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D.P.R. 29 luglio 1982,
n. 571 (1).
Norme per l'attuazione
degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale (2)
(3).
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 agosto 1982, n. 228. La data del decreto è stata
così rettificata con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 27 settembre 1982, n.
266.
(2)
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(3)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
- Ministero
dell'interno: Circ.
16 settembre 1998, n. 64; Circ.
2 settembre 1999, n. 91; Circ.
21 febbraio 2000, n. 20; Circ.
16 maggio 2000, n. M/6326/50; Circ.
17 maggio 2000, n. M/6326/59; Circ.
12 aprile 2001, n. 23.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 15 e 17
della legge
24 novembre 1981, n. 689;
Ravvisata la necessità di
dettare norme in ordine alla determinazione delle somme per la revisione delle
analisi e all'individuazione degli istituti incaricati di tale revisione, nonché
all'indicazione degli uffici periferici dei Ministeri cui spetta l'applicazione
del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa legge ed alle modalità del
sequestro delle cose, dei veicoli e dei natanti susseguente all'accertamento di
infrazioni amministrative;
Udito il parere del Consiglio
di Stato;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;
Sulla proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Capo I
Indicazione degli
uffici competenti a ricevere il rapporto
(giurisprudenza
di legittimità)
1.
Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato il rapporto
previsto dall'art. 17, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689 , sono indicati come segue:
Ministero degli affari
esteri: gli ispettorati di
frontiera per gli italiani all'estero delle città di Genova, Messina, Napoli e
Trieste, per le violazioni di cui al regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205,
alla legge
17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, nonché al
regolamento di esecuzione della legge sull'emigrazione approvato con regio
decreto 10 luglio 1901, n. 375, e successive modificazioni;
Ministero dell'interno:
le prefetture, per le violazioni nelle seguenti materie: esercizio abusivo di
mestieri girovaghi (art. 669 del codice penale; articoli 121, 124 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le parti non abrogate); omessa
custodia e malgoverno di animali (art. 672 del codice penale); consumo di
bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita (art. 687 del codice
penale); rifiuto di moneta avente corso legale (art. 693 del codice penale);
omessa consegna di monete riconosciute contraffatte (art. 694 del codice
penale); comunicazione del regolamento di gare sportive (art. 121 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635); esposizione al pubblico della licenza,
dell'autorizzazione e della tariffa prezzi da parte di pubblici esercenti e
altri obblighi di esposizione al pubblico (art. 180 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); vendita di
bevande alcooliche: casi particolari di divieto (art. 181 del regolamento per
l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); chiusura di
pubblici esercizi (art. 186 del regolamento per l'esecuzione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza): norme sulla circolazione stradale (testo
unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive
modifiche e relativo regolamento di esecuzione); tutela delle strade (testo
unico approvato con regio
decreto 8 dicembre 1933, n. 1740), trasporto merci (leggi 20 giugno
1935, n. 1349 e 6 giugno 1974, n. 298); trasporto di persone sugli autoveicoli,
(legge 1° giugno 1966, n. 416); attuazione del regolamento (CEE) relativo
all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo
degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada (articoli 15, 17,
18 e 19 della legge
13 novembre 1978, n. 727); emigrazione (articoli 1, 8 e 11 della legge
24 luglio 1930, n. 1278), passaporti (articoli 24 e 25 della legge
21 novembre 1967, n. 1185); importazione, lavorazione, deposito e
distribuzione degli olii minerali e di carburanti, limitatamente agli impianti
di uso esclusivo della pubblica amministrazione (regio decreto-legge 2 novembre
1933, n. 1741, art. 21); concessione ed esercizio delle stazioni di riempimento
di gas di petrolio liquefatti (legge
21 marzo 1958, n. 327, art. 8, primo, terzo e quarto comma); esercizio
delle stazioni di riempimento e distribuzione di gas di petrolio liquefatti in
bombole (legge
2 febbraio 1973, n. 7, art. 11, terzo comma); indicazioni obbligatorie
sugli stampati (articoli 17 e 18 legge
8 febbraio 1948, n. 47); consegna obbligatoria degli stampati e
pubblicazioni (legge
2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni); affittacamere (legge
16 giugno 1939, n. 1111); ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente (legge
24 dicembre 1954, n. 1228 e relativo regolamento); raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge
20 marzo 1941, n. 366); revisione dei films e dei lavori teatrali (legge
21 aprile 1962, n. 161); ogni altra disposizione del vigente testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione per
le violazioni depenalizzate dalla legge
24 novembre 1981, n. 689;
Ministero di grazia e
giustizia: gli archivi notarili
distrettuali per le violazioni delle norme sull'ordinamento del notariato e
degli archivi notarili e per le infrazioni commesse dai notai e previste dal
codice civile;
Ministero delle finanze:
ferma la competenza degli uffici per le violazioni finanziarie amministrative
diversamente disciplinate ai sensi degli articoli 12 e 39 della legge
24 novembre 1981, n. 689, le intendenze di finanza per le violazioni di
cui all'art. 5 del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici approvato
con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agli articoli 21 e 22 delle
disposizioni regolamentari per i canali demaniali approvate con regio
decreto 3 maggio 1937, n. 899, limitatamente ai canali demaniali non
trasferiti alla competenza regionale ai sensi dell'art. 12 della legge
27 dicembre 1977, n. 984;
Ministero della difesa:
il comandante di regione militare, il comandante in capo di dipartimento
militare marittimo, il comandante di regione aerea per le violazioni di cui
all'art. 19 della legge
24 dicembre 1976, n. 898, alla legge
27 marzo 1930, n. 460, e successive modificazioni, nonché all'art. 150
del decreto
del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;
Ministero dei lavori
pubblici: il provveditore alle
opere pubbliche per le violazioni al testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nelle materie relative alle acque ed
agli impianti elettrici residuate alla competenza dello Stato in attuazione
delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, al decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché delle
norme previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione;
Ministero del lavoro e
della previdenza sociale: gli
ispettorati del lavoro per le violazioni previste dal primo comma dell'art. 35
della legge
24 novembre 1981, n. 689, che non consistono nell'omesso o parziale
versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del
terzo comma del medesimo articolo;
Ministero dell'agricoltura
e delle foreste; il funzionario
responsabile del Corpo forestale dello Stato nella provincia per le violazioni
di cui agli articoli 27 e 28 della legge
22 maggio 1973, n. 269.
Per le violazioni alle norme
in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di
prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonché alle norme in materia di
interventi, riservati allo Stato, per la regolazione dei mercati, il rapporto è
presentato al prefetto ai sensi del successivo art. 2;
Ministero dei trasporti:
A)
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: i
direttori degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione di Torino per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Genova per la
Liguria, Milano per la Lombardia, Venezia per il Veneto, Trieste per il
Friuli-Venezia Giulia, Bologna per l'Emilia-Romagna, Firenze per la Toscana,
Ancona per le Marche, Perugia per l'Umbria, Roma per il Lazio, Pescara per
l'Abruzzo, Campobasso per il Molise, Napoli per la Campania, Bari per la Puglia,
Potenza per la Basilicata, Catanzaro per la Calabria, Cagliari per la Sardegna,
nonché il direttore dell'ufficio compartimentale di Bolzano per il
Trentino-Alto Adige e, finché non avrà attuazione il decreto
del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, il direttore
della direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione di Palermo per la Sicilia per le violazioni delle seguenti
disposizioni, salvo quanto in appresso specificato: articoli 153, 154, 204, 212
e 213 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse
all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili,
approvato con regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447; art. 7 della legge
14 giugno 1949, n. 410; titolo IV del regio decreto 31 ottobre 1873, n.
1688 in relazione alle infrazioni contenute nei titoli II e III; articoli 1165,
1168, 1172, 1173, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192,
1194, 1195, 1197, 1205, 1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219, 1220, 1221,
1223, 1224, 1227, 1233, del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327; legge
11 novembre 1975, n. 584; decreto del Presidente della Repubblica II
luglio 1980, n. 753; i direttori degli uffici speciali per i trasporti ad
impianti fissi di Torino per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria; di
Milano per la Lombardia, di Roma per il Lazio e di Napoli per la Campania, per
le violazioni di cui alle disposizioni citate in precedenza quando riguardano
servizi di trasporti ed impianti fissi (4);
B)
Direzione generale dell'aviazione civile: il direttore di circoscrizione
aeroportuale per le violazioni nelle materie di competenza del Ministero dei
trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, contenute nella parte
terza, libro primo, titolo terzo del codice della navigazione e nell'art. 1132
dello stesso codice, nonché per le violazioni alla disciplina della
circolazione stradale nelle aree aeroportuali;
C)
Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: il direttore compartimentale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le violazioni, commesse nei
luoghi, negli impianti e sui mezzi di trasporto dell'Azienda medesima,
concernenti le materie di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;
Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni:
A)
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni: direzioni provinciali
delle poste e delle telecomunicazioni per le violazioni previste dal testo unico
approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dalle altre
norme vigenti in materia di servizi postali, di bancoposta, telegrafici e
radioelettrici;
B)
Azienda di Stato per i servizi telefonici: ispettorati telefonici di zona, per
le violazioni previste dal testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dalle altre
norme vigenti in materia di servizi telefonici;
Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato:
A)
I distretti minerari e le sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi di Bologna, Roma e Napoli per la violazione alle norme concernenti
rispettivamente l'attività di ricerca e coltivazione, di miniere, o i lavori di
ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, la regolare
manutenzione dei giacimenti, la presentazione delle denunce, l'osservanza dei
piani dei lavori, dei programmi generali della coltivazione nonché dei
provvedimenti dell'ingegnere capo del distretto minerario o del capo della
sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi nell'esercizio
delle funzioni loro attribuite (5);
B)
Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
per le infrazioni in materia
di accesso alle attività commerciali e di esercizio delle medesime, salvo i
casi in cui sia espressamente previsto un altro organo, ovvero la competenza
all'irrogazione delle sanzioni sia stata trasferita all'autorità comunale dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o si tratti di
violazione di norme di carattere igienico-sanitario;
per le violazioni alle norme
concernenti l'iscrizione nel registro delle ditte ed alle altre disposizioni del
regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modifiche;
per le violazioni delle norme
che disciplinano l'iscrizione agli elenchi degli spedizionieri, agli albi degli
agenti e rappresentanti di commercio, degli agenti di assicurazioni ed in genere
degli albi e ruoli degli esercenti attività ausiliarie o di intermediazione;
per le violazioni delle
disposizioni concernenti le denominazioni e l'etichettatura dei prodotti tessili
ed in genere di ogni altro prodotto che per essere posto in commercio debba
essere preventivamente etichettato, punzonato, sottoposto a marchi o
contrassegni, ad eccezione di quanto previsto sub C);
per le violazioni delle norme
relative alla panificazione quando non si riferiscano all'igiene, alla
lavorazione o composizione del prodotto;
per le norme concernenti la
disciplina dei magazzini generali;
per le norme sulla
pubblicazione dei protesti cambiari e la pubblicità legale delle società di
capitali;
per le norme sulla disciplina
delle assicurazioni private;
C)
Gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le
violazioni delle norme in materia di saggio e marchio dei metalli preziosi e
delle norme in materia di metrologia legale, ad eccezione di quelle che
prevedono la competenza dei prefetti ai sensi della legge
13 novembre 1978, n. 727, e degli uffici provinciali dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ai sensi della legge
5 agosto 1981, n. 441;
Ministero della marina
mercantile: le capitanerie di porto
e gli uffici circondariali marittimi per le violazioni in materia di navigazione
marittima e di navigazione lagunare rientrante nella competenza della marina
mercantile, previste dal codice della navigazione, nonché per quelle previste
dalla legge
14 luglio 1965, n. 963, e dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo
1976, n. 51, per quanto concerne, rispettivamente, la disciplina della pesca
marittima e della nautica da diporto, fatta salva la competenza regionale di cui
all'art. 97 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Ministero della sanità:
gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali aventi sede nel territorio
della regione Sicilia, fino a quando le relative competenze non vengano
assorbite dalle unità sanitarie locali, gli uffici di sanità marittima, aerea
e di frontiera e gli uffici veterinari di confine, di porto, aeroporto e di
dogana interna, ciascuno per la rispettiva competenza, in relazione all'art. 6
della legge
23 dicembre 1978, n. 833, per le violazioni di cui agli articoli 100,
102, 139, ultimo comma, 141, 144, 147, 161, 179 188-bis, 190, 195, 197,
254, 264, 284, 330, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; agli
articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 del regio
decreto 31 maggio 1928, n. 1334; all'art. 5-bis della legge
12 giugno 1931, n. 924 e successive modificazioni; all'art. 5, primo e
secondo comma, della legge
25 luglio 1952, n. 1009; all'art. 5 della legge
25 luglio 1956, n. 837; all'art. 2 della legge
2 dicembre 1975, n. 638; agli articoli 38, quinto comma, 41, ultimo
comma, 42, secondo comma, 43, quinto comma, 44, secondo comma, 46, secondo
comma, 47, terzo comma, 49, ultimo comma, 66, ultimo comma, 69, secondo comma,
70, terzo comma, della legge
22 dicembre 1975, n. 685; all'art. 7 della legge
11 novembre 1975, n. 584; agli articoli 10 e 14 della legge
29 maggio 1974, n. 256; all'art. 8 della legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni; all'articolo 22
della legge
14 luglio 1967, n. 592; all'art. 27 della legge
29 novembre 1971, n. 1073; all'art. 38 della legge
30 aprile 1976, numero 397 (6);
Ministero per i beni
culturali e ambientali: le
soprintendenze archeologiche, le soprintendenze per i beni ambientali e
architettonici, le soprintendenze per i beni artistici e storici, le
soprintendenze archivistiche, le soprintendenze per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici, secondo le rispettive competenze, per le
violazioni di cui agli articoli 58, 60 e 69 della legge 1° giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, nonché all'art. 10 della legge 1° marzo
1975, n. 44.
(4)
Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1983, n. 172.
(5)
Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1983, n. 172.
(6)
Così rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1983, n. 172.
2.
Per le violazioni a norme relative a materie di competenza statale, il rapporto
è comunque presentato al prefetto quando l'ordinamento dei rispettivi
Ministeri, alle cui attribuzioni siano comunque riconducibili le materie
inerenti alle violazioni stesse, non prevedeva uffici periferici.
Il decreto
del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407 , è abrogato.
Capo II
Modalità del
sequestro di cose, veicoli e natanti
3.
Quando negli articoli del presente capo è genericamente richiamata la legge, il
richiamo si intende riferito alla legge
24 novembre 1981, n. 689.
4.
Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il
pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel
quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.
Una copia del processo
verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli
interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge, è
immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state
sequestrate.
5.
Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e, se possibile,
con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo
comma del successivo art. 7.
Quando si tratta di cose che
possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del
successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma
dell'art. 18 della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro,
può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo,
se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre
riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.
6.
Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in
deposito possono chiedere all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18
della legge, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche.
La predetta autorità se
autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il
pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le
copie ed a certificarne l'autenticità.
Sulle copie deve in ogni caso
esser fatta menzione del sequestro esistente.
Il rilascio delle copie
avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione
degli originali, che sono a carico del richiedente.
7.
Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico
ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero del
diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole
amministrazioni.
Al servizio può essere
delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un livello
retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di
polizia giudiziaria.
Qualora le cose sequestrate
per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite
presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il
dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in
luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere
reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che
gli viene conferito.
Dell'affidamento delle cose
al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche
specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose
nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al
primo comma dell'art. 18 della legge.
L'incarico di custode non può
essere conferito ai soggetti indicati nell'art. 159 del codice di procedura
penale.
Il provvedimento previsto nel
terzo comma può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e
sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al
sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al
servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o
modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione.
Se sono state sequestrate
somme di danaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai
sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al
primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente
postale infruttifero intestato alla stessa autorità (7).
Limitatamente ai casi di
sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento è data
comunicazione, a cura del soggetto preposto al servizio ai sensi dei precedenti
primo e secondo comma, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di
circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata.
(7)
Comma così sostituito dall'art. 34, L.
25 ottobre 1989, n. 355.
8.
Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico
ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non
conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di
cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia
avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai
comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può
disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed
informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai
sensi del secondo comma del precedente art. 7.
I prefetti e i comandanti di
porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei
soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia
dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.
Il trasporto del veicolo a
motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del
funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle
circostanze di tempo e di luogo, nonché alle esigenze di sicurezza della
circolazione, può disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o
l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti.
Il trasporto del natante è eseguito secondo le prescrizioni del pubblico
ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli
ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico.
Nel processo verbale di
consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante
sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresì,
contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa
l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta
dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai
doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce
l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5 (8).
(8)
Vedi, anche, gli artt. 213 e 214, D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, come modificati dall'art. 38, D.L.
30 settembre 2003, n. 269.
9.
Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del
dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7
in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono,
dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità
del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui
sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi
del terzo comma del precedente art. 7 ovvero del primo comma del precedente art.
8.
Nel registro devono essere
altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o
la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la
restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i
provvedimenti stessi sono stati eseguiti.
10.
L'autorità prevista nel primo comma dell'art. 18 della legge ha facoltà di
esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le
cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre
riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.
La facoltà di esaminare le
cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai
loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonché ai loro difensori
previa autorizzazione dell'autorità di cui al comma precedente. In ogni caso
tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale
di sequestro.
Quando occorra rimuovere i
sigilli appositi alle cose sequestrate l'autorità procedente ne verifica prima
la identità e l'integrità e dopo aver compiuto l'atto per il quale fu
necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il
sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.
Del compimento delle
operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a
cura dell'autorità procedente.
11.
Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione
cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
Salvo che in ordine alla
violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero
sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso
l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero
che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della legge o si sia
verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le
somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai
soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore
del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.
La liquidazione delle somme
dovute è effettuata dalla autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della
legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente,
richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha
eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del
precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio l'invio della nota delle
spese sostenute, per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della
relativa documentazione.
12.
Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della
violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il
custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma
dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare
la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.
Il custode può anche essere
autorizzato dall'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad
avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse
all'incarico affidatogli.
La liquidazione delle somme
dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è
effettuata dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto
conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che
sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia
stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in
duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato. La stessa autorità
può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute.
Le somme dovute sono
corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza
territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che
ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con regio decreto 23 maggio 1929, n. 827, e successive modificazioni.
Il custode deve produrre
all'ufficio che corrisponde le somme l'originale del provvedimento di
liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.
Qualora venga disposta la
restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate
al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento
delle spese di custodia.
In tal caso il custode
rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio
l'autorità di cui al secondo comma, restituendole l'originale del provvedimento
di liquidazione in suo possesso (9).
(9)
In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il comma 6 dell'art. 38, D.L.
30 settembre 2003, n. 269.
13.
Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha
adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso
ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente art. 7.
Il capo dell'ufficio ovvero
il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 provvedono a
restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo
verbale delle operazioni compiute. Qualora sia subordinata al pagamento delle
spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può aver luogo se
l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse.
Salvo quanto disposto
dall'ultimo comma dell'art. 12 l'interessato deve versare le somme liquidate per
le spese di custodia all'ufficio del registro.
14.
La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le
deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne
diritto e ne faccia istanza.
Qualora sorga controversia
circa il diritto alla restituzione l'autorità prevista dal primo comma
dell'art. 18 della legge dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento
dell'autorità giudiziaria.
Qualora le cose vengano
sottoposte a sequestro giudiziario colui che le aveva in custodia deve
avvertirne immediatamente l'autorità di cui al secondo comma.
15.
Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità
di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza
l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei
soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine
viene inviata copia autentica dell'ordinanza.
Le somme ricavate dalla
vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario.
Quando siano state confiscate
cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che
hanno interesse scientifico o culturale l'autorità di cui al primo comma ne dà
comunicazione rispettivamente, per le prime, al Ministero per i beni culturali e
ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il
Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri possono disporre con
decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio
indisponibile dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a
provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.
Se il decreto non viene
emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal
comma precedente, l'autorità che l'ha inviata procede ai sensi del primo comma.
Qualora siano state
confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o
garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l'autorità di cui al primo comma
ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione
all'erario.
16.
Se, decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione
delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale
è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a
ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art. 13 ne
informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la
vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.
Le somme ricavate dalla
vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione
successive al provvedimento di cui al comma precedente nonché quelle anteriori
al provvedimento stesso, se dovute dall'interessato, sono versate su un libretto
postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta
la restituzione.
17.
La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle
norme della contabilità di Stato ovvero, secondo la loro qualità nelle
borse-valori.
Salvo quanto disposto
nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta
solo quando si tratti di cose che possono alterarsi, e le stesse non siano
comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge.
Se la vendita non ha luogo
per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose
sequestrate o di quelle confiscate.
Egualmente può essere
ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese
tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge, ovvero si tratti
di cose sequestrate o confiscate.
Quando il capo dell'ufficio
cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il
soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 hanno motivo di
ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la
salute pubblica, richiedono all'unità sanitaria locale competente per
territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi
informano senza ritardo l'autorità prevista dal primo comma dell'art. 18 della
legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione
delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per
territorio ove le cose si trovano.
18.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere
della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24
della legge. In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si
osservano per il sequestro e la confisca le norme del codice di procedura
penale.
19.
È fatto salvo quanto diversamente previsto in materia di sequestro o di
confisca da disposizioni di legge vigenti.
Capo III
Revisione delle
analisi e istituti incaricati
20.
Quando per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni,
l'interessato, per ogni richiesta di revisione dell'analisi ai sensi del secondo
comma dell'art. 15, L.
24 novembre 1981, n. 689, è tenuto a versare la somma di L. 70.000 (10)
alla competente tesoreria provinciale e ad allegare la relativa ricevuta alla
domanda di revisione. Detto importo è aggiornato ogni anno, con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, in misura pari
all'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, verificatosi nell'anno precedente ed accertato dall'Istat.
L'aggiornamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le analisi di revisione sono
eseguite:
dall'Istituto sperimentale
per l'enologia di Asti per le analisi dei mosti, dei vini, degli aceti, degli
agri e degli altri prodotti alcolici;
dall'Istituto sperimentale
per l'elaiotecnica di Pescara per le analisi chimiche degli oli e dei grassi ad
eccezione del burro;
dall'Istituto sperimentale
lattiero caseario di Lodi per le analisi chimiche del burro e dei formaggi;
dall'Istituto sperimentale
per la zootecnia di Roma per le analisi dei prodotti per l'alimentazione degli
animali;
dall'Istituto sperimentale
agronomico di Bari - sezione di Modena, e dall'Istituto di industrie agrarie
dell'Università degli studi di Bologna per le analisi botaniche;
dall'Istituto sperimentale
per la zoologia di Firenze - sezione di Roma, per le analisi del miele;
dall'Istituto nazionale della
nutrizione di Roma per le analisi delle paste alimentari, zuccheri, conserve
vegetali ed analcolici;
dall'Istituto sperimentale
per la cerealicoltura di Roma - sezione di Vercelli, per le analisi del riso;
dall'Istituto sperimentale
per la nutrizione delle piante di Roma per le analisi di tutti gli altri
prodotti agrari e sostanze di uso agrario.
Nelle materie diverse da
quelle attribuite agli istituti indicati nel precedente comma, le analisi di
revisione sono eseguite:
dal Laboratorio centrale
delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle finanze;
dall'Istituto superiore di
sanità.
(10)
Per l'aggiornamento dell'importo vedi nota sub art. 15, L.
24 novembre 1981, n. 689.