Marche |
L.R. 10 agosto 1998,
n. 33 (1).
Disciplina generale e
delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale (2).
(1)
Pubblicata nel B.U. Marche 20 agosto 1998, n. 71.
(2)
Vedi, anche, l'art. 29, comma 4, L.R.
3 giugno 2003, n. 11 e l'art. 31,
comma 1, L.R.
23 febbraio 2005, n. 6.
Art.
1
Oggetto.
1. La presente legge
disciplina le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative, di
carattere pecuniario e non, previste per la violazione di leggi regionali o di
leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, ai sensi
degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, e l'esercizio della
delega delle relative funzioni.
2. La Regione determina con
legge le sanzioni amministrative di sua competenza e i limiti minimi e massimi
di esse.
3. Restano ferme le
disposizioni di legge che disciplinano le sanzioni previste per le violazioni di
norme tributarie regionali, nonché le sanzioni irrogate da organi regionali
nell'esercizio dei poteri sostitutivi.
Art.
2
Principi generali.
1. L'applicazione delle
sanzioni amministrative previste da leggi regionali o comunque di competenza
regionale si attua nel rispetto dei principi contenuti nella sezione 1 del capo
1° della L.
24 novembre 1981, n. 689.
Art.
3
Delega.
1. Le funzioni inerenti
all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 1,
sono delegate ai Comuni, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o
subdelegate a norma dell'articolo 1
della L.
22 luglio 1975, n. 382.
2. In via eccezionale, la
legge regionale può delegare o subdelegare ad altri Enti locali le funzioni di
cui al comma 1, relativamente alle materie ad essi attribuite, delegate o
subdelegate con leggi regionali.
3. Ai medesimi Enti sono
delegate, o subdelegate, le funzioni di vigilanza, nell'ambito dei territori di
rispettiva competenza, nelle materie contemplate dalle norme sanzionatrici.
4. La competenza
territoriale dell'Ente delegato o subdelegato ad applicare le sanzioni
amministrative, è determinata dal luogo nel quale è stata commessa
l'infrazione.
5. Ferme restando le
disposizioni della presente legge, e tenuto conto delle direttive emanate dal
Presidente della Giunta regionale. ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto, gli
Enti delegati possono stabilire, con propri regolamenti, specifiche competenze
dei propri organi e quanto altro necessario per l'applicazione e per la
definizione in via amministrativa delle sanzioni.
6. In mancanza di diversa
regolamentazione, per le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni
amministrative è competente il sindaco o il presidente dell'Ente delegato.
Art.
4
Sanzioni riparatorie.
1. La legge regionale
stabilisce i casi in cui, oltre alle sanzioni amministrative, il contravventore
è tenuto all'eventuale ulteriore sanzione riparatoria.
Art.
5
Accertamento delle violazioni.
1. L'accertamento delle
violazioni di cui all'articolo 1 è di competenza degli organi di polizia
municipale e forestale e di ogni altro organo di polizia a cui la legge statale
e le leggi regionali attribuiscono tale competenza.
2. Per l'accertamento delle
violazioni di disposizioni contenute in singole leggi, gli organi di cui al
comma 6 dell'articolo 3 possono incaricare guardie giurate di cui agli articoli
133 e 134 del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, con
provvedimenti recanti l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito
il potere di accertamento.
3. I soggetti di cui ai
commi 1 e 2 debbono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione
ad effettuare l'accertamento rilasciato salvo diversa indicazione di legge,
dall'organo di cui al comma 6 dell'articolo 3.
Art.
6
Verbale di accertamento.
1. Le violazioni vengono
accertate mediante verbale redatto su apposito modulo.
2. Il verbale di
accertamento è redatto almeno in triplice copia di cui una è rilasciata al
trasgressore, una inviata all'ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende,
una trasmessa all'Ente delegato competente ai sensi dell'articolo 3. Nel verbale
devono essere specificati:
a) il giorno, l'ora e il
luogo dell'accertamento;
b) le generalità e la
qualifica del verbalizzante;
c) le generalità del
trasgressore, se identificato;
d) le generalità degli
eventuali responsabili in solido, se identificati;
e) la descrizione sommaria
del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze di
tempo e di luogo, e degli eventuali mezzi impiegati dal trasgressore;
f) le norme che si
ritengono violate con l'indicazione delle sanzioni da queste previste;
g) l'eventuale
contestazione al trasgressore e al responsabile in solido.
In calce al verbale è
fatta menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore e sono
indicate le generalità di persone in grado di testimoniare sul fatto
costituente la violazione.
3. La Regione istituisce,
per la compilazione del verbale di accertamento, moduli unificati.
4. Il verbale di
accertamento, sottoscritto dal verbalizzante, deve essere immediatamente
inoltrato all'ufficio o al comando da cui il verbalizzante medesimo dipende, per
i successivi adempimenti.
5. I verbali redatti dalle
guardie giurate di cui all'articolo 5, comma 2, sono trasmessi direttamente
all'organo cui spetta, secondo le leggi regionali, irrogare la relativa
sanzione.
Art.
7
Contestazione della violazione.
1. Le violazioni, quando è
possibile, sono contestate immediatamente sia al trasgressore che all'eventuale
responsabile in solido, se presenti, mediante consegna di una copia del processo
verbale di accertamento.
2. Qualora non abbia avuto
luogo la contestazione personale nei confronti di tutte o di alcune delle
persone indicate nel comma 1, l'ufficio o comando, indicati nel comma 4
dell'articolo 6, provvede, entro novanta giorni dalla data dell'accertamento
dell'infrazione o della identificazione del trasgressore, a notificare agli
interessati copia del verbale di accertamento in via amministrativa o a mezzo di
ufficiale giudiziario secondo le disposizioni di cui agli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili, ovvero mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Sulla copia del verbale
consegnata o notificata a norma dei commi 1 e 2, deve essere indicato l'ufficio
o comando dal quale il verbalizzante dipende, deve essere fatta menzione della
facoltà di far pervenire scritti difensivi, nonché di pagare in misura
ridotta, e devono essere altresì indicati i relativi termini e le modalità di
pagamento.
4. Nelle ipotesi di
accertamento operato dalle guardie giurate di cui all'articolo 5 il processo
verbale indica l'organo cui spetta irrogare la sanzione.
5. Il processo verbale a
carico della persona non identificata deve essere trasmesso, senza indugio,
all'organo cui spetta irrogare la sanzione.
Art.
8
Responsabilità in solido e sussidiaria.
1. Il proprietario della
cosa che è servita a commettere la violazione è responsabile in solido con il
trasgressore, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
2. Qualora le violazioni
siano commesse da persona soggetta ad altrui autorità, direzione o vigilanza,
la persona fisica o giuridica investita dell'autorità, o incaricata della
direzione o vigilanza, è responsabile in solido con il trasgressore salvo che
provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Per le violazioni
commesse da chi ha la rappresentanza o l'amministrazione di enti forniti di
personalità giuridica, purché si tratti di inosservanza di obblighi inerenti
alla qualità rivestita dall'autore della violazione, l'Ente risponde delle
sanzioni amministrative in via solidale con il trasgressore.
4. Per le sanzioni previste
da leggi statali riguardanti materie delegate alla Regione, la responsabilità
solidale o sussidiaria è regolata dalle disposizioni contenute nelle leggi
medesime.
Art.
9
Oblazione.
1. Per le violazioni che
importino la sola sanzione pecuniaria, è ammesso il pagamento, con effetto
liberatorio per colui che lo effettua, di una somma pari ad un terzo del massimo
o, se più favorevole, del doppio del minimo della sanzione prevista, oltre le
eventuali spese di notificazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla
consegna o dalla notificazione del verbale di accertamento.
2. Il pagamento viene
effettuato con le modalità di cui all'articolo 11.
3. Qualora il trasgressore
si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta, l'organo competente
che introita il relativo importo è tenuto a dare immediata notizia all'ufficio
o comando da cui dipende il verbalizzante.
Art.
10
Scritti difensivi.
1. Entro trenta giorni
dalla data della consegna o della notificazione della copia del verbale, il
trasgressore e gli eventuali responsabili in solido possono far pervenire
all'ufficio o comando o organo cui è stato inoltrato il verbale di accertamento
propri scritti difensivi.
2. Gli scritti difensivi
devono essere spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnati direttamente all'ufficio o comando o organo di cui al comma 1 che, in
tal caso, ne rilascia ricevuta.
Art.
11
Pagamento.
1. Il pagamento delle somme
dovute a titolo di sanzione pecuniaria e di riparazione del danno si effettua
presso la tesoreria del Comune o degli altri Enti delegati.
2. L'obbligato è tenuto
altresì a pagare l'importo delle spese di notificazione degli atti.
3 . L'obbligazione di
pagare le somme dovute per le sanzioni pecuniarie non riparatorie non si
trasmette agli eredi.
Art.
12
Rapporto.
1. Qualora non abbia avuto
luogo l'oblazione l'ufficio o comando cui è stato inoltrato il verbale di
accertamento presenta rapporto all'organo competente per l'applicazione della
sanzione ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. Al rapporto sono
allegati il verbale di accertamento della contravvenzione, la prova
dell'avvenuta notificazione di esso, gli eventuali scritti difensivi del
contravventore e, quando l'infrazione abbia cagionato il danno di cui
all'articolo 4, l'indicazione dell'entità di esso e dell'eventuale modalità di
rimessa in pristino.
Art.
13
Ordinanza.
1. L'organo competente ad
irrogare la sanzione, se ritiene fondato l'accertamento e sentiti gli
interessati che ne abbiano fatto richiesta entro trenta giorni della scadenza
del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la
sanzione pecuniaria entro il minimo ed il massimo stabiliti dalla legge, tenuto
conto della gravità dell'infrazione desunta dalle modalità dell'azione,
dell'entità del danno arrecato o del pericolo cagionato, nonché dei precedenti
del contravventore, e ne ordina il pagamento entro trenta giorni dalla
notificazione dell'ordinanza.
2. Il medesimo organo, con
gli stessi criteri e modalità di cui al comma 1, determina e commina, con
ordinanza motivata, l'eventuale sanzione di natura amministrativa non pecuniaria
e l'eventuale durata di essa e ne ordina l'esecuzione, stabilendone modalità e
tempi.
3 . Con l'ordinanza è
altresì ordinato al contravventore e alla persona obbligata, ai sensi
dell'articolo 8, di pagare, nel termine di cui al comma 1, l'ammontare della
sanzione riparatoria di cui all'articolo 4 o di rimettere in pristino lo stato
dei luoghi stabilendone modalità e tempi di esecuzione.
4. Con ordinanza motivata
l'organo competente dispone l'archiviazione della pratica, quando è provato che
il fatto non sussiste, o che non è stato commesso dalla persona indicata nel
rapporto o da altra persona identificata successivamente, o quando il fatto
contestato non costituisce violazione di norme, o quando per esso non sia
prevista nessuna sanzione, o quando sia provata la involontarietà dell'azione o
omissione.
Art.
14
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria.
1. La sanzione irrogata ai
sensi dell'articolo 13 può essere rateizzata su richiesta dell'interessato, che
si trova in condizioni economiche disagiate con le modalità previste dall'articolo
26
della L.
n. 689 del 1981.
Art.
15
Obbligo di rapporto.
1. Quando dall'accertamento
della violazione risulti anche un fatto nel quale può ravvisarsi un reato
perseguibile d'ufficio, l'organo competente inoltra rapporto al Procuratore
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 3 del codice di procedura penale,
trasmettendogli le informazioni e gli atti occorrenti.
Art.
16
Opposizione.
1. Contro l'ordinanza di
cui all'articolo l3 gli interessati possono proporre opposizione secondo le
norme processuali statali entro il termine di trenta giorni dalla notifica del
provvedimento.
Art.
17
Esecuzione coattiva.
l. Decorso il termine
stabilito nell'ordinanza per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza che
sia stato provveduto, l'Ente delegato o subdelegato procede, nei confronti del
contravventore e della persona obbligata ai sensi dell'articolo 8, alla
riscossione delle somme dovute in conformità alla normativa prevista dal D.P.R.
28 gennaio 1988, n. 43 e dal D.M.
28 dicembre 1989 e successive modificazioni.
Art.
18
Devoluzione dei proventi.
1. Salvo quanto stabilito
da leggi statali per materie delegate alle Regioni, i proventi derivanti
dall'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono acquisiti dai
Comuni o dagli altri Enti delegati o subdelegati secondo la rispettiva
competenza, a titolo di finanziamento per l'esercizio delle funzioni delegate.
2. Una quota pari al 10 per
cento dei proventi di cui al comma 1, é devoluta:
a) alla fondazione «Fondo
assistenza, previdenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato»,
riconosciuta con D.P.R. 6 giugno 1981, n. 384 qualora le sanzioni siano state
accertate dal personale del Corpo forestale dello Stato;
b) al fondo speciale dei
Corpi di polizia municipale, ove esistente, qualora le sanzioni siano state
accertate dal personale appartenente al Corpo di polizia municipale. I Comuni,
singoli o associati, possono istituire il predetto fondo in base alla normativa
vigente.
Art.
19
Violazione di norme da parte degli stessi Enti
competenti ad emanare l'ordinanza.
1. Qualora un'azione od
un'omissione punibile con sanzione amministrativa pecuniaria sia contestabile ad
un Ente locale delegato o subdelegato ai sensi dell'articolo 3, gli organi ed i
soggetti cui spetta, ai sensi dell'articolo 5, l'accertamento e la contestazione
della violazione, procedono nei confronti dell'Ente e trasmettono il rapporto di
cui all'articolo 12 alla Regione. In tal caso la Regione sostituisce a tutti gli
effetti, per il prosieguo del procedimento, l'organo dell'Ente locale contestato
come individuato ai sensi dell'articolo 12.
Art.
20
Direttive, poteri sostitutivi.
1. La Regione emana le
direttive per l'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 59 dello Statuto.
2. Le direttive devono
ispirarsi alle esigenze di uniformità e semplicità delle procedure e di
massima garanzia di difesa.
3. Gli eventuali
provvedimenti sostitutivi, per accertata inerzia nel compimento di atti
obbligatori sottoposti a termini fissi o comunque provvisti di scadenze
essenziali da parte degli Enti delegati, sono deliberati dal Consiglio
regionale, sentiti gli Enti delegati interessati.
4. In caso di persistente
inattività, di gravi o ripetute inadempienze, ovvero di sistematica
inosservanza delle direttive rivolte dallo Stato o dalla Regione nelle materie
delegate o subdelegate, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 59
dello Statuto, la revoca della delega.
Art.
21
Accertamenti mediante analisi di campioni.
1. Nei casi previsti dall'articolo
15
della legge
n. 689 del 1981, i campioni da sottoporre ad analisi sono prelevati in
numero di tre; il primo di essi costituisce oggetto dell'analisi; il secondo é
consegnato all'interessato unitamente alla comunicazione dell'esito della
stessa; il terzo viene conservato dall'autorità procedente, per essere
eventualmente utilizzato nella revisione dell'analisi ai sensi dei commi
secondo, terzo e quarto della disposizione suddetta.
2. Il richiedente la
revisione dell'analisi è tenuto a corrispondere una somma fissata, tenuto conto
dei costi effettivi delle operazioni di revisione e in misura comunque non
inferiore né superiore di oltre il 20 per cento rispetto a quella stabilita
dall'articolo 20,
primo comma, del D.P.R.
29 luglio 1982, n. 571, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, da pubblicarsi nel
Bollettino ufficiale della Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge; con le stesse modalità si provvede all'aggiornamento
dell'importo entro tre mesi dalla pubblicazione dei decreti interministeriali di
cui alla citata disposizione; il versamento è effettuato direttamente in favore
dell'istituto o laboratorio incaricato della revisione mediante specifico
provvedimento dell'autorità procedente.
3. Il medesimo
provvedimento stabilisce il termine per il versamento della somma; il mancato
versamento entro il limite stabilito rende improcedibile l'istanza di revisione
e determina la definitività della prima analisi.
Art.
22
Sequestro.
1. Fermo il disposto degli articoli
13,
19
e 20
della L.
n. 689 del 1981, le cose sequestrate sono, nel più breve tempo
possibile, trasportate e consegnate dall'organo o ufficio il cui personale ha
provveduto al sequestro all'Ente delegato competente all'applicazione delle
sanzioni.
2. Qualora si tratti di
armi, il trasporto è scortato dai vigili dell'Ente suddetto.
3. Gli Enti delegati
provvedono a predisporre appositi locali o spazi in cui le cose sequestrate
possano essere custodite con le necessarie garanzie di sicurezza.
4. Divenuta esecutiva la
confisca amministrativa, le cose confiscate ricadono, ad ogni effetto, nel
patrimonio dell'Ente delegato confiscante. È sempre disposta la distruzione
delle cose confiscate quando l'uso, la detenzione o l'alienazione di esse siano
vietati in modo assoluto dalla legge. L'ordine di distruzione ne individua le
modalità.
5. Anteriormente
all'esecutività della confisca amministrativa soltanto le cose deperibili
possono essere alienate, trasferendosi il vincolo sul denaro ricavato.
6. Per gli aspetti
afferenti all'applicazione della L.
n. 689 del 1981, non disciplinati nei precedenti commi, si applicano le
norme contenute nel capo secondo del D.P.R.
n. 571 del 1982.
Art.
23
Relazioni annuali.
1. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno i Comuni e gli altri Enti delegati trasmettono al servizio sistema
informativo statistico della Regione, che predispone la relativa scheda, i dati
concernenti le sanzioni amministrative comminate nell'anno precedente, indicanti
in particolare il numero delle medesime, il relativo esito, le somme
complessivamente introitate.
Art.
24
Abrogazione di norme anteriori.
1. La L.R.
5 luglio 1983, n. 16, é abrogata.
2. Le disposizioni
contenute in leggi regionali anteriori, che regolano le competenze e il
procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative e la destinazione
dei proventi delle sanzioni fermo restando il vincolo di destinazione, in
contrasto con la disciplina dettata dalla presente legge, sono abrogate.
3. Restano in vigore le
norme regionali anteriori concernenti l'attribuzione della delega agli Enti
locali per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Per quanto non previsto
dalla presente legge e dalle specifiche leggi regionali sanzionatorie, trovano
diretta applicazione, nel procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative previste da leggi regionali o comunque di competenza regionale,
le disposizioni in materia della L.
n. 689 del 1981.
Art.
25
Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. Le sanzioni
amministrative pecuniarie previste in leggi regionali approvate durante la prima
legislatura sono quintuplicate.
2. Il minimo edittale delle
sanzioni pecuniarie previste in misura fissa da parte delle leggi regionali
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge è pari alla decima
parte delle sanzioni stesse.
3. I rinvii alla L.R.
n. 16 del 1983 per la disciplina delle sanzioni amministrative,
contenuti nelle leggi regionali, si intendono riferiti alla presente legge.