ED IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
AMMINISTRATIVO
DISCIPLINATO
DALLA LEGGE 689/1981
ILLECITO
E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Cosa
è un PROCEDIMENTO? Esso è costituito da una serie di atti ed atTività
tutti finalizzati alla emissione di un PROVVEDIMENTO FINALE.
Quando
parliamo di procedimento sanzionatorio amministrativo trattiamo di un insieme di
atti concatenati il cui obiettivo finale è quello dell’applicazione di una SANZIONE
di carattere amministrativo.
Nozione di
illecito Classificazione
dell’illecito Illecito civile
Illecito penale Illecito
amministrativo
Classificare
l’illecito
Depenalizzazione L. 689/81 D.L.vo 507/99 |
Cosa
è un illecito? L’illecito è la violazione di una regola posta
dall’ordinamento giuridico per la tutela di un interesse. Nel caso di
commissione di un illecito viene prevista una sanzione, che
costituisce la conseguenza, il castigo, la punizione per la violazione
commessa L’illecito
può essere: civile, penale, amministrativo. La
differenza sta esclusivamente nel tipo di sanzione
prevista dalla norma di legge. L’illecito
civile tutela interessi patrimoniali di natura privata. Le
sanzioni sono il “risarcimento del danno” o la “restituzione”. L’illecito
penale si definisce reato ed è posto a tutela di interessi
pubblici. Le
sanzioni si chiamano pene. La
pena viene applicata dal giudice con sentenza di condanna. L’illecito
amministrativo è posto a tutela di interessi pubblici. Le
sanzioni si chiamano sanzioni amministrative (pecuniarie e accessorie).
La
sanzione amministrativa viene applicata dall’autorità amministrativa
con atti o provvedimenti amministrativi. Nello
svolgimento della funzione repressiva, compito principale dell’operatore
di polizia è classificare l’illecito per individuare
correttamente la procedura da porre in essere. La
classificazione viene fatta trovando la norma giuridica che vieta la
condotta posta in essere e andando verificare il tipo di la sanzione che
la legge prevede per la violazione commessa. La distinzione tra
illeciti penali e illeciti amministrativi crea due settori distinti, ma
non separati. Infatti
il legislatore ha previsto diverse volte la trasformazione di un illecito
da reato a illecito amministrativo. La trasformazione dell’illecito da penale ad amministrativo,
cioè la trasformazione dei reati in violazioni amministrative costituisce
quella che tecnicamente viene chiamata depenalizzazione. La
legge n. 689/81 ha introdotto un sistema organico di depenalizzazione e ha
posto norme generali in materia di procedimento sanzionatorio
amministrativo. Costituisce il riferimento normativo principale per
l’applicazione delle sanzioni amministrative. E’ la legge
corrispondente al codice penale nella parte dove prevede i principi che
disciplinano il reato ed al codice di procedura penale che disciplina il
procedimento per l’applicazione delle pene previste dalle leggi penali Il
D.L.vo 507/99 ha apportato alcune modifiche alla L. n. 689/81 prevedendo
l’istituto della reiterazione, l’aggiornamento del limite minimo delle
sanzioni pecuniarie e l’attribuzione al giudice di pace della competenza
generale in materia di opposizione all’ordinanza ingiunzione. |
PRINCIPI GENERALI
(Artt. 1-12
L. n. 689/81)
Il capo I della L. 689
contiene principi, istituti e regole procedurali che si applicano ad ogni
ipotesi normativa che prevede una sanzione pecuniaria amministrativa, salvo che
non sia disposto altrimenti (art. 12 L. 689/81).
PRINCIPIO DI
LEGALITA’ (Art. 1 L. 689/81) Significato Corollari
Divieto di
analogia CAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE (Art. 2 L. 689/81)
Capacità di
intendere Capacità di
volere Chi ha la capacità
di intendere e di volere? Chi è incapace di
intendere e volere?
Le cause che
escludono la capacità di intendere e volere
Incapacità non
colpevole
La presunzione
assoluta di incapacità di intendere e
volere del minorenne La sorveglianza
del minorenne e la culpa in
vigilando ELEMENTO
SOGGETTIVO (Art. 3 L. 689/81) Responsabilità
personale Coscienza e volontà Dolo e colpa
CAUSE DI
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA’ (Art. 4 L. n. 689/81)
IL CONCORSO DI
PERSONE (Art. 5 L. n. 689/81) Pluralità di
autori e pluralità di violazioni LA SOLIDARIETA’ (Art. 6 L. 689/81) Diritto di
regresso Gli obbligati in
solido
NON
TRASMISSIBILITA’ DELLA OBBLIGAZIONE (Art. 7 L. 689/81)
CONCORSO DI
VIOLAZIONI (Art. 8 L. 689
Concorso formale Concorso materiale Regola generale
LA REITERAZIONE (Art. 8 bis L.
689/81) Presupposti
PRINCIPIO DI
SPECIALITA’ (Art. 9 L. 689/81) Concorso apparente
di norme Norma speciale e
norma generale SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA (Art. 10 L.
689/81) Lire ed Euro I CRITERI PER
L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE (Art. 11 L.
689/81)
Obbligo di
motivazione |
“
1. Nessuno può essere
assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima della commissione della violazione” Solo
chi è capace di intendere e
di volere può essere chiamato a rispondere di un illecito amministrativo.
Anche
in questo caso è evidente il parallelismo con il diritto penale, in
particolare con l’art. 42 del c.p. Dalla
lettura dell’articolo si ricavano tre principi. 1)
Ciascuno è responsabile della propria azione od omissione: La
responsabilità amministrativa è personale. 2)
L’illecito deve essere commesso con coscienza e volontà: cioe’
l’atto deve essere riferibile psichicamente al soggetto autore della
violazione, il comportamento deve essere moralmente e psicologicamente
“suo”. La
coscienza e la volontà possono essere escluse nel caso di: -
incoscienza involontaria, -
forza maggiore -
costringimento fisico 3)
L’azione od omissione può essere dolosa o colposa. Dolo
e colpa sono gli stessi concetti del diritto penale (art. 43 c.p.). N.B.
Nell’illecito amministrativo
si richiede semplicemente la colpa come requisito minimo. Un’indagine
sull’atteggiamento psicologico della persona normalmente non assume
rilievo salvo che per individuare uno stato di buona fede o di errore
incolpevole sul fatto. Le
cause di esclusione della responsabilità sono le seguenti: -
Adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) -
Esercizio di una facoltà legittima (art. 51 c.p.) -
Stato di necessità (art. 54 c.p.) -
Legittima difesa (art. 52 c.p.) Le
definizioni di questi concetti si trovano agli articoli 51 e ss del codice
penale. Quando più persone
concorrono nella stessa violazione, ciascuna di esse soggiace alla
sanzione prevista dalla legge, salvo che non sia diversamente stabilito. Chi
risponde a titolo di concorso ha dato un contributo causale alla
violazione, e questo contributo potrebbe essere anche solo di natura
psichica. Esempio: un fuoco acceso da
due persone insieme in un tempo o in un luogo non consentito (art. 59 del
TULPS). In questo caso abbiamo una sola violazione posta in essere da due
soggetti: uno ha ammucchiato le stoppie da ardere, l’altro ha acceso il
fuoco. Ciascuno soggiace alla sanzione. Da
non confondere il concorso di persone nella stessa violazione con il caso
della pluralità di autori e pluralità di trasgressioni. Esempio:
se più cacciatori congiuntamente eseguono una battuta di caccia in un
periodo dell’anno non consentito, avremo una pluralità di illeciti. Per
cui ogni cacciatore sarà responsabile della propria azione e ciascuno
assumerà la veste di trasgressore e non di coautore di una violazione. La
responsabilità solidale è una responsabilità oggettiva che mira
ad evitare che l’illecito rimanga impunito. Infatti
l’obbligato in solido è colui che è chiamato a pagare una sanzione
pecuniaria amministrativa in alternativa al trasgressore, si ha così una
maggiore garanzia del credito vantato dalla pubblica amministrazione. Colui
che paga la sanzione a titolo
di solidarietà ha diritto di regresso nei confronti del trasgressore. Per
diritto di regresso si intende il diritto dell’obbligato in solido a
recuperare dall’autore della violazione l’intera somma pagata some
sanzione pecuniaria. I soggetti obbligati
in solido sono:
a)
Coloro che sono legati
alla cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione:
proprietario, usufruttuario, titolare di un diritto personale di godimento
sulla cosa. Costoro
possono liberarsi da questo tipo di responsabilità provando che il
trasgressore ha utilizzato la cosa contro la loro volontà. b)
Persone giuridicamente
preposte alla direzione, vigilanza, potestà o tutela del trasgressore: violazione
commessa da persona capace di intendere e di volere, ma sottoposta
all’altrui autorità, direzione o vigilanza. Costoro
possono sottrarsi alla responsabilità solidale provando di non aver
potuto impedire il fatto. Da
non confondere questo tipo di responsabilità che è solidale, con la
responsabilità diretta collegata alla culpa in vigilando di cui
all’art. 2. c)
Il datore di lavoro
- persona giuridica, ente o imprenditore -
da cui dipende il trasgressore qualora la violazione sia
commessa dal dipendente o dal rappresentante nell’esercizio delle
proprie funzioni o incombenze. La
violazione deve essere collegata al rapporto di lavoro e posta in essere
dal trasgressore nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative o di
rappresentanza del datore di lavoro. A
differenza delle altre categorie, non è ammessa alcuna prova per evitare
o superare la responsabilità solidale. L’obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
Se
il trasgressore muore non si può pretendere il pagamento della sanzione
dall’erede. In
termini pratici questa disposizione genera la necessità di procedere all’archiviazione
degli atti in qualsiasi fase sia giunto il procedimento di
accertamento della violazione o della riscossione della sanzione inflitta. Si
ha quando vengono violate più disposizioni di legge che prevedono
sanzioni amministrative. Il concorso di
violazioni si distingue in concorso formale e concorso materiale. Il concorso formale
si ha quando con una sola azione od omissione vengono violate
diverse disposizioni di legge che prevedono sanzioni o viene violata più
volte la stessa disposizione. Nel primo caso
abbiamo il concorso formale eterogeneo. Nel secondo caso abbiamo il
concorso formale omogeneo. Pensiamo al
conducente di un veicolo che pone in essere un sorpasso non consentito in
violazione dei limiti di velocità. Questo è un caso di concorso formale
eterogeneo. Nel caso di
concorso formale di violazioni si applica il principio del cumulo
giuridico delle sanzioni e cioè si prende a riferimento la sanzione
della violazione più grave la quale può essere aumentata fino al triplo. N.B. Provvede ad applicare
il cumulo giuridico delle sanzioni l’ufficio competente ad irrogare la
sanzione e non colui che redige il verbale. Infatti
il cumulo giuridico può e deve essere applicato solo con ordinanza
ingiunzione di pagamento, mai con il verbale. Il
concorso materiale si ha quando con una pluralità di azioni od
omissioni vengono violate diverse disposizioni di legge che prevedono
sanzioni. Ad
esempio tale è l’abbattimento di due piante protette senza
autorizzazione. Nel
caso di concorso materiale si applica il principio del cumulo materiale
delle sanzioni e cioè le sanzioni si sommano. Nell’esempio fatto
sopra per ogni pianta abbattuta viene applicata la relativa sanzione. Ricapitolando
abbiamo la seguente situazione: -
Unica azione od omissione –
concorso formale di violazioni – cumulo giuridico delle sanzioni -
Pluralità di azioni od omissioni
– concorso materiale di violazioni – cumulo materiale delle sanzioni. L’art. 8 bis della L. 689/81 è stato
introdotto dal D. Lgs. n. 507/99. La
reiterazione non è la semplice ripetizione di comportamenti illeciti da
parte dello stesso soggetto, ma è qualcosa di più complesso. Si
ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una
violazione, accertata con provvedimento esecutivo, il soggetto commette
un’altra violazione della stessa indole. Per
poter parlare tecnicamente di reiterazione occorre l’esistenza di tre
presupposti: -
un provvedimento esecutivo; -
l’arco temporale massimo di
cinque anni; -
violazioni della medesima indole. La
reiterazione pertanto dipende innanzitutto dall’esistenza di un provvedimento
esecutivo. Il
provvedimento esecutivo è l’ordinanza ingiunzione. Affinché
si possa parlare di reiterazione occorre che non sia avvenuto il
pagamento in misura ridotta della sanzione Quando
la violazione è stata accertata con provvedimento esecutivo la
reiterazione viene ad esistenza se nei successivi cinque anni dal
fatto lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Per
violazione della stessa indole si intende: a)
violazione della medesima disposizione già violata in precedenza
(reiterazione specifica). b)
violazione di disposizioni diverse purché per la natura dei fatti che le
costituiscono o per le modalità della condotta, presentino una
sostanziale omogeneità rispetto alla precedente. Si
ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con un unico provvedimento esecutivo. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrava, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. L’art.
9 disciplina quello che è chiamato il concorso apparente di norme. Il
concorso apparente di norme si ha quando una fattispecie rientra sia in
una norma che la vieta e la reprime con una sanzione penale, sia in una
norma che la vieta e la reprime con una sanzione amministrativa. In questo
caso le due norme concorrono in modo apparente e non in modo reale in
quanto trova applicazione solo la norma speciale. Altrettanto
succede per il concorso tra due norme che prevedono sanzioni
amministrative. Due
sono i concetti da ricordare: il concetto di norma speciale e il
concetto di norma generale. La
norma generale ha un ambito di applicazione più ampio della norma
speciale. La
norma speciale è ricompresa in quella generale, tanto che la fattispecie
potrebbe essere disciplinata dalla norma generale, se quella speciale
mancasse. Esempio: art. 180 c. 8 CdS e
art. 650 c.p. Il primo costituisce norma speciale, il secondo norma
generale. Ne
consegue che in caso di violazione dell’obbligo di esibire la patente di
guida o altro documento o di fornire informazioni si applica la sola
sanzione pecuniaria prevista dal codice della strada e non si dà corso
alla violazione di cui all’art. 650 del c.p. Sicuramente
la mancanza della sanzione prevista dall’art. 180 avrebbe portato a
ricomprendere la fattispecie nella norma più generale dell’art. 650 e a
considerare la violazione dell’obbligo un reato. Ci
sono anche casi in cui il legislatore esclude a priori il concorso
apparente di norme. Ciò accade quando troviamo espressioni del tipo
“fuori dai casi indicati dall’art….”, “qualora il fatto non
costituisca più grave reato” ecc. La
sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma di denaro quantificata entro dei limiti minimi e massimi. Questi
limiti si chiamano limiti edittali. L’articolo
10 stabilisce: -
gli importi minimi e massimi dei
limiti edittali della sanzione pecuniaria (rispettivamente € 6,00 e €
10.329,00) -
il rapporto tra il minimo edittale
e il massimo edittale (il massimo non può essere superiore al decuplo del
minimo). L’art.
10 è una norma con valore precettivo nei confronti di altre fonti
normative, in particolare nei confronti delle leggi regionali. L’agente
accertatore che si trova ad dover indicare nel verbale
una sanzione espressa ancora in Lire deve prima trasformare i
limiti edittali in Euro ( € 1 = £ 1936,27), poi deve applicare la
regola del troncamento, ovvero semplicemente togliere i decimali -
le cifre dopo la virgola – ai limiti edittali così ottenuti. Bisogna chiarire
che essi assumono rilevanza esclusivamente in sede di ordinanza
ingiunzione o in caso di contenzioso e non sono diretti all’operatore
che redige il verbale. Quando
l’operatore di polizia redige un verbale di accertamento o di
contestazione, non gli è riconosciuta alcuna valutazione discrezionale in
merito alla quantificazione della sanzione pecuniaria amministrativa. Al contrario chi
deve decidere della sorte di un verbale di accertamento per il quale è
stato presentato ricorso o che non è stato pagato, qualora questa autorità
ritenesse fondato l’accertamento, allora si trova a dover quantificare
la sanzione da applicare tra i limiti edittali previsti dalla legge. Il
principio è quello della personalizzazione della sanzione, che avviene
valutando situazioni oggettive e soggettive. L’art. 11 ne elenca
quattro: -
la gravità della
violazione; -
l’opera svolta
dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione; -
la personalità del
trasgressore; -
le condizioni economiche
del trasgressore. Nel
momento in cui l’autorità competente quantifica la sanzione secondo i
suddetti criteri e indica una sanzione di importo superiore al minimo
edittale, ha l’obbligo di motivare la sua scelta, deve dire il perché
applica una sanzione superiore al minimo. L’obbligo
di motivazione dei provvedimenti amministrativi previsto dalla L. 241/90 si estende anche all’entità
della sanzione applicata.
|
IL PROCEDIMENTO PER
L’APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI PECUNIARIE
Il procedimento per
l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa prevede diverse fasi
che sono:
·
L’accertamento del fatto
illecito
·
La formalizzazione
dell’accertamento mediante apposito verbale
·
La possibilità che
l’accertamento venga sottoposto a verifica mediante ricorso all’autorità
amministrativa e all’autorità giudiziaria.
·
La riscossione coattiva in caso di
mancato pagamento della sanzione.
Si
tratterà anche della rateizzazione, della connessione obiettiva con un reato
delle violazioni a ordinanze e regolamenti locali.
Il seguente schema riassume a livello visivo le diverse fasi.
L’ACCERTAMENTO
DEL FATTO ILLECITO (Art. 13 L.
689/81)
Competenza Percezione diretta
o ricostruzione del fatto Ricostruire un
fatto
Poteri
dell’organo di controllo Assunzione di
informazioni
Ispezione Il caso
dell’ispezione di un veicolo
Rilievi
segnaletici descrittivi,
fotografici Esecuzione di ogni
altra operazione tecnica La perquisizione
Perquisire e
ispezionare Accertamenti
mediante analisi di
campioni (art. 15 L.
689/81) Documentazione dell’attività
IL VERBALE DI
ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE
Definizione
Contenuto
LA CONTESTAZIONE L. 689/81 Art. 14/
1
LA NOTIFICAZIONE La notificazione
del verbale ex L. 689/81 Termini perentori Conseguenze Computo dei
termini Chi notifica il
verbale di accertamento Con quali modalità
La relazione di
notifica
IL PAGAMENTO IN
MISURA RIDOTTA
Art. 16 L. 689/81 Eccezioni al
pagamento in misura ridotta |
L’accertamento
del fatto illecito è di competenza di due categorie di soggetti:
L’accertamento
del fatto illecito può avvenire tramite percezione diretta o
ricostruzione successiva. Quando
il fatto accade in presenza dell’organo accertatore si ha percezione
diretta. Quando
il fatto accade in assenza dell’organo accertatore necessita di ricostruzione. La
ricostruzione di un accadimento, qualsiasi esso sia, appartenente a
qualsiasi materia di rilevanza amministrativa e può avvenire mediante il
compimento di una serie di atti indicati all’art. 13: -
assumere informazioni, -
ispezionare cose e luoghi diversi
dalla privata dimora, -
eseguire rilievi segnaletici,
descrittivi e fotografici, -
procedere ad ogni altra operazione
tecnica, -
perquisire luoghi diversi dalla
privata dimora. A questi si
aggiunga l’accertamento mediante analisi di campioni, descritto
all’art. 15 della L. 689781. Possono poi esserci
ulteriori poteri di accertamento previsti e riconosciuti da specifiche
disposizioni di legge. Questi sono tutti atti
strumentali il cui obiettivo finale è quello di fornire elementi
probatori in grado di fondare legittimamente l’accertamento di un
illecito. A
parte l’accertamento mediante analisi di campioni, i poteri conferiti
agli organi di controllo in materia di accertamento di un illecito
amministrativo sono generalmente più ampi di quelli conferiti ali organi
di p.g. per l’accertamento di un reato. L’assunzione
di informazioni da persone che sono o possono essere a conoscenza di fatti
rilevanti per l’accertamento dell’illecito non trova una particolare
disciplina nella legge. Il
dichiarante può essere anche il presunto trasgressore. Non sono previste
particolari forme di garanzia, come diversamente accade nella procedura
penale. Per
ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora si intende il
compimento di un atto la cui finalità è quella della ricerca delle
tracce materiali dell’illecito. L’ispezione
è un’attività di osservazione attenta e meticolosa. E’ finalizzata a
far prendere conoscenza del modo di essere delle cose o dei luoghi. Non
deve mai tradursi in una ricerca di oggetti, altrimenti si parlerebbe di
perquisizione. Ne
rimane esclusa la privata dimora, ovvero il luogo in cui si esplica
la sfera intima e privata di un soggetto. Da
ricordare il reato di violazione di domicilio di cui all’art. 614 del
c.p. riferito proprio al luogo di privata dimora. L’art. 192 comma 3 del C.d.S.
stabilisce che le ispezioni del veicolo possono essere fatte solo al fine
di verificare l’osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all’equipaggiamento del veicolo medesimo. Ciò
significa che al di fuori di questi limiti all’organo accertatore non è
consentito esigere l’apertura di un veicolo per esaminarne l’interno e
le cose che vi si trovano, perché il veicolo è considerato come
un’estensione dell’abitazione, come un luogo privato dal quale
l’interessato può escludere gli estranei. E’
consentito ispezionare il veicolo nel suo aspetto esteriore, per valutarne
la conformità alle norme, per valutare lo stato di efficienza delle
parti, per osservare eventuali danni riportati a seguito di un sinistro. E’
consentito ispezionare il veicolo nel suo funzionamento: ad es. la
rumorosità, i dispositivi di illuminazione, i gas di scarico. I
rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici consistono nella
realizzazione di misurazioni, planimetrie, fotografie. Esempio:
rilievi fatti in materia infortunistica che corredano il rapporto. “L’esecuzione
di ogni altra operazione tecnica” è semplicemente una norma di chiusura
per indicare che l’organo accertatore può direttamente o indirettamente
porre in essere tutte quelle attività che richiedono strumenti o nozioni
proprie di un arte o di una disciplina. Non ci sono particolari
limitazioni. Il
tutto avrà un riscontro oggettivo, ci sarà una documentazione agli atti
che fornirà elementi di prova. La
perquisizione in luoghi diversi dalla privata dimora è l’atto di ricerca
di cose pertinenti l’illecito. La
perquisizione è riservata a coloro che hanno
la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, con
un solo limite: occorre la preventiva autorizzazione dell’autorità
giudiziaria. La
perquisizione può essere utilizzata solo quando non sia possibile
acquisire altrimenti gli elementi di prova e deve essere autorizzata. Perquisizione: -
consiste nella ricerca di
cose pertinenti l’illecito -
necessita l’autorizzazione
del giudice -
può essere svolta dalla
polizia giudiziaria Ispezione: -
consiste nella osservazione
delle tracce materiali dell’illecito -
non necessita alcuna
formalità ed autorizzazione -
può essere svolta da
qualsisia organo di vigilanza. Limite comune: non possono
riguardare luoghi di privata dimora. Poiché
l’accertamento di talune violazioni necessita di un’analisi tecnica di
laboratorio, l’art. 15 della L. 689/81 fornisce le regole
dell’accertamento fatto mediante analisi di campioni. La
norma prevede che il responsabile del laboratorio deve comunicare
l’esito delle analisi all’interessato mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. In
questo modo si consente all’interessato di richiedere la revisione delle
analisi entro 15 giorni dalla comunicazione, con la presenza di un
consulente tecnico di propria fiducia. La
revisione delle analisi verrà compiuta in presenza del consulente tecnico
di parte, alla data comunicata al richiedente almeno dieci giorni prima. I
risultati della revisione vengono comunicati all’interessato con
raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione
del risultato, in caso di sussistenza dell’illecito, equivale alla
contestazione. L’attività
di accertamento deve essere documentata. La
forma di documentazione tipica è il verbale. Parliamo
allora di verbale di sommarie informazioni, verbale di ispezione, verbale
di perquisizione. Questi
sono atti sottoscritti dal verbalizzante e dal soggetto presente,
nei quali risultano gli elementi tipici di qualsiasi verbale (data,
luogo, ora, nominativo del verbalizzante), le generalità del soggetto
presente e la descrizione dell’attività svolta. La
legge n. 689/81 non fornisce la definizione di “verbale” ma la natura
di questo atto è desunta facilmente dall’ordinamento giuridico, con
l’aiuto del diritto civile e del diritto amministrativo. Il
verbale è:
In
base all’art. 2700 c.c. il verbale fa piena prova fino a
querela di falso sia della provenienza del documento dal pubblico
ufficiale che lo ha formato, sia delle dichiarazioni delle parti, sia
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua
presenza o da lui compiuti. La
Legge 689/81 non indica quali sono gli elementi del contenuto di un
verbale di accertamento. Generalmente
il verbale ha un contenuto di questo tipo: -
indicazione della data, luogo ed
ora dell’accertamento e indicazione della data, luogo ed ora
dell’avvenuta violazione se diversa dalla
precedente; -
indicazione del nominativo
dell’organo accertatore, delle generalità e della residenza del
trasgressore e dell’obbligato in solido; -
descrizione del fatto con
l’indicazione della norma violata; -
eventuali dichiarazioni rese dal
trasgressore se c’è stata contestazione immediata; -
indicazione della sanzione principale, della sanzione
accessoria, dell’entità della sanzione in misura ridotta; -
indicazioni circa le modalità per
effettuare il pagamento, l’autorità competente a ricevere il rapporto e
a cui far pervenire scritti difensivi; -
la sottoscrizione dell’organo
accertatore. La sottoscrizione degli interessati (trasgressore e/o
obbligato in solido) può esserci se c’è stata contestazione immediata. La
contestazione consiste nella diretta comunicazione dell’addebito al
trasgressore, comunicazione non solo orale, ma contestualmente
formalizzata in un atto scritto, quale il verbale di accertata violazione
e nella offerta dello stesso al trasgressore. La
comunicazione orale dell’addebito con contestuale verbalizzazione,
quando possibile, deve essere fatta immediatamente sia nei confronti del
trasgressore che dell’obbligato in solido. In tal senso dispone l’art.
14/1. L. 689/81 Se non è avvenuta
la contestazione immediata il verbale deve essere notificato agli
interessati, ovvero al trasgressore e all’obbligato in solido. Per notificazione
si intende non la mera comunicazione di un atto, ma una comunicazione
formale, avente certe caratteristiche e con una ricezione certa da parte
del destinatario. La notificazione
garantisce una conoscenza “legale” dell’atto, una conoscenza
giuridicamente valida. La
notifica deve avvenire nel rispetto dei termini e delle modalità
indicati dalla legge Qualora
non sia avvenuta la contestazione immediata, in base alla L. 689/81 (art.
14/2) il verbale di accertamento di infrazione deve essere notificato a
trasgressore e obbligato in solido entro 90 giorni
dall’accertamento. Il
termine è di 360 giorni se gli interessati risiedono all’estero. In
entrambi i casi i termini sono perentori, pertanto inderogabili e non
prorogabili. Il
mancato rispetto di questi termini ha come conseguenza l’estinzione
dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione nei
confronti del soggetto per il quale la notificazione non è avvenuta o è
avvenuta in ritardo. L’estinzione
opera di diritto. Il
conteggio per i termini di notificazione dei verbali va effettuato dalla
data di accertamento e nel rispetto dell’art 155 del c.p.c. Ovvero,
essendo un computo a giorni, si esclude dal computo il giorno
iniziale e se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata
di diritto al primo giorno seguente non festivo. Sulla
data di partenza del conteggio dei giorni per la notificazione del verbale
non può invece influire l’inerzia della P.A. nella ricerca delle
generalità dei destinatari. La
notificazione deve essere fatta da certi soggetti e rispettare certe
modalità. I
soggetti che possono procedere alla notificazione del verbale di
accertamento sono: -
il funzionario
dell’amministrazione che ha accertato la violazione; -
il messo comunale. La
notificazione avviene con le modalità previste dal codice di procedura
civile, agli artt. 137 ss oppure a mezzo posta con le modalità di cui
alla L. n. 890 del 20/11/1982, le cd notifiche in busta verde. Le
modalità per procedere alla notificazione sono state parzialmente
modificate dal codice in materia di protezione dei dati personali,
approvato con D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 in vigore dal 01/01/2004,
modiche effettuate per esigenze di tutela della privacy. La
logica sottesa alle modifiche apportate a tutte le norme concernenti la
notificazione degli atti è
quella di perseguire lo scopo di tutelare la privacy mediante accorgimenti
in grado di evitare che la consegna di un atto a un soggetto abilitato
diverso dal destinatario determini la conoscenza dell’atto da parte del
ricevente. Da
qui la necessità che la notifica a mano fatta a un soggetto diverso dal
destinatario venga effettuata in busta chiusa e sigillata, e che quella a
mezzo posta venga effettuata con buste che non rechino segni o indicazioni
dalle quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Alla
notificazione di un atto deve sempre corrispondere una relata o relazione
di notifica. La
relazione di notifica è una formula inserita in calce all’atto o sul
retro, sia sull’originale che sulla copia, sottoscritta dal pubblico
ufficiale che la esegue e dal destinatario dell’atto, attestante: -
in quale data l’atto è stato
consegnato; -
a chi l’atto è stato consegnato; -
la modalità eseguita per la
consegna. Modalità
di consegna: -
in mani proprie del destinatario; -
in mani di un terzo legittimato a
cui l’atto viene consegnato in busta chiusa e sigillata. (maggiore di
anni 14 e non palesemente incapace, tra i soggetti indicati all’art. 139
c.p.c.) Se
la notificazione avviene a mezzo posta, la relazione di notifica attesta
che l’atto è stato spedito in una certa data mediante lettera
raccomandata da un certo ufficio postale e notificato alla data risultante
dall’avviso di ricevimento. A
tal fine vengono utilizzate specifiche buste e avvisi di ricevimento, così
come richiesto dalla L. n. 890/82. Tra
gli elementi essenziali di un verbale di accertamento c’è
l’indicazione della sanzione pecuniaria. L’organo
accertatore deve scrivere nel verbale qual è l’entità della sanzione
pecuniaria amministrativa che si chiede di pagare al trasgressore o
all’obbligato in solido. In
questo contesto emerge il concetto di pagamento in misura ridotta o di
sanzione in misura ridotta. Il
pagamento in misura ridotta è disciplinato dall’art. 16 della L.
689/81. Il
comma 1 recita “ E’ ammesso il pagamento di una somma in misura
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la
violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata, o, se questa non vi è stata, dalla notificazione
degli estremi della violazione. L’attuale
formulazione di questo articolo pone la regola che l’organo accertatore
deve applicare per calcolare l’entità della sanzione che il
trasgressore o l’obbligato in solido può pagare estinguendo
l’obbligazione. E’
semplicemente un calcolo matematico. ·
Se la violazione è punita
con una sanzione per la quale sono indicati sia il minimo che il massimo
edittale (ovvero è prevista una sanzione che va da una cifra x a una
cifra y), il verbalizzante deve: -
moltiplicare il minimo per due
(prima operazione) -
dividere il massimo per tre
(seconda operazione) -
raffrontare i due risultati -
applicare l’importo inferiore ·
Se la violazione è punita
invece con una sanzione per la quale è indicato solo il massimo edittale
(ovvero è prevista una sanzione fino a una cifra y), il verbalizzante
deve: -
dividere la cifra indicata come
massimo edittale per tre (calcolo di un terzo) -
applicare come sanzione l’importo
derivante dall’operazione di divisione. Il
risultato finale di queste operazioni coincide con la sanzione in misura
ridotta. Il
pagamento in misura ridotta della sanzione è ammesso nel rispetto del
termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla
notificazione del verbale di accertamento. Se
avviene il pagamento in misura ridotta il procedimento termina e ciò
accade sia se a pagare è il trasgressore, sia se a pagare è
l’obbligato in solido. Per
consentire il pagamento in misura ridotta il verbale deve specificare non
solo l’entità della somma da pagare, ma anche le modalità per
effettuare il pagamento e quale è l’ente a cui va effettuato il
pagamento. Attenzione:
nel caso concreto può esserci una disposizione di legge che
esclude la possibilità del pagamento in misura ridotta. Se
il pagamento in misura ridotta non è consentito il verbalizzante ne dà
atto e il procedimento prosegue direttamente con il rapporto
all’autorità amministrativa competente. |
IL DESTINATARIO
DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE Modalità di
pagamento. Regola generale Modalità di
pagamento.
L’INERZIA
DELL’ INTERESSATO
IL RAPPORTO (Art. 17 L. n. 689/81) Competenza per
territorio Competenza per
materia Competenza e
proventi
GLI SCRITTI
DIFENSIVI (Art. 18
L. 689/81)
Controdeduzioni Audizione
personale
Termine
L’ORDINANZA Definizione Competenza Ordinanza di archiviazione Ordinanza
ingiunzione di pagamento Contenuto
COMPETENZA PER IL
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE (Art. 22 bis L. 689/81) La competenza del
Giudice di Pace La competenza del
Tribunale Per materia Per valore della
causa Per sanzioni non
pecuniarie In altri casi
L’OPPOSIZIONE
ALL’ORDINANZA INGIUNZIONE Termine Decorrenza Modalità Conseguenze
sull’esecuzione IL GIUDIZIO DI
OPPOSIZIONE (Art. 23 L.
689/81) Deposito degli
atti Rappresentanza Le regole del
giudizio La sentenza L’APPELLO RICORSO PER CASSAZIONE L’ESECUZIONE FORZATA (Art. 27 L. n. 689/81 e
art. 206 CdS) Presupposto
Procedura Gli interessi L’autorità competente LA PRESCRIZIONE (Art. 28 L. 689/81) LA RATEIZZAZIONE (Art. 26 L. n. 689/81) Autorità competente
Presupposto Modalità
LA CONNESSIONE OBIETTIVA
CON UN REATO (Art. 24 L. n. 689/81 e art. 221 CdS) Effetti
Restituzione degli atti LE VIOLAZIONI ALLE
ORDINANZE E AI REGOLAMENTI LOCALI (Art. 7 bis D. Lgs. N. 267/2000) Il procedimento
I casi La sanzione |
Il
verbale di accertamento deve indicare non solo la somma da pagare a titolo
di sanzione pecuniaria, ma anche le modalità di pagamento. Occorre dire
al destinatario del verbale anche come e a chi pagare. Normalmente
esiste una corrispondenza tra l’autorità competente a ricevere il
rapporto e l’ente a cui vanno i proventi derivanti dalle sanzioni
pecuniarie. Tutto
il sistema sanzionatorio della L. 689 è caratterizzato dal pagamento di
una sanzione che avviene mediante versamento in c.c.p o in banca o con
sistemi alternativi, fino all’eventualità di una riscossione allo
sportello dell’ufficio dell’organo accertatore. In
ogni caso è escluso il pagamento della sanzione direttamente ed
immediatamente nelle mani dell’organo accertatore – il cd
pagamento brevi manu. Qualora
non avvenga il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ci
deve essere un atto di impulso, il cosiddetto rapporto, che viene inviato
all’autorità amministrativa competente a cura dell’organo accertatore
per consentire la prosecuzione del procedimento ed arrivare alla
produzione di un atto che potrà diventare titolo esecutivo. L’art.
17 della L. n. 689 pone l’obbligo del rapporto a carico del funzionario
o dell’agente che ha accertato la violazione qualora, trascorsi i 60
giorni utili, non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Il
rapporto consiste in una nota informativa inviata all’autorità
amministrativa competente circa l’avvenuto accertamento di un illecito
amministrativo. Non
sono richieste forme specifiche per questo atto, salvo un contenuto minimo
idoneo alla realizzazione dello scopo. Con
il rapporto si trasmette copia del verbale completo delle eventuali
relazioni di notifica. A
chi dobbiamo inviare il rapporto? Qual è l’autorità amministrativa
competente a ricevere il rapporto? Competenza
per territorio: autorità amministrativa del luogo in cui è stata
commessa la violazione. Per
le violazioni dei regolamenti comunali e provinciali il rapporto è
presentato rispettivamente al Sindaco o al Presidente della Giunta
Provinciale. Nelle
materie di competenza delle Regioni e comunque nei casi in cui le funzioni
amministrative sono delegate alla Regione, il rapporto è presentato
all’ufficio regionale competente, salvo che la Regione non abbia
delegato l’esercizio delle funzioni di vigilanza ai Comuni. Se
esiste una Legge Regionale di questo tipo, il rapporto va presentato al
Sindaco. Il
Decreto di attuazione dell’art. 17 L. 689/81
- D.P.R. n. 571 del
1982 - indica gli uffici periferici dei singoli ministeri competenti a
ricevere il rapporto nelle materie di competenza dello Stato. In
mancanza di indicazioni precise circa l’ufficio periferico dello Stato
il rapporto va sempre al Prefetto. Indicazioni
in merito all’autorità competente a ricevere il rapporto le possiamo
trovare anche nella specifica legge che andiamo ad applicare al caso
concreto. Negli
anni ’90 ci sono stati diversi Decreti Ministeriali volti ad individuare
ulteriori uffici competenti a ricevere il rapporto a seguito del processo
di depenalizzazione di quel decennio. N.B.:
Esiste una corrispondenza tra l’autorità amministrava competente a
ricevere il rapporto e l’ente a cui vanno i proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni. Esempi: -
per le violazioni ai regolamenti comunali il rapporto va presentato al
Sindaco (o meglio al dirigente) e i proventi vanno al Comune; -
per le violazioni ai regolamenti provinciali il rapporto va al Presidente
della Provincia (o meglio al dirigente) e i proventi vanno alla Provincia. -
per le violazioni alle LL. RR., in caso di delega ai Comuni il rapporto va
presentato al Sindaco e i proventi vanno ugualmente al Comune. Viceversa,
in assenza di delega, il rapporto va presentato all’ufficio regionale
competente e i proventi vanno alla Regione; Il
soggetto che si vede contestata una violazione o che si vede notificato un
verbale di accertamento di infrazione ha la possibilità di far valere le
proprie ragioni e mettere in discussione l’accertamento effettuato a suo
carico. L’art.
18 della L. n. 689 stabilisce
che entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire
all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17
scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla
medesima autorità. Se
gli interessati – trasgressore e/o obbligato in solido – presentano
scritti difensivi, si apre un’ulteriore fase del procedimento, volta ad
accertare: -
la legittimità del verbale, -
l’assenza di cause di esclusione
della responsabilità, -
la corretta interpretazione dei
fatti, in
relazione agli argomenti esposti negli scritti difensivi. L’organo
accertatore deve predisporre delle controdeduzioni in merito a
quanto sostenuto negli scritti difensivi dagli interessati. Gli
interessati possono chiedere di essere sentiti personalmente
dall’autorità amministrativa competente. Se
c’è simile richiesta l’autorità amministrativa ha l’obbligo di
procedere all’audizione personale. Comunica al richiedente il giorno in
cui avverrà la sua audizione e verbalizza le sue dichiarazioni. Il
termine di 30 giorni per la presentazione di scritti difensivi è imposto
all’interessato a pena di decadenza. La
presentazione di scritti difensivi all’autorità amministrativa
competente in base all’art. 17 della L. n. 689 produce un contenzioso
che termina con un atto chiamato ordinanza. L’ordinanza
è un provvedimento amministrativo, ovvero un atto avente rilevanza
esterna con il quale la Pubblica Amministrazione manifesta la propria
volontà nei confronti di soggetti determinati e in grado di modificare
unilateralmente la sfera giuridica degli stessi. Come
tale è un provvedimento tipico e nominato, dotato di tutte le
caratteristiche degli altri provvedimenti amministrativi. Da
un punto di vista di competenza, l’ordinanza è un provvedimento del
dirigente. Da
un punto di vista di contenuto l’ordinanza può essere di archiviazione
o ingiuntiva. L’ordinanza
di archiviazione è il provvedimento con il quale l’autorità
amministrativa competente a decidere sulla sorte di un verbale ne dispone
l’archiviazione determinando la fine della procedura sanzionatoria
amministrativa. Ciò
avviene quando tale autorità ritiene infondato l’accertamento
dell’organo di vigilanza o “irregolare” l’atto. L’ordinanza
di archiviazione deve essere motivata e deriva da una valutazione
avente ad oggetto sia la legittimità che il merito del verbale. Esempi
di archiviazione: verbale viziato da violazione di legge o eccesso di
potere; termini di notificazione non rispettati; avvenuta prescrizione;
morte dell’obbligato …. L’ordinanza
di archiviazione viene comunicata integralmente all’ufficio che
ha trasmesso il rapporto (art. 18/2 L. 689/81). L’ordinanza
ingiunzione di pagamento è il provvedimento con il quale l’autorità
amministrativa competente ordina al trasgressore e/o obbligato in solido
di pagare una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria
amministrativa per la violazione accertata, entro 30 giorni dalla
notificazione dell’ordine. Ciò
avviene quando tale autorità ritiene l’accertamento fondato e il
procedimento formalmente corretto. L’ordinanza
ingiunzione costituisce titolo esecutivo, pertanto in caso di
mancato pagamento consente di riscuotere coattivamente l’importo
ingiunto, ovvero la sanzione più le spese. L’ordinanza
ingiunzione contiene gli elementi tipici del provvedimento amministrativo
e gli elementi specifici del procedimento sanzionatorio. Contenuto
generale di una ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria
amministrativa: -
indicazione dell’autorità dalla
quale proviene l’atto; -
il preambolo, costituito da una
serie di indicazioni quali: il riferimento al verbale, alla norma
giuridica violata, al rapporto, l’attestazione dell’avvenuta notifica
o della regolarità della contestazione, l’attestazione dell’avvenuta
audizione dell’interessato qualora ne abbia fatto richiesta; -
indicazione dei motivi per cui si
è ritenuto legittimo l’accertamento; -
indicazione dei criteri utilizzati
per determinare il quantum della sanzione; -
indicazione della somma che
costituisce la sanzione e delle spese di cui si chiede il rimborso; -
generalità dei destinatari –
trasgressore/obbligato in solido – tenuti al pagamento; -
indicazione delle modalità di
pagamento; -
indicazione del termine e
dell’autorità cui è possibile ricorrere in sede giurisdizionale; -
luogo di emissione, data, firma
della persona fisica che impersona l’organo cui compete la decisione. Anche
l’ordinanza ingiunzione deve essere motivata, pena
l’illegittimità dell’atto. La
motivazione, per quanto succinta o sintetica, deve essere chiara e
completa. Deve indicare i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la
decisione dell’amministrazione in relazione alle risultanze
dell’istruttoria. (art. 3 L. 241/90) Altro
elemento importante dell’ordinanza ingiunzione di pagamento è
l’indicazione dei termini e del giudice competente a ricevere il ricorso
in opposizione (art. 3 L. 241/90) = indicazione del regime giuridico
dell’atto. La
mancanza di questo elemento preclude il decorso del termine per presentare
ricorso. La
competenza per il cosiddetto giudizio di opposizione la troviamo indicata
all’art. 22 bis della L. n. 689/81, inserito dal D. L.vo n. 507/99. Regola
generale: competenza del Giudice di Pace Eccezione:
competenza del Tribunale inteso in composizione monocratica 1^
eccezione – esclusioni per materia. L’opposizione
si propone davanti al Tribunale quando la violazione concerne le seguenti
materie: -
tutela del lavoro, igiene
sui luoghi di lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro; -
previdenza e assistenza
obbligatorie; -
urbanistica ed edilizia; -
tutela dell’ambiente
dall’inquinamento, flora, fauna e aree protette; -
igiene degli alimenti e
delle bevande; -
società e intermediari
finanziari; -
materia tributaria e
valutaria. Di
volta in volta occorre verificare se l’argomento trattato rientra o meno
in una delle materie di questo elenco. 2^
eccezione - esclusioni
dettate dal valore della causa. L’opposizione
si propone davanti al Tribunale quando in rapporto alla violazione è
comminata una sanzione di importo superiore nel massimo edittale a trenta
milioni di lire - ovvero €
15.493,00 – oppure, per le sanzioni comminate in modo proporzionale
senza limite massimo, qualora l’importo della sanzione inflitta sia
superiore al medesimo limite di trenta milioni di lire. Questo
è pari esattamente al limite della competenza civile del giudice di pace,
nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 7 del c.p.c. 3^
eccezione - esclusioni per
sanzioni non pecuniarie. L’opposizione
si propone sempre davanti al Tribunale qualora sia stata applicata una
sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola
o congiunta a quest’ultima. 4^
eccezione - esclusioni
specificamente previste dalla legge L’ultimo
comma dell’art. 22 bis fa salve le competenze stabilite da diverse
disposizioni di legge. Norma
di chiusura e di coordinamento con la quale il legislatore ha voluto
garantire l’applicazione di principi difformi nei limiti in cui siano
espressamente stabiliti da diverse disposizioni di legge. L’opposizione
ad una ordinanza ingiunzione di pagamento si propone al giudice del luogo
in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla
notificazione (60 giorni se l’interessato risiede all’estero). (Art.
22 comma 1 della L. n. 689) Il
termine di 30 giorni (60 per residenti all’estero) è perentorio
ed è stabilito a pena di inammissibilità dell’opposizione. La
decorrenza del termine per la presentazione dell’opposizione
all’autorità giudiziaria è collegata alla notificazione
dell’ordinanza ingiunzione. Le
modalità per la presentazione del ricorso, che è l’atto tramite il
quale si esercita l’opposizione, sono indicate dall’art. 22 della L.
n. 689/81. L’opposizione
non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice,
concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza
inoppugnabile ( art. 22/7 L. n. 689/81). Ciò
significa che l’apertura di un procedimento di opposizione in sede
giudiziaria non fa venir meno la normale esecutività dell’ordinanza
ingiunzione. La sospensione dell’esecutività dell’ordinanza deve
essere richiesta espressamente dall’interessato e il giudice la concede
in presenza di gravi motivi. Il
giudizio di opposizione si svolge con le modalità previste dall’art. 23
della L. 689/81. E’
un giudizio che risponde a una logica di semplificazione e di celerità. L’interessato
può proporre ricorso senza essere obbligato a farsi assistere da un
legale. Quando
viene presentato ricorso il giudice fissa con decreto la data
dell’udienza di comparizione e ordina all’autorità che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima
dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della
violazione. L’autorità
che ha emesso il provvedimento impugnato deve: 1)
adempiere l’ordine di deposito degli atti.
Tutti gli atti relativi all’accertamento devono essere depositati
in cancelleria almeno dieci giorni prima dell’udienza di comparizione. 2)
scegliere se stare in giudizio con l’assistenza di un legale o se
avvalersi di funzionari appositamente delegati (art. 23/4 L.689/81). Il
giudizio di opposizione segue le regole particolari dettate dall’art. 23
e le regole generali del c.p.c. (rapporto norma speciale – norma
generale). La
specialità del giudizio di opposizione, emerge dai seguenti
elementi: -
tutti gli atti sono esenti da tasse o imposte, -
non ci sono particolari formalità, -
è il giudice che regola lo svolgersi del procedimento, -
il giudice ha ampi poteri istruttori, potendo disporre anche d’ufficio i
mezzi di prova che ritiene necessari, -
può sentire personalmente l’opponente che ne faccia richiesta, -
può disporre l’audizione dei verbalizzanti, la citazione di testimoni,
prescindendo dalle richieste delle parti. La
specialità emerge anche dalla seguente norma: nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art.
113/2 del c.p.c. (art. 23/12 L. 689/81). Questa
norma pone il principio per il quale il giudice di pace nei giudizi di
opposizione non può giudicare secondo equità, ma deve giudicare e
pronunciare sentenza secondo diritto. La
sentenza con cui si chiude il giudizio di opposizione può avere un
diverso contenuto: -
di rigetto integrale dell’opposizione, con l’effetto di
convalidare il provvedimento opposto; -
di integrale accoglimento dell’opposizione qualora non sia
provata sufficientemente la responsabilità dell’opponente, con
l’effetto di annullare il provvedimento opposto; -
di parziale accoglimento dell’opposizione, annullando
parzialmente il provvedimento opposto o modificandolo anche con
riferimento all’entità della sanzione. Quest’ultima infatti può
essere ridefinita dal giudice in base alla valutazione dei criteri di cui
all’art. 11 della L. 689/81, mantenendosi all’interno dei limiti
edittali. Con
la modifica apportata all’art. 23 della L. n. 689/81 dal D. Lgs. n. 40
del 2 febbraio 2006, la sentenza con cui termina il giudizio di
opposizione è diventata appellabile. La
sentenza del giudice di primo grado può essere valutata nel merito da un
giudice di secondo grado. Il
giudizio di secondo grado, nel caso di sentenza emessa dal Giudice di Pace
è di competenza del Tribunale e richiede l’assistenza di un legale sia
per il cittadino che per l’Amministrazione. Il
ricorso per Cassazione è il terzo grado di giudizio, proponibile
esclusivamente per motivi di legittimità dopo e contro la sentenza
d’appello. Terminato
il procedimento amministrativo con il quale si applica una sanzione
pecuniaria, il mancato pagamento della sanzione fa aprire la fase della
riscossione coattiva. Il
presupposto per l’attivazione di questa fase è l’esistenza di un
titolo esecutivo. Il
titolo esecutivo è costituito dall’ordinanza ingiunzione, dopo
che sono trascorsi trenta giorni dalla sua notificazione. Nel
caso in cui venga fatta opposizione all’autorità giudiziaria competente
secondo le regole stabilite dall’art. 22 della L. n. 689, non c’è
sospensione automatica dell’esecuzione del provvedimento. In
questi casi, salvo che il giudice non disponga altrimenti ordinando la
sospensione, il provvedimento opposto diventa comunque titolo esecutivo
trascorsi i termini utili per il pagamento. La
riscossione coattiva avviene attraverso la procedura di cui al D.P.R. n.
602 del 1973 successivamente modificato ed integrato, contenente le norme
per l’esazione delle imposte dirette, con alcuni aggiustamenti. La
fase dell’esecuzione coattiva passa attraverso una serie di tappe
scandite da scadenze temporali predefinite, per arrivare alla notifica di
cartelle esattoriali da parte del Servizio Riscossione Tributi, che può
utilizzare strumenti quali il pignoramento dei beni o il fermo del veicolo
nel caso in cui non ottenesse il pagamento della cartella notificata. Il
titolo esecutivo consente all’amministrazione di ottenere coattivamente
non solo l’importo della sanzione, ma anche gli interessi calcolati
sullo stesso importo più le spese. Al
ritardo del pagamento di una sanzione consegue l’obbligo del pagamento degli interessi, calcolati nella
misura del 10 % sull’importo dovuto per la sanzione, per ogni semestre
di ritardo, a decorrere da quello in cui la sanzione è diventata
esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. L’attivazione
della fase della riscossione coattiva spetta all’autorità
amministrativa che ha emesso l’ordinanza ingiunzione ex art. 18 L.
689/81. Il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di carattere
amministrativo si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno
in cui è stata commessa la violazione. L’interruzione
della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Questo
significa che ogni qual volta si verifica una interruzione il termine di
cinque anni comincia a decorrere daccapo. Cause
di interruzione del termine di prescrizione possono essere le seguenti: -
la notifica dell’atto di
accertamento, -
la notifica dell’ordinanza
ingiunzione, -
l’opposizione, -
il passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il giudizio di opposizione. La legge prevede e
disciplina l’istituto della rateizzazione della sanzione. Occorre innanzitutto una richiesta dell’interessato.
La
richiesta va presentata all’autorità amministrativa che ha applicato la
sanzione pecuniaria = autorità amministrativa che emette l’ordinanza
ingiunzione di pagamento. Nel
caso di connessione obiettiva con un reato, la richiesta va presentata al
giudice penale. La
richiesta deve provenire da un soggetto obbligato al pagamento della
sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate. La rateizzazione
viene concessa con un provvedimento che stabilisce l’importo e il numero
delle rate nelle quali il credito viene suddiviso. L’importo e il
numero delle rate non sono discrezionali. L’art. 26 ci indica che la
sanzione può essere suddivisa in rate mensili da tre a trenta e
che ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,49 (trentamila
lire). L’obbligato ha il
potere di estinguere in ogni momento il debito mediante un unico
pagamento. Al contrario se
l’obbligato fa scadere anche una sola rata senza effettuare il
pagamento, perde il beneficio della rateizzazione ed è tenuto al
pagamento dell’ammontare residuo in un'unica soluzione. La
connessione obiettiva con un reato si verifica quando una violazione
prevista come illecito amministrativo costituisce l’antecedente logico
necessario all’accertamento di un reato. In
genere questo accade quando c’è almeno una parziale coincidenza tra i
comportamenti ritenuti illeciti nel diritto penale e quelli ritenuti
illeciti nel diritto amministrativo. Esempio:
reato di lesioni colpose conseguente a violazioni di norme del codice
della strada, come un’eccessiva velocità o una mancata precedenza,
dalle quali derivi un sinistro stradale con feriti. La
parziale coincidenza tra il comportamento ritenuto illecito nel diritto
penale e quello ritenuto illecito nel diritto amministravo, non deve
essere occasionale. Esempio:
non c’è connessione obiettiva tra il reato di lesioni colpose a seguito
di sinistro stradale e l’illecito amministrativo del conducente del
veicolo coinvolto che risulta momentaneamente sprovvisto di patente di
guida. La
connessione obiettiva con un reato determina la conseguenza dello
spostamento della competenza a decidere sulla violazione amministrativa
dall’autorità amministrativa all’autorità giudiziaria, ovvero al
giudice penale competente per il reato, al quale devono essere trasmessi
gli atti. Lo
spostamento della competenza opera purché non sia avvenuto il pagamento
in misura ridotta della sanzione pecuniaria amministrativa perché il
pagamento estingue l’illecito amministrativo. Se
il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di
una condizione di procedibilità la connessione si interrompe e viene meno
lo spostamento della competenza a favore dell’autorità giudiziaria,
pertanto quest’ultima restituisce gli atti all’autorità
amministrativa affinché proceda per quanto di competenza. La legge riconosce
agli enti locali la possibilità di esercitare una potestà sanzionatoria,
ovvero di produrre norme sostenute dalla minaccia di una sanzione di
carattere amministrativo. Questo è il
principio espresso nell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. Applicare
una sanzione pecuniaria amministrativa per una violazione ai regolamenti o
alle ordinanze degli enti locali significa semplicemente seguire il procedimento
indicato dalla L. 689/81 e i suoi principi generali. Le
sanzioni pecuniarie amministrative possono riguardare la violazione di
regolamenti locali (regolamento di polizia urbana,
regolamento di polizia rurale, regolamento di igiene, regolamento per il
commercio su area pubblica, regolamento concernente la pubblicità, ecc.)
e di ordinanze ordinarie ma non di ordinanze contingibili ed
urgenti. La
violazione di queste ultime determina l’applicazione dell’art. 650 c.p.,
è pertanto reato e non illecito amministrativo. Qual
è la sanzione da applicare? Salvo
che non ci sia una diversa disposizione di legge, si applica la sanzione
pecuniaria amministrativa da € 25 a € 500 (ovvero € 50 in misura
ridotta) L’ente
locale ha la facoltà di graduare le sanzioni in sede normativa, cioè il
regolamento o l’ordinanza possono indicare una sanzione specifica per
ciascuna violazione, basta che sia ricompresa nei limiti di 25 e 500 euro. |
LE SANZIONI ACCESSORIE NELLA LEGGE N. 689/81
Quali sono e con
quale atto vengono applicate La confisca Il sequestro La nomina del
custode
Il verbale di
sequestro e nomina del custode
La restituzione
delle cose sequestrate |
Le sanzioni
amministrative accessorie sono disciplinate dall’art. 20
della L. 689/81. Esse possono
consistere in ritiro o sospensione di licenze, autorizzazioni,
concessioni, l’obbligo di sospendere una determinata attività o di
cessarla, l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi ecc. Può essere
prevista anche la confisca, ovvero la perdita della proprietà di
cose che sono collegate con il fatto illecito perché ne costituiscono il
mezzo, il prodotto o l’oggetto. Tali sanzioni,
qualora previste dalle singole disposizioni di legge, vengono applicate
con ordinanza. La confisca è facoltativa
per le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione. La confisca è obbligatoria
nei seguenti casi: -
per le cose che costituiscono il
prodotto della violazione, sempre che appartengano a persone cui è
ingiunto il pagamento della sanzione; -
per le cose la cui fabbricazione,
uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione
amministrativa, a meno che non appartengano a persone estranee alla
violazione e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o
l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione
amministrativa. Quando la legge
prevede la confisca all’atto dell’accertamento si procede mediante
sequestro. Il sequestro è una misura
cautelare. Si
trova disciplinato alle seguenti norme: art. 13/2, art. 17/6 e art. 19
della L. 689/81, D.P.R. n. 571/82.
Anche
il sequestro si distingue in facoltativo e obbligatorio. Il
sequestro facoltativo serve a sottrarre dalla disponibilità del
privato cose che possono essere oggetto di confisca. Il sequestro
è obbligatorio per
le cose che devono essere oggetto di confisca.
Il sequestro è un
atto tramite il quale si toglie la disponibilità (materiale e
giuridica) di una cosa perché viene sottoposta a vincolo e messa a
disposizione dell’autorità procedente. Quando si procede a
sequestro e le cose non possono essere conservate negli uffici
dell’organo accertatore occorre la nomina di un custode, cui fanno capo
obblighi inerenti alla conservazione della cosa. Il custode deve
assumersi l’obbligo di: -
conservare il bene sequestrato
nello stato d’uso accertato al momento della consegna; -
renderlo disponibile ad ogni
richiesta dell’autorità competente; -
non rimuoverlo dal luogo in cui
viene custodito. Gli
artt. 334 – 335 c.p. prevedono reati conseguenti alla violazione
degli obblighi del custode. Puniscono il comportamento del custode che
sopprime, distrugge, deteriora la cosa sequestrata, oppure ne cagiona la
distruzione o la dispersione, o semplicemente ne agevola la sottrazione. Il
custode deve essere sempre avvertito circa gli obblighi di custodia e del
fatto che la loro violazione costituisce un reato. Quando
si procede a sequestro occorre redigere il verbale di sequestro con nomina
del custode e affidamento della cosa sequestrata. Al
contenuto base di qualsiasi verbale – data, ora, luogo, soggetti
procedenti, motivi ecc – si aggiungono quali elementi propri al verbale
di sequestro: -
la descrizione dello stato delle
cose sequestrate, -
la descrizione dei sigilli, -
il luogo di custodia, -
la nomina del custode con tutti gli avvertimenti inerenti
gli obblighi di custodia -
l’indicazione circa la possibilità
di presentare ricorso all’autorità amministrativa competente. Il
verbale di sequestro deve essere immediatamente trasmesso all’autorità
amministrativa competente (art. 17/6 L.689/81) ad irrogare la sanzione, in
quanto contro il sequestro è possibile immediatamente proporre
opposizione e l’autorità competente deve avere quindi subito la
disponibilità del verbale. A
seguito di opposizione l’autorità competente deve decidere entro 10
giorni, altrimenti l’opposizione si intende accolta
(silenzio-accoglimento) (art. 19 L. 689/81) e le cose sequestrate vanno
restituite (perenzione del sequestro). La
restituzione delle cose sequestrate è inoltre obbligatoria nel caso in
cui: a)
segua un’ordinanza archiviazione; b)
segua un’ordinanza ingiunzione con la quale non venga disposta la
confisca; c)
nel caso in cui l’opposizione al sequestro è stata rigettata e
non venga disposta la confisca entro due mesi dal rapporto o entro sei
mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. |