Al Presidente Amm.ne Provinciale

Pesaro Urbino Matteo Ricci

matteo.ricci@provincia.ps.it

 

All’Assessore Ambiente e informatica

Tarcisio Porto

t.porto@provincia.ps.it

All’assessore Attività Produttive

Renato Claudio Minardi

c.minardi@provincia.ps.it 

Al Dirigente Generale dott. Roberto  Rondina

segr.generale@provincia.ps.it

Al Dirigente Affari Giuridici dott. Andrea Pacchiarotti

a.pacchiarotti@provincia.ps.it  

Protocollo P.E.C. Provincia Pesaro Urbino

provincia.pesarourbino@emarche.it

Al Prefetto di Pesaro

paolo.debiagi@interno.it

 

Prot.28/6104/09

 

Sant’Angelo in Vado 15/09/09

 

Oggetto: Risposta Vs. Prot. 53613/09 del 10/09/09 Pubblicizzazione Conferenze dei Servizi

 

Rispondo ai vostri pareri in merito alla Conferenza dei servizi. Mi ha fatto piacere avere le  vostre risposte, anche se notevolmente superiori, come tempo ai 30 gg previsti dalle attuali normative.

Nel parlare di Conferenza dei servizi dovremo evidenziare le tre normative base che la istituiscono, sempre utilizzando la medesima dicitura “conferenza dei servizi”, appunto.

Esse sono il DPR 447/198, la L. 241/1990 e modifiche, il D. L.vo 152/2006, parte seconda .

“La partecipazione dei privati al procedimento amministrativo è un principio consolidato a livello nazionale e sovranazionale: gli ordinamenti riconoscono e tutelano il diritto dei cittadini a prendere parte alla elaborazione delle decisioni pubbliche. Ciò, sul piano teorico, garantisce il corretto funzionamento del circuito democratico. Il piano pratico, tuttavia, rivela uno scenario più complesso: la disciplina normativa di strumenti finalizzati ad assicurare la partecipazione, da sola, non assicura la produzione di decisioni pubbliche realmente conformi alla volontà degli interessati.”

Esse sono tutte frutto di Direttive Europee:

1.                 Il 27 giugno 1985 il Consiglio della Comunità Europea adottò la Direttiva 337/85/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale concernente progetti pubblici e privati. In particolare dall’art 3 della Direttiva si evince che: “La valutazione di impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare (…) gli effetti diretti ed indiretti di un progetto, sui seguenti fattori: - l’uomo, la fauna e la flora; - il suolo, l’acqua, l’aria, il clima ed il paesaggio; - l’interazione dei fattori di cui sopra; i beni materiali ed il patrimonio culturale”.

2.                 Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia di ambiente, firmata a Aarhus in Danimarca, il 25 giugno 1998.

3.                 Raccomandazione 854 del 1 febbraio 1979 relativa all’accesso del pubblico ai documenti governativi e alla libertà di informazione.

4.                 Raccomandazione n°R(81)19 del 25 novembre 1981 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sull’accesso all’informazione detenuta dalla pubblica autorità.

L’art. 14-bis della L. 241/1990: “In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte”,  riprende le stesse intenzioni della direttiva del 1985.

D’altra parte anche il DPR 440/2000, che modifica il DPR 447/1998 all’art. 5 cita esattamente la L. 241/1990; ciò dimostra espressamente che le 3 normative non possono essere considerate singolarmente, ma sicuramente sono connesse fra loro, anche in virtù delle direttive europee originarie.

Ne consegue che la partecipazione è un diritto dei cittadini interessati, che hanno comunque un interesse diretto, espropriandi, viciniori, confinanti… e delle associazioni portatrici di interessi diffusi e collettivi, che tutelano il bene ambientale e la salute.

L’art. 7 della L.241/90 prevede: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

L’art. 9, sostiene: “Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.”

Ed il procedimento non sussiste solo come accesso agli atti o presentazioni di memorie e di osservazioni, ma anche come partecipazioni agli incontri previsti (conferenze dei servizi) che ne fanno pienamente parte.

Ora quindi, se un cittadino ha interesse, perché l’opera va ad  insistere nelle sue proprietà, magari da  espropriare, ha diritto di essere avvisato e di partecipare al procedimento, anche con la presenza fisica alla Conferenza dei servizi.

L’art. 14 comma 4 esprime: “Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale”.

Quindi se il “privato” committente del progetto, non solo partecipa alla Conferenza dei servizi, ma può richiederne una ulteriore espressa convocazione, un altro “privato” al quale lo stesso provvedimento può arrecare “pregiudizio”, ha uguale diritto di partecipare e di chiedere l’attuazione della conferenza dei servizi.

D’altra parte qui viene a rafforzare la tesi,  anche la L.R. n. 7/2004 sulle procedure VIA, la quale, che all’articolo 10 propone non solo la partecipazione dei cittadini, ma anche la richiesta di apposite conferenze dei servizi relativi alla SIA, nonchè ad un eventuale contraddittorio.

Un esempio in tal senso è stata la riunione pubblica, richiesta dal sottoscritto a nome del WWF Marche, relativa alla VIA dell’impianto eolico di Monte S. Lorenzo di Cagli: incontro effettuato nonostante l’iniziale parere contrario, del dirigente dell’Ufficio VIA Regionale, dott David Piccinini.

“La partecipazione effettiva dei privati ad un procedimento pubblico è un problema noto. Ci sono almeno tre fattori che la ostacolano: il primo riguarda la chiarezza con cui sono offerte le informazioni ai privati. La presenza di un numero eccessivo di documenti o l’utilizzo di un linguaggio difficilmente comprensibile, infatti, rendono più difficile l’intervento dei privati.

Il secondo limite è costituito dai margini discrezionali concessi alle autorità pubbliche procedenti. Lo “spartiacque” tra un limite adeguato ed uno inadeguato è costituito dal criterio della ragionevolezza. Ma la ragionevolezza è un criterio mobile, che varia da caso a caso… La discrezionalità, infine, comporta la facoltà per l’autorità pubblica di stabilire il momento – e, in generale, i termini – entro cui concentrare l’esercizio dei diritti partecipativi. Questa circostanza, che costituisce anche il terzo limite, non è però ammissibile quando il privato è chiamato ad esprimersi dopo che la decisione è stata assunta.”

Mi rivolgo in articolare al Presidente Matteo Ricci affinché possa attivarsi, quale autorità superiore, per  l’espressa pubblicizzazione, sul sito della Provincia, di tutte le Conferenze dei Servizi in atto presso tutti gli uffici della Provincia.

Invio questa al Prefetto di Pesaro Urbino tramite il dott. Paolo De Biagi.

Invio in allegato anche il parere della Presidenza del Consiglio, del 10.09.09.

Chiedo una vostra ulteriore risposta.

Distinti saluti.

Coordinatore Regionale

Guardie Giurate WWF Marche

Giuseppe Dini