Comandante Corpo di Polizia Provinciale

Daniele Gattoni

d.gattoni@provincia.ps.it

Al Prefetto di Pesaro

tramite il dott. Paolo De Biagi

paolo.debiagi@interno.it

all’Assessore Provinciale

Renato Claudio Minardi

c.minardi@provincia.ps.it

Al dirigente servizio 4.3

Dott.sa Elisabetta Cecchini

e.cecchini@provincia.ps.it

Al protocollo PEC Provincia Pesaro Urbino

provincia.pesarourbino@emarche.it

 

  Sant'Angelo in Vado 02.09.2009

 

prot. 26/6104/09

 

Oggetto: Risposta a Corso Formazione Guardie WWF Vs. prot.n° 43624/09 rif. Dini e 44323/09 rif Pref.

 

La ringrazio comandante per la sua risposta, dopo il mio primo intervento del 12/08/2008 e dopo altre 3 istanze di cui l’ultima dell’11/05/09, forse un po’ troppo rispetto ai 30 gg. previsti dalla L. 241/90.

Visto che lei ha sempre evidenziato nelle leggi regionali da lei citate il verbo “può e possono”, le riporto la sua definizione, rilasciata dal dizionario interattivo Garzanti: “avere la facoltà, la capacità, la possibilità, la libertà di fare” “diritto di compiere determinati atti”.

Non è quindi una interpretazione dispotica o discrezionale,  ma un intervento “che si ha la facoltà di fare”. D’altra parte la stessa legge statale n. 152/92 sulla caccia all’art. 27, comma 6, precisa “6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

Per quanto riguarda la pesca il R. D. 1604 / 1931 all’ art. 31 prevede:

31. Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Inoltre il  TAR Lazio (LT) Sez. I sent. 12 dell'8 gennaio 2008 Lega Abolizione Caccia contro Prov. di Latina Polizia Giudiziaria. Attestato idoneità guardia venatoria volontaria” nell’enunciazione della sentenza riporta: 6) sussiste la piena facoltà delle associazioni di protezione ambientale di organizzare corsi di formazione a valenza nazionale, che preparino gli interessati provenienti da diverse regioni d’Italia sulle peculiarità e sulle materie di legislazione con riferimento alle rispettive regioni di provenienza;

La L.A.C. è un’associazione senza scopo di lucro per la protezione ambientale a carattere nazionale ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986, riconosciuta con decreto del Ministro dell’Ambiente del 15 ottobre 1996. La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, all’art. 27, c. 1, lett. b), attribuisce alle guardie venatorie (alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del TU delle leggi di P.S. approvato con RD 18 giugno 1931, n. 773) delle associazioni ambientali riconosciute dal Ministero dell’Ambiente la vigilanza sulla applicazione della stessa legge e delle leggi regionali... Il comma 6 dell’articolo citato stabilisce che i corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui sopra possono essere organizzati anche dalle associazioni ambientali riconosciute dal Ministero dell’Ambiente”.

Questo vale anche per il WWF essendo associazione riconosciuta a livello nazionale.

La validità della giusta interpretazione di legge è stata recentemente confermata dal Consiglio Regione Marche che recependo una nostra proposta, ha approvato unanimemente, un emendamento all’interno del bilancio, che aggiunge alla legge Reg. 29/1992 sulla vigilanza ecologica: “Anche le associazioni riconosciute possono istituire e gestire corsi di formazione ed aggiornamento per volontari . Il monte orario previsto per le attività teoriche può essere raggiunto anche attraverso la frequenza di più corsi svolti e dimostrabili nelle materie previste dal regolamento.”

L’art. 9 della stessa L.R. esprime: 1. Le province nel rispetto di quanto disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell’articolo 5 e sentite le associazioni ambientalistiche riconosciute a norma dell’art. 13 della legge 8 luglio1986, n. 349, istituiscono e gestiscono corsi di formazione e aggiornamento per volontari da adibire al servizio di guardia ecologica, determinando il numero massimo dei soggetti ammissibili.

Non sono stato “sentito”, quale Coordinatore Regionale Guardie WWF, per il corso che la Provincia sta progettando di effettuare, ne’ risulta che il WWF Marche sia stato contattato.

Non ho ancora avuto una sua risposta in merito alla radio ricetrasmittente UHF, che ho dovuto riconsegnare e non più riassegnatami, nonostante che ho ancora tutti gli accessori; spero di non aspettare altri 12 mesi per una sua risposta.

Questa astiosità nei nostri confronti, porta ad un dispendio di energie, che non da alcun frutto; si veda anche quanto fatto nei confronti di due GEV portati in tribunale, oggi assolti con formula piena.

Chiedo a lei e/o al dirigente del servizio 4.3 dott.sa Elisabetta Cecchini, di approvare il corso di Carpegna anche in maniera postuma, servirà a sistemare tutto quanto.

La informo che il WWF ha organizzato un corso di aggiornamento pratico, col finanziamento del CSV, sull’impostazione dei verbali, delle comunicazioni di reato, dei sequestri amministrativi e penali, delle relazioni di servizio, per il mese di settembre/ottobre per 21 ore, aperto a tutte le guardie di tutte le associazioni e da effettuarsi presso la riserva naturale del Furlo.

Distinti saluti

Coordinatore regionale

Guardie Giurate WWF Marche

Giuseppe Dini