INTESTAZIONE DELL’UFFICIO O DEL COMANDO

Oggetto: Verbale di sequestro amministrativo generico

(artt. 13 e 20, legge 24 novembre 1981, n. 689

 
 

 

 


L’anno ______________ il giorno _______________ del mese di _____________________  in via___________________________________del Comune di__________________________, noi sottoscritti____________________________________________________________________

diamo atto di aver proceduto al sequestro delle cose sotto indicate, ai sensi dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto soggette a possibile confisca (facoltativa od obbligatoria) ai sensi degli articoli 20 legge 24 novembre 1981, n. 689 (o di altra normativa speciale).

Si adotta il presente atto in quanto_________________________________________________

(descrivere in sintesi la violazione e giustificare l’adozione del provvedimento cautelare, riportando uno dei casi di confisca facoltativa od obbligatoria di cui ai citati articoli 20 legge 689/81 o di confisca prevista da normativa speciale).

La merce sequestrata ha la seguente consistenza____________________________________

ed il seguente stato d’uso_______________________________________________________

e viene assicurata mediante apposizione dei seguenti sigilli____________________________

Il sequestro è eseguito in danno di________________________nato/a a __________________ il__________ residente a_______________in via____________________________n. ______ a carico del quale, con separato verbale è stata contestata violazione dell’art. _______ ____________.

Si dà atto che, ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 29 luglio 1981, n. 571, l’interessato è avvertito che avverso il presente verbale di sequestro può essere presentata opposizione ai sensi dell’art. 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, direttamente a ________________________________, Autorità Amministrativa competente a ricevere il rapporto.

 

Fatto, letto e sottoscritto.

 

                       Il trasgressore                                                                      I verbalizzanti

_____________________________________                   _____________________________________

 

 

VERBALE DI AFFIDAMENTO IN CUSTODIA

Le cose sequestrate vengono depositate presso i locali del comando in intestazione/affidate in custodia a_______________________________________________delegato a tale servizio (*).

Il custode viene avvertito dell’obbligo di conservare le cose sequestrate nello stato d’uso accertato al momento della consegna, e di presentarle ad ogni richiesta dell’Autorità competente. Viene inoltre avvertito del divieto di rimuoverle dal luogo ove sono custodite, salvo i casi consentiti dalla legge o per motivate ragioni, informandolo, nel contempo delle sanzioni previste dagli artt. 334 e 335 del c.p. per chi trasgredisce i doveri di custodia.

Fatto, letto, e sottoscritto dai verbalizzanti e dal custode che ne riceve copia e che dichiara di assumere gli obblighi di legge, per la custodia delle cose sequestrate.

Si dà altresì atto che una copia del presente verbale viene consegnata all’interessato ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.p.r. 29 luglio 1981, n. 581.

 

                         Il trasgressore                                                                     I verbalizzanti           

        ___________________                         __________                               __________________________

 

                           Il custode

         _____________________________

(*) Art. 7 D.P.R. 571/82 Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni.

Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge.