Cass. Sez. III n. 15074 del 13 aprile 2007 (Cc.
27 feb. 2007)
Pres. De Maio Est. Gentile Ric.
Zanola
Polizia Giudiziaria. Guardie volontarie
Alle guardie volontarie delle
associazioni di protezione dell'ambiente (come il WWF)) non
risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria né
dalla Legge 157/92, né da altra normativa
speciale.
Udienza in Camera
Consiglio in data 27/02/07
SENTENZA N.182
REG. GENERALE
N. 47058/06
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Composta dagli
Ill.mi Sigg.:
Dott. Guido De
Maio
Presidente
1. Dott. Mario
Gentile
Consigliere
Dott. Aldo
Fiale
Consigliere
Dott. Margherita
Marmo Consigliere
4. Dott. Maria Silvia Sensini Consigliere
Ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto
da
Zanola Costantino, nato il 26/10/1950
Avverso
Ordinanza
Tribunale di Brescia, emessa il
20/11/06
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott.
Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del
dott. Vincenzo Geraci
che ha concluso per in via principale
rinvio alla S,S.U.U.; in subordine annullamento senza rinvio
dell'ordinanza impugnata e del provvedimento impositivo,
Udito il difensore Avv. Franco Bonsanto, difensore di
fiducia del ricorrente, Zanola Costantino
Svolgimento del
processo
Il Tribunale di
Brescia, con ordinanza emessa il 20/11/06 - provvedendo sulla
richiesta di riesame presentata nell'interesse di Costantino
Zanola avverso il decreto del PM di Brescia in data 25/09/06
di convalida del sequestro probatorio di P.g. eseguito il
23/09/06 ed avente per oggetto, tra l'altro, due fucili
utilizzati dallo Zanola per l'attività venatoria - respingeva
il gravame.
L'interessato
proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: violazione
dell'art. 606 lett. b) ed e) cpp.
In particolare il
ricorrente, mediante articolate argomentazioni esponeva che il
sequestro dei fucili in esame era illegittimo perché
effettuato da guardie giurate che non avevano la veste di
agenti o ufficiali di p. g. come si ricavava dall'art. 27
lett. a) L. 157/92.
Tanto dedotto, il
ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza
impugnata.
Il PG della
Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 27/02/07,
chiedeva in via principale la rimessione della questione alle
Sezioni Unite; in via subordinata annullamento senza rinvio
dell'ordinanza impugnata e del provvedimento
impositivo.
Motivi della
decisione
Il ricorso è
fondato.
In data 23/09/2006
tre guardie giurate in servizio presso il Nucleo di Vigilanza
WWF di Brescia, nel corso di un servizio di vigilanza
venatoria, provvedevano, tra l'altro, al sequestro probatorio
di due fucili utilizzati da Zanola Costantino per l'esercizio
di attività venatoria illecita in danno di fauna protetta; il
tutto ai sensi dell'art. 28 20 comma L. 157/92.
Il PM del Tribunale
di Brescia, con provvedimento emesso il 25/09/06, ex art. 355
cpp convalidava il sequestro di p.g.
Il Tribunale del
Riesame di Brescia con ordinanza in data 20/11/06 confermava
il citato decreto di sequestro, ritenendo che le guardie che
avevano operato il sequestro de quo rivestivano la
qualifica di agenti di P.G..
Zanola Costantino
proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui
termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la
censura dedotta nel ricorso - attinente alla illegittimità del
sequestro de quo per carenza della qualifica di agenti
di polizia giudiziaria nei confronti delle guardie giurate che
hanno operato il sequestro - è fondata.
Dall'esame congiunto
degli artt. 27 lett. b), 28, 1° 2° e 5° comma, L. 157/92 si
ricava che alle guardie volontarie delle associazioni
venatorie e di protezione ambientali nazionali (nella specie
guardie giurate appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF),
spetta la vigilanza sull'applicazione della citata legge sulla
caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia
venatoria.
Nell'ambito dei
poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, è
prevista per tutti soggetti indicati nell'art. 27 citata
legge), il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi
persona trovata in possesso d'armi o arnesi atti alla caccia,
in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione della
licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di
cui all'art. 12, comma 12: del contrassegno della polizza di
assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o
catturata.
Nei confronti dei
soli Ufficiali ed Agenti che esercitano funzione di polizia
giudiziaria è previsto il potere di procedere - nei casi
previsti dall'art.30 citata Legge - al sequestro delle armi,
della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (art. 28, 2°
comma, Legge citata).
Gli organi di
vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria,
i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni
delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i
relativi verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono;
nonché all'Autorità competente secondo le disposizioni vigenti
(art. 28, 5° comma, citata legge).
Consegue, pertanto,
alla luce della disciplina normativa sopra evidenziata, che
alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di
protezione ambientale non spetta la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria per il fatto che alle stesse è affidata la
vigilanza sull'applicazione della legge 157/1992.
Parimenti, non può
attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alla
citate guardie volontarie per il fatto che le stesse,
nell'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono
prendere notizia dei reati attinenti all'attività venatoria.
Invero la qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia
giudiziaria è riconosciuta al personale indicato
esplicitamente nell'art. 57, 1° e 2° comma, cpp; oppure al
personale al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le
funzioni previste dall'art. 55 cpp (art. 57, 3° comma, cpp);
fatte salve comunque le disposizioni delle leggi speciali
(art. 57, 1° comma, cpp)
Orbene alle guardie volontarie
delle associazioni di protezione dell'ambiente (come il WWF))
non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria
né dalla L. 157/92, né da altra normativa speciale.
In conclusione va
affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti /o
ufficiali di P.G. [conformi:Cass. Sez. III Sent. n. 4408 del
16/02/97, rv209862; Cass. Sez. III Sent. n. 1519 del
27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. III Sent. n. 613 del
27/02/1995 rv 201998; Cass. Sez. V Sent. n. 4898 del 23/05/97,
rv 207896; contra: Cass. Sez. III Sent. n. 6454 del 2006 rv
233561].
Stante la mancanza
della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei confronti
delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il
sequestro probatorio, consegue la illegittimità dello stesso,
perché eseguito in violazione delle norme di cui agli artt.
354, 355 cpp.
Vanno annullati,
pertanto, senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di
Brescia in data 20/11/06, sia il provvedimento di convalida
del sequestro probatorio emesso dal PM del Tribunale di
Brescia in data 25/09/06. Va disposta la restituzione dei
fucili in sequestro all'avente diritto.
P. Q. M.
La
Corte
Annulla senza rinvio
l'ordinanza impugnata nonché il decreto del PM di Brescia in
data 25/09/06 e ordina la restituzione dei fucili in sequestro
all'avente diritto.
Così deciso in
Roma il
27/02/07