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L. 24 novembre 1981, n.
689 (1).
Modifiche al sistema
penale (2) (3)
(4).
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
(2)
La presente legge reca molteplici modificazioni al codice penale ed a quello di
procedura penale.
(3)
La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 117 (Gazz.
Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge
24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97
della Costituzione.
(4)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ.
5 marzo 2003, n. 12;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto
nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ.
19 febbraio 1996, n. 12;
- I.N.P.S. (Istituto
nazionale previdenza sociale): Circ.
5 gennaio 1996, n. 3; Circ.
22 gennaio 1996, n. 18; Circ.
14 febbraio 1996, n. 36; Circ.
24 aprile 1996, n. 92; Circ.
27 giugno 1996, n. 135; Circ.
25 marzo 1997, n. 76; Circ.
24 aprile 1997, n. 100; Circ.
13 febbraio 1998, n. 36; Circ.
15 luglio 1998, n. 153; Msg.
11 febbraio 2005, n. 5061;
- Ministero del lavoro e
della previdenza sociale: Circ.
17 aprile 1998, n. 55/98; Circ.
1 ottobre 1998, n. 116/98; Circ.
10 marzo 2000, n. 12/2000; Circ.
24 marzo 2000, n. 17/2000;
- Ministero del lavoro e
delle politiche sociali: Lett.Circ.
18 giugno 2001, n. 1178/A2.1; Nota
4 febbraio 2004, n. 146; Lett.Circ.
2 agosto 2004, n. 897;
- Ministero
dell'interno: Circ. 19 gennaio 1996, n. 300/A/31305/144/5/20/3, Circ.
2 settembre 1999, n. 91; Circ.
4 ottobre 1999, n. 99; Circ.
19 gennaio 2000, n. 9; Circ.
24 marzo 2000, n. M/2413/25; Circ.
2 agosto 2000, n. 81; Circ.
12 febbraio 2001, n. 11;
- Ministero della
pubblica istruzione: Circ.
13 giugno 1996, n. 226; Circ.
31 maggio 1997, n. 341; Circ.
5 giugno 1997, n. 347; Circ.
6 giugno 1998, n. 259; Circ.
10 luglio 1998, n. 305;
- Ministero delle
attività produttive: Ris.
1 luglio 2002, n. 507934;
- Ministero delle
finanze: Circ.
9 maggio 1996, n. 111/E; Circ.
24 luglio 1996, n. 190/E; Circ.
26 ottobre 1996, n. 258/E; Circ.
17 ottobre 1997, n. 270/D; Circ.
31 marzo 1998, n. 94/D; Circ.
10 luglio 1998, n. 180/E;
- Ministero di grazia e
giustizia: Circ.
30 ottobre 1997, n. 571.
Capo I
Le sanzioni
amministrative.
Sezione I
Princìpi generali.
1. Principio
di legalità.
Nessuno può essere
assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni
amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati (5).
(5)
La Corte costituzionale, con ordinanza
11-24 aprile 2002, n. 140 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale -
Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e dell'art. 7,
comma 12, del decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389 sollevate in riferimento all'art. 3
della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla
stessa questione senza addurre nuove motivazioni, con ordinanza
20 - 28 novembre 2002, n. 501 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie
speciale) e con ordinanza
30 giugno-15 luglio 2003, n. 245 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale.
2. Capacità
di intendere e di volere.
Non può essere assoggettato a
sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva
compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice
penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità
non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti
dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto
alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il
fatto.
3. Elemento
soggettivo.
Nelle violazioni cui è
applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria
azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione
è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore
non è determinato da sua colpa.
4. Cause
di esclusione della responsabilità.
Non risponde delle violazioni
amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di
legittima difesa.
Se la violazione è commessa
per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha
dato l'ordine.
I comuni, le province, le
comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono
attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio
sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni
amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le
assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni
lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente
riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del
31 dicembre 1997 (6).
(6)
Comma aggiunto dall'art. 31,
comma 36, L.
23 dicembre 1998, n. 448.
5. Concorso
di persone.
Quando più persone concorrono
in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per
questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
6. Solidarietà.
Il proprietario della cosa che
servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario
o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di
godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento
della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro
la sua volontà.
Se la violazione è commessa da
persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità,
direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della
direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione
al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto,
impedire il fatto.
Se la violazione è commessa
dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo
di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle
proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da
questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi
precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti
dell'autore della violazione.
7. Non
trasmissibilità dell'obbligazione.
La obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
8. Più
violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
Salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni
della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più
grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista
dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive
di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono
sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della
stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie (7).
La disposizione di cui al
precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente
all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza
passata in giudicato (8)
(9).
(7)
Comma aggiunto dall'art. 1-sexies,
D.L.
2 dicembre 1985, n. 688.
(8)
Comma aggiunto dall'art. 1-sexies,
D.L.
2 dicembre 1985, n. 688.
(9)
La Corte costituzionale, con ordinanza
12-19 gennaio 1995, n. 23 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995 n. 4, Serie speciale),
ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3
della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza
24-30 giugno 1999, n. 280 (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 8, sollevata in riferimento all'articolo 3 della
Costituzione.
8-bis. Reiterazione
delle violazioni.
Salvo quanto previsto da
speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni
successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della
stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa
indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa
indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità
della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali
comuni.
La reiterazione è specifica se
è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative
successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli
effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla
reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione
è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione
dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione
cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione è annullato (10).
(10)
Articolo aggiunto dall'art. 94,
D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.
9. Principio
di specialità.
Quando uno stesso fatto è
punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione
amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso
fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o
delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione
amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che
quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali (11).
Ai fatti puniti dagli articoli 5,
6
e 12
della legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono
puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia
di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande (12).
(11)
La Corte costituzionale con ordinanza
12-20 luglio 1995, n. 341 (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale)
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt.
25, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione.
(12)
Comma così sostituito dall'art. 95,
D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.
10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.
La sanzione amministrativa
pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e
non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite
massimo (13).
Fuori dei casi espressamente
stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa
pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.
(13)
Comma così modificato dall'art. 96,
D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.
11. Criteri
per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed
un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si
ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla
personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
12. Ambito
di applicazione.
Le disposizioni di questo Capo
si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito,
per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista
in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni
disciplinari.
Sezione II
Applicazione.
13. Atti
di accertamento.
Gli organi addetti al controllo
sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento
delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a
ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi
segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al
sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca
amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale
consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
È sempre disposto il sequestro
del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che
per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle
violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti
commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli
elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'
articolo 333 e del primo e secondo comma dell' articolo 334 del codice di
procedura penale.
È fatto salvo l'esercizio
degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti (14).
(14) Vedi,
anche, il comma
6 dell'art. 4, L.
3 agosto 2007, n. 123.
14. Contestazione
e notificazione.
La violazione, quando è
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto
alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la
violazione stessa.
Se non è avvenuta la
contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma
precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di
novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla
violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla
data della ricezione.
Per la forma della
contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni
previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere
effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da
un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice (15).
Per i residenti all'estero,
qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non
è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino
alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il
giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è
stata omessa la notificazione nel termine prescritto (16).
(15)
Periodo aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma
11 dell'art. 174, D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196.
(16)
Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 11,
13
e 17,
D.Lgs.
23 aprile 2004, n. 124.
15. Accertamenti
mediante analisi di campioni.
Se per l'accertamento della
violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve
comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la
revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico.
La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i
campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'esito
della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima (17).
Delle operazioni di revisione
dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
loro inizio.
I risultati della revisione
dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al
primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma
dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui
all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o,
quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione
dell'esito della stessa.
Ove non sia possibile
effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al
quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
Con il decreto o con la legge
regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la
somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare
e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di
legge, gli istituti incaricati della stessa analisi (18).
(17)
Vedi, anche, l'art. 20,
D.P.R.
29 luglio 1982, n. 571.
(18)
L'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente
tesoreria provinciale dello Stato è stato elevato a L. 80.500 dal D.M.
1° agosto 1984 (Gazz. Uff. 24 agosto 1984, n. 233); a L. 89.000 dal D.M. 30
marzo 1985 (Gazz. Uff. 23 aprile 1985, n. 96); a L. 96.700 dal D.M.
30 giugno 1986 (Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162); a L. 102.600 dal D.M.
10 luglio 1987 (Gazz. Uff. 28 luglio 1987, n. 174); a L. 107.300 dal D.M.
1° settembre 1988 (Gazz. Uff. 16 settembre 1988, n. 218); a lire 112.700
dal D.M.
6 giugno 1989 (Gazz. Uff. 29 giugno 1989, n. 150); a lire 120.200 dal D.M.
26 maggio 1990 (Gazz. Uff. 20 settembre 1990, n. 220); a lire 127.530 dal D.M.
6 agosto 1991 (Gazz. Uff. 7 settembre 1991, n. 210); a lire 135.690 dal D.M.
18 giugno 1992 (Gazz. Uff. 26 novembre 1992, n. 279); a lire 143.020 dal D.M.
4 novembre 1993 (Gazz. Uff. 29 novembre 1993, n. 280); a lire 149.030 dal D.M.
20 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1995, n. 19); a lire 154.840 dal D.M.
16 aprile 1996 (Gazz. Uff. 30 aprile 1996, n. 100); a lire 163.200 dal D.M.
16 maggio 1997 (Gazz. Uff. 3 giugno 1997, n. 127); a lire 169.600 dal D.M.
23 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 19 febbraio 1998, n. 41); a lire 175.600 dal D.M.
17 aprile 2000 (Gazz. Uff. 19 giugno 2000, n. 141); a lire 178.400 dal D.M.
13 marzo 2001 (Gazz. Uff. 12 aprile 2001, n. 86); ad euro 94,53 dal D.M.
4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 13 aprile 2002, n. 87); ad euro 97,08 dal D.M.
31 marzo 2003 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003, n. 95); ad euro 99,40 dal Decr.
27 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 23 marzo 2004, n. 69); ad euro 101,88 dal Decr.
16 marzo 2005 (Gazz. Uff. 29 marzo 2005, n. 72); ad euro 103,92 dal Decr.
28 febbraio 2006 (Gazz. Uff. 13 marzo 2006, n. 60); ad euro 105,69 dal D.M.
26 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2007, n. 42).
16. Pagamento
in misura ridotta.
È ammesso il pagamento di una
somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia
stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni
dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione
degli estremi della violazione (19).
Nei casi di violazione [del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali
e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo
unico approvato con D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393 , con le modifiche apportate dall'art. 11 della L.
14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali
e provinciali approvato con R.D.
3 marzo 1934, n. 383 (20).
Il pagamento in misura ridotta
è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore
della presente legge non consentivano l'oblazione (21) (22).
(19)
Comma così modificato dall'art. 52,
D.Lgs.
24 giugno 1998, n. 213.
(20)
Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 231,
D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393. Si tenga presente che il testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con R.D.
3 marzo 1934, n. 383, è stato abrogato dall'art. 274,
D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
(21)
Vedi, anche, l'art. 56,
D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152, l'art. 8,
D.Lgs.
20 febbraio 2004, n. 56, l'art. 11-bis,
D.L.
14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione, e l'art. 19-quater,
D.Lgs.
5 dicembre 2005, n. 252, aggiunto dall'art. 6,
D.Lgs.
6 febbraio 2007, n. 28.
(22)
La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz.
Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3
e 25 della Costituzione.
17. Obbligo
del rapporto.
Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha
accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero
nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o,
in mancanza, al prefetto (23).
Deve essere presentato al
prefetto il rapporto (24)
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393 , dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con R.D.
8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla L.
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza
delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei
regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente,
al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente
competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che
ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente
informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi,
inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in
sostituzione del D.P.R.
13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli
Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel
comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose
sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle
stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le
regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine
previsto dal comma precedente (25).
(23)
Vedi il D.P.R.
29 luglio 1982, n. 571, l'art. 1,
D.Lgs.
24 aprile 2001, n. 252 e l'art. 6,
comma 6, L.
8 luglio 2003, n. 172.
(24)
Vedi, anche, l'art. 9,
D.Lgs.
26 maggio 2004, n. 153.
(25)
Vedi, anche, gli articoli 12
e 62,
D.Lgs.
6 settembre 2005, n. 206.
18. Ordinanza-ingiunzione.
Entro il termine di trenta
giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il
rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono
chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti
gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione
deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La
restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato
all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella
ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del
pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio
che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è
di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione
dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto,
secondo le modalità di cui alla legge
20 novembre 1982, n. 890 (26).
L'ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca
diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel
caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della
sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la
quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il
provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il
ricorso proposto avverso la stessa (27) (28)
(29).
(26)
Comma aggiunto dall'art. 10,
L.
3 agosto 1999, n. 265.
(27)
Vedi, anche, il comma 14-ter dell'art. 39,
D.L.
30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione. Per le controversie in materia di lavoro vedi l'art. 17,
D.Lgs.
23 aprile 2004, n. 124. Vedi, inoltre, l'art. 5, D.M.
1° dicembre 2005.
(28)
La Corte costituzionale, con ordinanza
6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24,
25 e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza
6-8 giugno 2005, n. 226 (Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 24, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18 sollevata in riferimento agli articoli
3 e 24 della Costituzione.
(29)
La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz.
Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3
e 25 della Costituzione.
19. Sequestro.
Quando si è proceduto a
sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione
all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da
bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa
entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata
entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il
procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la
restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a
chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose
soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al
sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è
emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro
due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi
dal giorno in cui è avvenuto il sequestro (30).
(30)
La Corte costituzionale, con ordinanza
8-19 giugno 2000, n. 221 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 19, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione.
20. Sanzioni
amministrative accessorie.
L'autorità amministrativa con
l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso
previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle
previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali
accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà, e
diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative
accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di
opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di
cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto
esecutivo (31).
Le autorità stesse possono
disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate
a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono
il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è
ingiunto il pagamento.
È sempre disposta la confisca
amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o
l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non
venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
La disposizione indicata nel
comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla
violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o
l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
(31)
La Corte costituzionale, con ordinanza
21-24 giugno 2004, n. 194 (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 20, secondo comma, in riferimento agli
artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo,
con le ordinanze in epigrafe.
21. Casi
speciali di sanzioni amministrative accessorie.
Quando è accertata la
violazione del primo
comma dell'articolo 32 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 , è sempre disposta la confisca del veicolo a
motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento,
se entro il termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre
alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno
sei mesi.
Nel caso in cui sia proposta
opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma
decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la
quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il
provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto
avverso la stessa.
Quando è accertata la
violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R.
15 giugno 1959, n. 393 , è sempre disposta la confisca del veicolo (32).
Quando è accertata la
violazione del secondo
comma dell'articolo 14 della legge
30 aprile 1962, n. 283 , è sempre disposta la sospensione della licenza per
un periodo non superiore a dieci giorni.
(32)
La Corte costituzionale, con sentenza
24-27 ottobre 1994, n. 371 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Serie
speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma
dell'art. 21, nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della
carta di circolazione, anche se già immatricolato.
22. Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione.
Contro l'ordinanza-ingiunzione
di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati
possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (33) (34).
Il termine è di sessanta
giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone
mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata (35).
Il ricorso deve contenere
altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la
dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il
giudice adito (36).
Se manca l'indicazione del
procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le
notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un
procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono
effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di
procedura civile.
L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi,
disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile (37) (38)
(39) (40)
(41) (42).
(33)
Comma così modificato dall'art. 97,
D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.
(34)
La Corte costituzionale, con ordinanza
13-28 luglio 2000, n. 398 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto comma, sollevata in
riferimento agli artt. 97, 24 e 3 della Costituzione. La stessa Corte, con
successiva ordinanza
23 maggio-4 giugno 2003, n. 193 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, primo comma, sollevata dal giudice di pace di
Segni, in riferimento agli artt. 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della
Costituzione.
(35)
La Corte costituzionale, con ordinanza
3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma
sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24
della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza
3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal
giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24
della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma,
della Costituzione.
(36)
Comma così modificato dall'art. 97,
D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.
(37)
Comma così modificato dall'art. 97,
D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.
(38)
La Corte costituzionale, con sentenza
5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22
e 23,
L.
24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella
parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza
linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni
applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su
un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro
richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della
traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria
lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. La
stessa Corte, con sentenza 10-18 marzo 2004, n. 98 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n.
12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente
articolo, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la
proposizione dell'opposizione.
(39)
Per le controversie in materia di lavoro vedi gli artt. 16
e 17,
D.Lgs.
23 aprile 2004, n. 124.
(40)
La Corte costituzionale, con sentenza
10-17 giugno 1996, n. 199 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale)
con ordinanza
2-18 luglio 2003, n. 259 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113
della Costituzione. Con altra ordinanza
28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 20 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in relazione agli articoli
3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza
4 - 19 novembre 2002, n. 459 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie
speciale) e con ordinanza
7-18 marzo 2005, n. 114 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 12, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,
secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22
sollevata in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione. La stessa Corte
costituzionale chiamata a pronunciarsi su questione già decisa, con ordinanza
12-14 marzo 2003, n. 75 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111,
secondo comma, della Costituzione;
ha dichiarato, inoltre,
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La stessa
Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre
nuovi e diversi profili di incostituzionalità, con ordinanza
20-30 gennaio 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie
speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.
(41)
La Corte costituzionale, con ordinanza
6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24,
25 e 113 della Costituzione.
(42)
La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz.
Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato
disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3
e 25 della Costituzione.
22-bis. Competenza
per il giudizio di opposizione.
Salvo quanto previsto dai commi
seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di
pace.
L'opposizione si propone
davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione
concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di
igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza
obbligatoria;
c) urbanistica ed edilizia;
d) di tutela dell'ambiente
dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
e) di igiene degli alimenti e
delle bevande;
f) di società e di
intermediari finanziari;
g) tributaria e valutaria.
L'opposizione si propone altresì
davanti al tribunale:
a) se per la violazione è
prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
b) quando, essendo la
violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un
limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
c) quando è stata applicata
una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a
quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio
decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge
15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Restano salve le competenze
stabilite da diverse disposizioni di legge (43) (44)
(45).
(43)
Articolo aggiunto dall'art. 98,
D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.
(44)
La Corte costituzionale, con ordinanza
8-10 aprile 2002, n. 97 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 22-bis proposta dal giudice di pace di Milano con
l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, e dell'art. 22-bis comma 2, della stessa legge, proposta dal
giudice di pace di Mesagne con l'ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.
(45)
La Corte costituzionale, con ordinanza
26-28 aprile 2004, n. 130 (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111,
secondo comma, e 113 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
ha infine dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma,
e 113 della Costituzione.
23. Giudizio
di opposizione.
Il giudice, se il ricorso è
proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara
l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione (46).
Se il ricorso è
tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con
decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il
provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della
udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento,
nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il
decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia
stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza (47).
Tra il giorno della
notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti
dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile (48).
L'opponente e l'autorità che
ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che
ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati (49).
Se alla prima udienza
l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo
impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento
opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione (50).
Nel corso del giudizio il
giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può
disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria
il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella
stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la
sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle
conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
Il giudice può anche redigere
e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è
subito dopo depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e
comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la
decisione sono esenti da ogni tassa e imposta (51).
Con la sentenza il giudice può
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o
modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta (52). Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di
pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura
civile (53)
(54).
Il giudice accoglie
l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente.
[La sentenza è inappellabile
ma è ricorribile per cassazione] (55) (56)
(57) (58).
(46)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-1° aprile 1998, n. 86 (Gazz.
Uff. 8 aprile 1998, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, sollevata in
riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.
(47)
La Corte costituzionale, con ordinanza
3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma
sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24
della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza
3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal
giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24
della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma,
della Costituzione.
(48)
Comma così sostituito dall'art. 99,
D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.
(49)
La Corte costituzionale, con ordinanza
3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma
sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24
della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della
Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza
3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal
giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24
della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma,
della Costituzione.
(50)
Comma così modificato dall'art. 26,
D.Lgs.
2 febbraio 2006, n. 40. Vedi, anche, l'art. 27 dello stesso decreto. La
Corte costituzionale, con sentenza
28 novembre - 5 dicembre 1990, n. 534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 -
Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23, comma 5, nella
parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso
di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza
senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del
provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Con sentenza
11-18 dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie
speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del comma quinto, dell'art. 23, nella parte in cui prevede che il pretore
convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione
dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun
legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il
deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23.
(51)
La Corte costituzionale, con ordinanza
5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(52)
La Corte costituzionale, con ordinanza
5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
(53)
Periodo aggiunto dall'art. 99,
D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.
(54)
La Corte costituzionale, con ordinanza
21-25 marzo 2005, n. 130 (Gazz. Uff. 30 marzo 2005, n. 13, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo - richiamato
dall'art. 204-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - sollevata in riferimento agli articoli
3 e 111, comma secondo, della Costituzione.
(55)
Comma abrogato dall'art. 26,
D.Lgs.
2 febbraio 2006, n. 40. Vedi, anche, l'art. 27 dello stesso decreto.
(56)
La Corte costituzionale, con sentenza
5-24 febbraio 1992, n. 62 (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 22
e 23,
L.
24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella
parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza
linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni
applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su
un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro
richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della
traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria
lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.
(57)
Nel presente articolo la parola «pretore» è stata sostituita con la parola «giudice»,
ai sensi dell'art. 99,
D.Lgs.
30 dicembre 1999, n. 507.
(58)
La Corte costituzionale, con ordinanza
26-28 aprile 2004, n. 130 (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1ª Serie
speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 111,
secondo comma, e 113 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
ha infine dichiarato la
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma,
e 113 della Costituzione.
24. Connessione
obiettiva con un reato.
Qualora l'esistenza di un reato
dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta
violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista
dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 17 è trasmesso, anche
senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma
dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale,
quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi
della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta.
Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non
procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato
prima dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido
con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio
penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la
citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore
d'ufficio.
Il pretore quando provvede con
decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili,
la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice
penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di
procedibilità.
25. Impugnabilità
del provvedimento del giudice penale.
La sentenza del giudice penale,
relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla
violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal
pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al
pagamento della somma dovuta per la violazione.
Avverso il decreto penale,
relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta
violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma
precedente.
Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti
l'impugnazione per i soli interessi civili.
26. Pagamento
rateale della sanzione pecuniaria.
L'autorità giudiziaria o
amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che
la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata
non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può
essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per
una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa,
l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in
un'unica soluzione.
27. Esecuzione
forzata.
Salvo quanto disposto
nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per
il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla
riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle
imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in
carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del
non riscosso come riscosso.
È competente l'intendenza di
finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver
trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella
ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse,
effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi
anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma è dovuta in virtù
di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si
procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese
processuali.
Salvo quanto previsto
nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata
di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è
divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La
maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti (59).
Le disposizioni relative alla
competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di
riscossione delle imposte dirette.
(59)
La Corte costituzionale, con ordinanza
7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale),
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 27, sesto comma, sollevata in riferimento all'art. 3,
primo comma, della Costituzione.
28. Prescrizione.
Il diritto a riscuotere le
somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel
termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della
prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
29. Devoluzione
dei proventi.
I proventi delle sanzioni sono
devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare
della multa o dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per
le violazioni previste dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo
Stato.
Nei casi previsti dal terzo
comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se
previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse
dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di
pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto,
nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.
30. Valutazione
delle violazioni in materia di circolazione stradale.
Agli effetti della sospensione
e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene
conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente,
dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e dalle norme della
legge
20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci.
Per le stesse violazioni, il
prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di
circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il
pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato,
qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24 e
25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
Nei casi sopra previsti e in
ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte
del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato
al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.
31. Provvedimenti
dell'autorità regionale.
I provvedimenti emessi
dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della
Commissione prevista dall'articolo 41
della legge
10 febbraio 1953, n. 62 .
L'opposizione contro
l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.
Sezione III
Depenalizzazione di
delitti e contravvenzioni.
32. Sostituzione
della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.
Non costituiscono reato e sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte
le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda,
salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.
La disposizione del precedente
comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate,
siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
La disposizione del primo comma
non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a
querela.
33. Altri
casi di depenalizzazione.
Non costituiscono reato e sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
contravvenzioni previste:
a) dagli articoli 669, 672,
687, 693 e 694 del codice penale;
b) dagli articoli 121 e 124 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 , nella parte non abrogata dall'articolo 14
della legge
19 maggio 1976, n. 398;
c) dagli articoli 121, 180, 181
e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 ;
d) dagli articoli 8, 58, comma
ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , come modificati
dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge
11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni nella legge
10 ottobre 1975, n. 486;
e) dal primo
comma dell'articolo 32 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 , sull'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti.
34. Esclusione
della depenalizzazione.
La disposizione del primo comma
dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:
a) dal codice penale, salvo
quanto disposto dall'articolo 33, lettera a);
b) dall'articolo 19,
secondo comma, della legge
22 maggio 1978, n. 194 , sulla interruzione volontaria della gravidanza;
c) da disposizioni di legge
concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
d) dall'articolo 221 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
e) dalla legge
30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge
26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo
che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge
30 aprile 1962, n. 283 ;
f) dalla legge
29 marzo 1951, n. 327 , sulla disciplina degli alimenti per la prima
infanzia e dei prodotti dietetici;
g) dalla legge
10 maggio 1976, n. 319 , sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
h) dalla legge
13 luglio 1966, n. 615 , concernente provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico;
i) dalla legge
31 dicembre 1962, n. 1860 , e dal decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 , relativi
all'impiego pacifico dell'energia nucleare;
l) dalle leggi in materia
urbanistica ed edilizia;
m) dalle leggi relative ai
rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le
assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo articolo 35;
n) dalle leggi relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro (60);
o) dall'articolo 108
del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e dall'articolo 89
del decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , in materia
elettorale.
(60)
Vedi, anche, l'art. 19,
D.Lgs.
19 dicembre 1994, n. 758.
35. Violazioni
in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
Non costituiscono reato e sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte
le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza
obbligatorie, punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti
nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi,
l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed
istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con
lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi
e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a
titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando
viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi
e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima
ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione
può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti
al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e
settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di
opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di
procedura civile (61).
Si osservano, in ogni caso, gli
articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in quanto applicabili.
[L'esecuzione forzata, quando non è diversamente stabilito, è regolata dalle
disposizioni del codice di procedura civile] (62).
L'ordinanza-ingiunzione emanata
ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui
beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione non
è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In
pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è autorizzata
dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal
primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e
premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano
le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.
La disposizione del primo comma
non si applica alle violazioni previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e
246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 .
[Per la riscossione delle somme
dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi
e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori
delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le
forme previste dal primo comma dell'articolo 18, possono avvalersi, ove
opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli articoli 633 e seguenti del
codice di procedura civile] (63).
(61)
La Corte costituzionale, con ordinanza
8-19 giugno 2000, n. 221 (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale),
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 19, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione.
(62)
Comma così modificato dall'art. 27,
D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46. Il secondo periodo è stato abrogato dall'art. 37,
dello stesso decreto.
(63)
Comma abrogato dall'art. 37,
D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46.
36. Omissione
o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie.
La sanzione amministrativa per
l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia
assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute
avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine,
il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al
secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata
domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di
lavoro:
a) omette anche un solo
versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
b) non provvede al pagamento
delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della
domanda di dilazione.
Per gli effetti previsti dalla
lettera b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della
domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a
rigetto della medesima.
37. Omissione
o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria.
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in
tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e
assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi
al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva
l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza
e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore
importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi
complessivamente dovuti (64).
2. Fermo restando l'obbligo
dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato,
qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o
giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della
notizia di reato nel registro di cui all' articolo 335 del codice di procedura
penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario
di primo grado.
3. La regolarizzazione
dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l'ente
impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria
dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o
giudiziario (65).
(64)
La Corte costituzionale, con ordinanza
11-22 luglio 1996, n. 274 (Gazz. Uff. 7 agosto 1996, n. 32, Serie speciale),
aveva dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 37, primo comma, nel testo precedentemente in vigore,
sollevate in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 41 della Costituzione.
(65) Articolo
così sostituito dall'art. 116,
comma 19, L.
23 dicembre 2000, n. 388. Sull'estinzione del delitto di cui al presente
articolo, vedi il comma
3 dell'art. 1, L.
18 ottobre 2001, n. 383.
38. Entità
della somma dovuta.
La somma dovuta ai sensi del
primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda
stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.
La somma dovuta come sanzione
amministrativa è da lire ventimila a lire cinquecentomila per la violazione
dell' articolo 669 del codice penale e da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila per la violazione dell' articolo 672 del codice penale.
[La somma dovuta è da lire
duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 121 e 124 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, da lire centomila a lire un
milione per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di
pubblica sicurezza] (66).
La somma dovuta è da lire
duecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 8, 58, comma
ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire cinquecentomila per la
violazione dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale (67).
La somma dovuta è da lire
centomila a lire un milione per la violazione dell'art. 8,
L.
30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la
violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.
La somma dovuta è da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del primo
comma dell'articolo 32 della legge
24 dicembre 1969, n. 990 .
(66)
Comma abrogato dall'art. 13,
D.Lgs.
13 luglio 1994, n. 480.
(67)
Comma da ritenere non più in vigore a seguito dell'abrogazione del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale disposta dall'art. 231,
D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
39. Violazioni
finanziarie.
Non costituiscono reato e sono
soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le
violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria punite con la sola multa
o con l'ammenda (68).
Se le leggi in materia
finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria,
l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente
e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti (69).
[Alle violazioni previste nel
primo comma si applicano le disposizioni della L.
7 gennaio 1929, n. 4 , e successive modificazioni, salvo che sia
diversamente disposto da leggi speciali] (70).
[In deroga a quanto previsto
dall'articolo 15
della legge
7 gennaio 1929, n. 4 , per le violazioni alle leggi in materia di dogane e
di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere
l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione,
presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione,
dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della
sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione
medesima] (71).
[In caso di mancato pagamento
della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario
incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione
della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del
testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato
con R.D.
14 aprile 1910, n. 639 ] (72).
Alle violazioni finanziarie,
comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano,
altresì, gli articoli [27, penultimo comma] 29 e 38, primo comma (73).
(68)
Comma così modificato dall'art. 2,
L.
28 dicembre 1993, n. 562.
(69)
Comma così modificato dall'art. 2,
L.
28 dicembre 1993, n. 562.
(70)
L'art. 29,
D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, ha abrogato i commi terzo, quarto, quinto e sesto,
limitatamente alle parole «27, penultimo comma».
(71)
L'art. 29,
D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, ha abrogato i commi terzo, quarto, quinto e sesto,
limitatamente alle parole «27, penultimo comma».
(72)
L'art. 29,
D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, ha abrogato i commi terzo, quarto, quinto e sesto,
limitatamente alle parole «27, penultimo comma».
(73)
L'art. 29,
D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472, ha abrogato i commi terzo, quarto, quinto e sesto,
limitatamente alle parole «27, penultimo comma».
Sezione IV
Disposizioni transitorie
e finali.
40. Violazioni
commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione.
Le disposizioni di questo Capo
si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento
penale non sia stato definito.
41. Norme
processuali transitorie.
L'autorità giudiziaria, in
relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato,
pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve
pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la
trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il
termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle
violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.
Le multe e le ammende inflitte
con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di
entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del
procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene
pecuniarie.
Restano salve le pene
accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma
dell'articolo 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine
alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e della legge
20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro
effetto si applica il secondo comma dell' articolo 2 del codice penale.
42. Disposizioni
abrogate.
Sono abrogati la legge
3 maggio 1967, n. 317 , gli articoli 4
e 5
della legge
9 ottobre 1967, n. 950 , gli articoli 14
e 15
del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228 , l'articolo 13
della legge
29 ottobre 1971, n. 889 , la legge
24 dicembre 1975, n. 706 , nonché ogni altra disposizione incompatibile con
la presente legge.
43. Entrata
in vigore.
Le norme di questo Capo entrano
in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.