Polizia Giudiziaria. Guardie volontarie
Data: Mercoledì, 20 giugno @ 08:45:00 CEST
Argomento: Polizia Giudiziaria


Cass. Sez. III n. 15074 del 13 aprile 2007 (Cc. 27 feb. 2007)
Pres. De Maio Est. Gentile Ric. Zanola
Polizia Giudiziaria. Guardie volontarie

Alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente (come il WWF)) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria né dalla Legge 157/92, né da altra normativa speciale.



Udienza in Camera Consiglio in data 27/02/07
SENTENZA N.182
REG. GENERALE N. 47058/06


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
 


Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. Guido De Maio             Presidente
1. Dott. Mario Gentile           Consigliere
Dott. Aldo Fiale                    Consigliere
Dott. Margherita Marmo        Consigliere
4. Dott. Maria Silvia Sensini  Consigliere


Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto da
Zanola Costantino, nato il 26/10/1950
Avverso Ordinanza
Tribunale di Brescia, emessa il 20/11/06
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vincenzo Geraci
che ha concluso per in via principale rinvio alla S,S.U.U.; in subordine annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento impositivo,
Udito il difensore Avv. Franco Bonsanto, difensore di fiducia del ricorrente, Zanola Costantino


Svolgimento del processo


Il Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa il 20/11/06 - provvedendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di Costantino Zanola avverso il decreto del PM di Brescia in data 25/09/06 di convalida del sequestro probatorio di P.g. eseguito il 23/09/06 ed avente per oggetto, tra l'altro, due fucili utilizzati dallo Zanola per l'attività venatoria - respingeva il gravame.


L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo: violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cpp.


In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni esponeva che il sequestro dei fucili in esame era illegittimo perché effettuato da guardie giurate che non avevano la veste di agenti o ufficiali di p. g. come si ricavava dall'art. 27 lett. a) L. 157/92.


Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 27/02/07, chiedeva in via principale la rimessione della questione alle Sezioni Unite; in via subordinata annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento impositivo.


Motivi della decisione


Il ricorso è fondato.


In data 23/09/2006 tre guardie giurate in servizio presso il Nucleo di Vigilanza WWF di Brescia, nel corso di un servizio di vigilanza venatoria, provvedevano, tra l'altro, al sequestro probatorio di due fucili utilizzati da Zanola Costantino per l'esercizio di attività venatoria illecita in danno di fauna protetta; il tutto ai sensi dell'art. 28 20 comma L. 157/92.


Il PM del Tribunale di Brescia, con provvedimento emesso il 25/09/06, ex art. 355 cpp convalidava il sequestro di p.g.


Il Tribunale del Riesame di Brescia con ordinanza in data 20/11/06 confermava il citato decreto di sequestro, ritenendo che le guardie che avevano operato il sequestro de quo rivestivano la qualifica di agenti di P.G..


Zanola Costantino proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.


Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che la censura dedotta nel ricorso - attinente alla illegittimità del sequestro de quo per carenza della qualifica di agenti di polizia giudiziaria nei confronti delle guardie giurate che hanno operato il sequestro - è fondata.


Dall'esame congiunto degli artt. 27 lett. b), 28, 1° 2° e 5° comma, L. 157/92 si ricava che alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientali nazionali (nella specie guardie giurate appartenenti al Nucleo di Vigilanza WWF), spetta la vigilanza sull'applicazione della citata legge sulla caccia e delle leggi regionali attinenti alla materia venatoria.


Nell'ambito dei poteri e dei compiti degli addetti alla vigilanza venatoria, è prevista per tutti soggetti indicati nell'art. 27 citata legge), il potere di chiedere - nei confronti di qualsiasi persona trovata in possesso d'armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia - la esibizione della licenza di porto di fucile per uso caccia, del tesserino di cui all'art. 12, comma 12: del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.


Nei confronti dei soli Ufficiali ed Agenti che esercitano funzione di polizia giudiziaria è previsto il potere di procedere - nei casi previsti dall'art.30 citata Legge - al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia (art. 28, 2° comma, Legge citata).


Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono i relativi verbali e li trasmettono all'Ente da cui dipendono; nonché all'Autorità competente secondo le disposizioni vigenti (art. 28, 5° comma, citata legge).


Consegue, pertanto, alla luce della disciplina normativa sopra evidenziata, che alle guardie volontarie dell'associazione venatoria e di protezione ambientale non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il fatto che alle stesse è affidata la vigilanza sull'applicazione della legge 157/1992.


Parimenti, non può attribuirsi la qualifica di agente di polizia giudiziaria alla citate guardie volontarie per il fatto che le stesse, nell'ambito dei poteri di vigilanza sopra elencati, possono prendere notizia dei reati attinenti all'attività venatoria. Invero la qualifica di Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria è riconosciuta al personale indicato esplicitamente nell'art. 57, 1° e 2° comma, cpp; oppure al personale al quale le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55 cpp (art. 57, 3° comma, cpp); fatte salve comunque le disposizioni delle leggi speciali (art. 57, 1° comma, cpp)
Orbene alle guardie volontarie delle associazioni di protezione dell'ambiente (come il WWF)) non risulta riconosciuta la qualifica di polizia giudiziaria né dalla L. 157/92, né da altra normativa speciale.


In conclusione va affermato che le guardie volontarie del WWF non sono agenti /o ufficiali di P.G. [conformi:Cass. Sez. III Sent. n. 4408 del 16/02/97, rv209862; Cass.  Sez. III Sent. n. 1519 del 27/03/96, rv 205449; Cass. Sez. III Sent. n. 613 del 27/02/1995 rv 201998; Cass. Sez. V Sent. n. 4898 del 23/05/97, rv 207896; contra: Cass. Sez. III Sent. n. 6454 del 2006 rv 233561].


Stante la mancanza della qualifica di Agente o Ufficiale di P.G. nei confronti delle guardie volontarie che hanno operato in concreto il sequestro probatorio, consegue la illegittimità dello stesso, perché eseguito in violazione delle norme di cui agli artt. 354, 355 cpp.


Vanno annullati, pertanto, senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Brescia in data 20/11/06, sia il provvedimento di convalida del sequestro probatorio emesso dal PM del Tribunale di Brescia in data 25/09/06. Va disposta la restituzione dei fucili in sequestro all'avente diritto.


P. Q. M.
La Corte


Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto del PM di Brescia in data 25/09/06 e ordina la restituzione dei fucili in sequestro all'avente diritto.

 

 Così deciso in Roma il 27/02/07







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