ART 357C.P. Nozione
del pubblico ufficiale.
Agli
effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano
una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli
stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di
diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e
dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o
certificativi.