ART. 2699 C.C. Atto pubblico.
L'atto
pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da
altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove
l'atto è formato [c.c.
2701, 2714].
ART. 2700 C.C. Efficacia dell'atto pubblico.
L'atto
pubblico fa piena prova, fino a querela di falso [c.c.
451; c.p.c. 221; c.p. 476, 478], della provenienza del documento dal
pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o
da lui compiuti [c.c.
2714, 2739].