ART. 2699 C.C. Atto pubblico.

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato [c.c. 2701, 2714].

 

ART. 2700 C.C. Efficacia dell'atto pubblico.

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [c.c. 451; c.p.c. 221; c.p. 476, 478], della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti [c.c. 2714, 2739].