa regionale a cura dei servizi veterinari delle AUSL o dei veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali o da veterinari all'uopo autorizzati dalle AUSL mediante apposita convenzione.

6. Il tatuaggio deve essere effettuato, con le stesse modalità previste per il cane, anche su tutti gli esemplari di lupo (canis lupus) tenuti in cattività per qualsiasi scopo.

7. I servizi veterinari delle AUSL provvedono al passaggio progressivo dal tatuaggio al metodo di controllo elettronico, mediante l'istituzione di una banca dati informatica da realizzare nei termini e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale (16).

8. I medici veterinari sono tenuti, nell'esercizio della loro attività professionale, a segnalare all'AUSL di competenza i casi di mancato tatuaggio o la mancata apposizione del codice di identificazione (17).

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(15)  Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

(16)  Comma così sostituito dall'art. 7, comma 2, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26. Il testo originario così disponeva: “7. La spesa per il tatuaggio dei cani randagi è a carico dei Comuni singoli o associati o delle Comunità montane.”.

(17)  Comma aggiunto dall'art. 7, comma 3, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

 

Art. 9

Segnalazione di morte, scomparsa e trasferimento.

1. I proprietari o detentori degli animali devono segnalare al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio:

a) la scomparsa dell'animale immediatamente con il mezzo di comunicazione più veloce, cui seguirà entro tre giorni comunicazione scritta;

b) la morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, qualora le medesime non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata;

c) il trasferimento a qualsiasi titolo dell'animale entro i quindici giorni successivi.

2. La segnalazione di cui alle lettere a) e b) deve essere fatta con il mezzo di comunicazione più rapido e confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento.

3. La segnalazione di cui alla lettera c) deve essere fatta per iscritto (18).

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(18)  Comma così modificato dall'art. 8, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

 

Art. 10

Abbandono di animali da affezione.

1. È vietato abbandonare animali da affezione di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

2. Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell'animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell'animale nelle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4.

3. Gli animali da affezione catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero e sottoposti a visita veterinaria.;

4. Qualora si tratti di animali da affezione regolarmente tatuati, essi sono restituiti dalla struttura di ricovero al proprietario o al detentore il quale deve provvedere al ritiro.

5. Sono equiparati all'abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell'animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà. Gli animali da affezione non reclamati dopo tale termine possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni di protezione animale, previo trattamento profilattico.

6. I responsabili delle strutture di ricovero di cui agli articoli 3 e 4 danno comunicazione dell'avvenuto affidamento all'AUSL di residenza del nuovo proprietario ai fini dell'aggiornamento della scheda segnaletica di cui al comma 3, articolo 6.

7. Gli animali da affezione vaganti catturati che risultano non tatuati nonché gli animali da affezione ospitati presso le strutture di ricovero devono essere tatuati.

8. Le spese per il ricovero degli animali da affezione nonché per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori. La rinuncia alla proprietà o detenzione e il mancato ritiro dai canili non esclude l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento sostenute dal Comune, salvo i casi di situazione di disagio socio-economico accertato dal Comune . Alla fissazione delle tariffe per il ricovero provvedono i Comuni singoli o associati e le Comunità montane sulla base delle direttive stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per le prestazioni sanitarie il proprietario o il detentore è tenuto alla corresponsione della tariffa regionale alla AUSL (19).

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(19)  Comma così modificato dall'art. 9, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

 

Art. 11

Soppressione eutanasica e divieto di sperimentazione degli animali da affezione.

1. La soppressione degli animali da affezione, ivi compresi quelli di proprietà e salvo quanto stabilito dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954 e successive modificazioni, è consentita esclusivamente se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Alla soppressione provvedono in modo eutanasico i medici veterinari che ne rilasciano idonea certificazione.

2. Gli animali da affezione catturati, ritrovati e quelli ricoverati non possono essere usati a scopo di sperimentazione salvo quanto stabilito dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, nè essere soppressi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1.

3. È vietato fare commercio o cessione gratuita di animali da affezione al fine di sperimentazione.

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Art. 12

Eccezioni.

1. Le norme relative all'iscrizione all'anagrafe canina ed al tatuaggio non si applicano ai cani appartenenti alle forze armate e di polizia semprechè ne sia possibile l'identificazione e a quelli che soggiornano per un periodo massimo di quattro mesi sul territorio regionale al seguito del proprietario o detentore a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.

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Art. 13

Cani provenienti da altre regioni o dall'estero.

1. I cani provenienti da Regioni nelle quali è già stato attivato il servizio di anagrafe e tatuaggio sono soggetti alla sola iscrizione all'anagrafe, considerando validi i contrassegni già apposti, mentre quelli provenienti dall'estero o da regioni nelle quali tale servizio non è stato istituito, sono soggetti sia all'iscrizione all'anagrafe, che al tatuaggio.

2. I proprietari o detentori degli animali di cui al comma 1 provvedono a farne denuncia al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, entro dieci giorni dall'introduzione degli animali nel territorio regionale.

3. Sono riconosciuti validi ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina i tatuaggi E.N.C.I. applicati ai cani. Nulla è dovuto per l'iscrizione (20).

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(20)  Comma aggiunto dall'art. 10, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

 

Art. 14

Trattamento della popolazione e del randagismo felino.

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in libertà. È vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro habitat.

2. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio urbano e non, edificato o non, sia esso pubblico che privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia accudita o meno da cittadini.

3. Si applicano in quanto compatibili alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c), e comma 3; articolo 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; articolo 11. La presenza di colonie di gatti che vivono in libertà presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, alle Comunità montane e all'AUSL competente che dispone gli accertamenti e i necessari interventi sanitari.

4. Le AUSL provvedono al ritiro, alla cura e alla reimmissione nel loro habitat dei gatti segnalati, previa degenza nei locali appositamente attrezzati messi a disposizione dai comuni e dalle Comunità montane ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, anche con la collaborazione delle associazioni o gruppi protezionistici.

5. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dai servizi veterinari dell'AUSL competente per territorio secondo programmi e modalità concordati con i comuni e le associazioni o gruppi di protezione animale. I gatti sterilizzati, identificati con apposito tatuaggio (lettera S) al padiglione auricolare destro, sono reimmessi nella loro colonia di provenienza. Le colonie di gatti possono essere affidate ad associazioni o gruppi o singoli cittadini nel rispetto delle norme igieniche (21).

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(21)  Articolo così sostituito dall'art. 11, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26. Il testo originario così disponeva: “Art. 14. Trattamento della popolazione e del randagismo felino. 1. Si applicano, in quanto compatibili, alla popolazione felina e alle strutture per il ricovero della stessa le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; 5, comma 1, lettera c) e comma 3; 10, commi 1, 2, 3, 5 e 8; 11.

2. La presenza di colonie di gatti randagi, presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale, deve essere segnalata al Comune competente che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario dell'AUSL.

3. Qualora si renda necessario, i Comuni singoli o associati o le Comunità montane, in accordo con il servizio veterinario dell'AUSL, organizzano interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere:

a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;

b) il controllo delle nascite;

c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.

4. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico delle AUSL.”.

 

Art. 15

Controllo delle nascite.

1. Il proprietario o detentore di un animale da affezione è responsabile della sua riproduzione.

2. Al fine di diminuire il fenomeno del randagismo, i servizi veterinari delle AUSL, sentite le associazioni di protezione animale o su proposta delle stesse, individuano interventi preventivi e successivi, atti al controllo delle nascite dei cani e dei gatti randagi.

3. I proprietari o detentori di animali di affezione possono ricorrere per controllare le nascite:

a) agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché ai medici veterinari libero professionisti a proprie spese;

b) al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio, previa corresponsione della tariffa regionale (22).

4. Il proprietario che rinuncia a cucciolate può affidarle a strutture pubbliche a condizione della sterilizzazione della fattrice a proprie spese e all'assunzione delle spese per il mantenimento fino a quando le cucciolate medesime non siano state affidate ad altri soggetti (23).

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(22)  Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26. Il testo originario così disponeva: “3. Gli interventi della limitazione delle nascite sono effettuati previa corresponsione della tariffa regionale al servizio veterinario dell'AUSL competente per territorio. Il proprietario o detentore può altresì ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari delle società cinofile e delle associazioni di protezione animale, nonché ai medici veterinari liberi professionisti.”.

(23)  Comma aggiunto dall'art. 12, comma 2, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26.

 

Art. 16

Contributi.

1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati e alle Comunità montane per la realizzazione degli interventi di loro competenza previsti dalla presente legge.

2. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi sono determinati dal regolamento regionale di cui all'articolo 20 (24).

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(24)  Comma così sostituito dall'art. 1, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000000069&" L.R. 29 dicembre 1997, n. 74.

 

Art. 17

Programma di prevenzione.

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni di protezione degli animali e veterinarie, promuove ed attua:

a) programmi di informazione, da svolgere anche in ambito scolastico con la collaborazione delle competenti autorità, finalizzati al rispetto degli animali e alla difesa del loro habitat;

b) corsi di formazione e aggiornamento per il personale della Regione, degli Enti locali e delle AUSL, addetto ai compiti previsti dalla presente legge, nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con tali enti.

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Art. 18

Servizio sostitutivo civile.

1. Per lo svolgimento delle loro attività, i Comuni singoli o associati, le Comunità montane, le associazioni protezionistiche possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

2. Il servizio sostitutivo civile come guardia zoofila avviene previa convenzione, ai sensi del D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139, tra il Ministero della difesa e gli enti o associazioni indicati.

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Art. 19

Funzioni di vigilanza.

1. Il Comune e le AUSL esercitano le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e locali, relativi alla protezione degli animali.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate altresì dalle guardie zoofile e dalle altre associazioni di protezione animale nel rispetto e nei modi previsti dal D.P.R. 31 marzo 1979 (G.U. 2 giugno 1979, n. 150), all'articolo 5, norme che specificano l'autonomia funzionale delle guardie zoofile (25).

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18 le guardie zoofile di cui al comma 2 si qualificano esibendo apposito tesserino.

4. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge provvedendo a:

a) coordinare l'azione dei Comuni per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza e il controllo della popolazione canina e felina;

b) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi e strutture di cui alla lettera a);

c) attuare, mediante proprio personale o volontari specificatamente specializzati, interventi per il controllo dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre e montano, nonché integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e controllo in ambiente extraurbano.

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(25)  Comma così modificato dall'art. 13, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000000069&" L.R. 29 dicembre 1997, n. 74.

 

Art. 20

Regolamento regionale.

1. La Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione della stessa.

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Art. 21

Sanzioni.

1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 78,00 a euro 233,00 per le violazioni di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 9 e all'articolo 13;

b) da euro 104,00 a euro 259,00 per le violazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 15, comma 4;

c) da euro 155,00 a euro 517,00 per le violazioni di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 10;

d) da euro 2.583,00 a euro 5.265,00 per le violazioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui alla presente lettera in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell'articolo 14, comma 1;

e) da euro 259,00 a euro 775,00 per le violazioni di cui all'articolo 7;

f) da euro 259,00 a euro 1.033,00 per le violazioni effettuate dalle strutture private di cui agli articoli 3 e 4;

g) da euro 78,00 a euro 775,00 per le violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 20 diverse da quelle previste alle precedenti lettere.

2. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari.

3. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dai Comuni ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità della presente legge (26).

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(26)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 14, commi 1, 2 e 3, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000001699&" L.R. 3 aprile 2000, n. 26 e corretto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 27 marzo 1997, n. 22, è stato poi così sostituito dall'art. 35, HYPERLINK "http://bd20.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=21LX0000002973&" L.R. 19 febbraio 2004, n. 2. Il testo precedente era così formulato: “Art. 21. Sanzioni. 1. Per la violazione delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 150.000 a lire 450.000 per le violazioni dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 9 e dell'articolo 13;

b) da lire 200.000 a lire 500.000 per le violazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 15, comma 4;

c) da lire 300.000 a lire 1.000.000 per le violazioni di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 10;

d) da lire 5.000.000 a lire 10.000.000 per le violazioni dell'articolo 11, commi 2 e 3. La stessa sanzione si applica altresì per le violazioni delle norme di cui al presente punto in quanto riferite alla popolazione felina ai sensi dell'articolo 14, comma 1;

e) da lire 500.000 a lire 1.500.000 per le violazioni di cui all'articolo 7;

f) da lire 500.000 a lire 2.000.000 per le violazioni effettuate dalle strutture private agli articoli 3 e 4.

2. Le funzioni inerenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative sono esercitate dai Comuni, anche sulla base delle segnalazioni cui sono tenuti i servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali.

3. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dai comuni ed acquisiti al bilancio con destinazione alle finalità della presente legge.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le procedure di cui alla L.R. 5 luglio 1983, n. 16.”.

 

Art. 22

Abrogazione e norme transitorie.

1. La L.R. 25 gennaio 1988, n. 4 è abrogata.

2. In sede di prima applicazione i termini di cui agli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20 si applicano, per l'iscrizione all'anagrafe canina e per il tatuaggio, gli allegati della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.

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Art. 23

Disposizioni finanziarie.

1. Al finanziamento delle spese per gli interventi previsti dalla presente legge si provvede:

a) mediante utilizzo delle somme assegnate alla Regione ai sensi del D.L. 1° dicembre 1995, n. 509, convertito in legge 31 gennaio 1996, n. 34;

b) mediante impiego di quota parte del fondo sanitario regionale per le spese di parte corrente.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 17, la Regione può utilizzare una somma non superiore al venticinque per cento dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge n. 34 del 1996.

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