Polizia Giudiziaria.
Guardie zoofile Data:
Martedì, 13 marzo @ 06:00:00 CET Argomento: Polizia
Giudiziaria
Consiglio di Stato Sez. VI sent. 298 del 26
gennaio 2007 Polizia giudiziaria. Guardie zoofile ENPA
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO N. 298/07 Reg.Dec. N.
6621 Reg.Ric. ANNO 2002
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto
dall’E.N.P.A., Ente Nazionale Protezione Animali, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall' avv.to Fernando Petrivelli, ed elettivamente domiciliato
presso lo stesso, in Roma, via Quintino Sella, n.
41; contro Ministero dell’interno, Ministero di
grazie e giustizia e Consiglio di Stato in sede consultiva in
persona dei rispettivi leali rappresentanti pro tempore,
costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la
stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12; per
l’annullamento della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter, n.
6368/2001; Visto il ricorso con i relativi
allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio delle
amministrazioni appellate; Viste le memorie prodotte dalle
parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti
tutti della causa; Alla pubblica udienza del 28-11-2006
relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Udito l'Avv. dello
Stato Tortora; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
F A T T O E D I R I T T
O
1. Con l’impugnata sentenza il Tar ha
respinto il ricorso proposto dall’E.N.P.A. - Ente Nazionale
per la protezione degli animali, avverso la circolare n.
559/C.30137.10173.A del 18-3-1995 del Ministero dell’Interno,
avente ad oggetto la qualificazione giuridica delle guardie
venatorie volontarie ed avverso il presupposto parere del
Consiglio di Stato, Sezione I, n. 2296/94 del
29-8-1994.
Il giudice di primo grado
ha ritenuto che le guardie zoofile volontarie dell’ENPA non
rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, come
affermato nell’impugnata circolare.
L’ENPA ha proposto ricorso in appello, sostenendo,
invece, l’opposta tesi del riconoscimento in capo alle guardie
zoofile dell’ente della menzionata qualifica.
Le amministrazioni appellate si sono costituite in
giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in
decisione.
2. L’oggetto del presente
giudizio è costituito dall’accertamento della sussistenza in
capo alle guardie zoofile volontarie dell’ENPA della qualifica
di agenti di polizia giudiziaria.
Tale qualifica è stata negata dalla menzionata
circolare, che è stata appunto impugnata dall’ENPA.
Il ricorso in appello, proposto dall’ENPA. è privo
di fondamento.
Innanzitutto, è opportuno
ricostruire il quadro normativo.
La legge 12 giugno 1913 n. 611, recante norme
relative alle società protettrici degli animali, prevedeva
espressamente la possibilità di nomina da parte delle stesse
società di guardie, cui era da riconoscersi ex art. 7 della
legge medesima, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza
(possibilità confermata dalla legge 11 aprile 1938 n. 612,
istitutiva dell’E.N.P.A.).
Successivamente, con D.P.R. 31 marzo 1979 detto
Ente ha perso il carattere di persona giuridica pubblica;
l’art. 5 del citato decreto presidenziale, pur avendo privato
le guardie zoofile della qualifica di agenti di pubblica
sicurezza, ha mantenuto alle stesse la qualifica di guardie
giurate.
Inoltre, l’art. 27, comma 1, della
legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha affidato la vigilanza
venatoria: a) agli agenti dipendenti degli enti locali
delegati dalle regioni. b) alle guardie volontarie delle
associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale
nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale e a quelle delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle
quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata.
Ai soli agenti, di cui alla lett. a) è stata
riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e
di pubblica sicurezza.
Sul riconoscimento della qualifica di agenti di
polizia giudiziaria alle guardie volontarie delle associazioni
di protezione ambientale è sorto un contrasto soprattutto
nella giurisprudenza della Cassazione penale.
In alcune pronunce è stato affermato che le guardie
volontarie delle associazioni di protezione ambientale
rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria,
atteso che la l. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce
espressamente alle stesse i compiti di vigilanza venatoria
sulla applicazione della medesima legge, in essi
ricomprendendosi il potere ispettivo, quello di controllo
della fauna abbattuta o catturata ed il potere di accertamento
dei reati, cui è necessariamente collegato il dovere di
acquisire gli elementi probatori e di impedire che i reati
vengano portati ad ulteriori conseguenze. (Cassazione penale ,
sez. III, 02 febbraio 2006 , n. 6454; sez. III, 01 aprile
1998).
In altre occasioni, è stato invece
affermato l’opposto principio dell’insussistenza di detta
qualifica di agenti di polizia giudiziaria (Cassazione penale
, sez. III, 21 settembre 2004 , n. 40613; sez. III, 13 giugno
1997 , n. 1812; sez. III, 27 marzo 1996 , n. 1519).
Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per
discostarsi dall’orientamento prevalso nella giurisprudenza
amministrativa, che si è espressa in senso sfavorevole al
riconoscimento della qualifica di agenti di polizia
giudiziaria in capo alle guardie volontarie delle associazioni
di protezione ambientale (Cons. Stato, VI, n. 168/1982; n.
4304/2001; n. 5430/2006).
Avendo l'ENPA perduto la personalità giuridica di
diritto pubblico, i suoi agenti sono oggi guardie giurate
volontarie di un'associazione protezionistica nazionale
riconosciuta e ad essi la legge sulla caccia conferisce
espressamente i poteri di vigilanza e di accertamento indicati
nei commi 1 e 5 dell'art. 28, della legge n. 157/92, ma non
anche quello di procedere al sequestro penale previsto dal 2
comma dello stesso articolo, riservato agli ufficiali ed
agenti di P.G..
La stessa legge n. 157/92
ha espressamente riconosciuto la qualifica di agenti di
polizia giudiziaria agli agenti dipendenti dagli Enti locali
delegati dalle Regioni (art. 27, comma 1, lett. a), senza
estendere tale riconoscimento alle guardie volontarie delle
associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale,
menzionate alla lettera b) dello stesso comma.
L’assenza dell’espresso riconoscimento della
qualifica costituisce chiaro indice della volontà del
legislatore, trattandosi di una disposizione speciale avente
ad oggetto proprio i compiti e le qualifiche in materia di
vigilanza venatoria.
In presenza di tale disposizione speciale, tale
qualifica non può essere riconosciuta, agli agenti
dell'E.N.P.A., a norma del combinato degli artt. 57, 3 comma,
e 55 c.p.p., argomentando dal fatto che ad essi sono conferiti
dalla legge sulla caccia poteri di vigilanza e di accertamento
di eventuali reati, in quanto l'art. 57 c.p.p., nell'indicare
le categorie di soggetti cui va riconosciuta la qualifica di
ufficiali o di agenti di P.G., fa espressamente salve "le
disposizioni delle leggi speciali" e la legge sulla caccia si
pone sicuramente con carattere di specialità rispetto alle
norme, anche sostanziali, contenute nel codice di rito.
3. Sulla base di tali considerazioni,
l’appello deve essere respinto.
Ricorrono giusti motivi per compensare
integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in
epigrafe.
Compensa tra le parti le
spese del giudizio. Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 28-11-2006 dal Consiglio di
Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone
Presidente Luciano Barra Caracciolo
Consigliere Lanfranco Balucani Consigliere Domenico
Cafini Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est.
Presidente f.to Claudio Varrone
Consigliere Segretario f.to Roberto Chieppa f.to
Annamaria Ricci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il
26/01/2007 (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) per Il
Direttore della Sezione f.to Giovanni Ceci
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