Comandante Corpo di Polizia Provinciale
Daniele
Gattoni
Al Prefetto di Pesaro
tramite il dott. Paolo De Biagi
all’Assessore Provinciale
Renato Claudio Minardi
Al dirigente servizio 4.3
Dott.sa Elisabetta Cecchini
Al protocollo PEC Provincia Pesaro Urbino
provincia.pesarourbino@emarche.it
prot.
26/6104/09
Oggetto: Risposta a Corso Formazione Guardie WWF Vs.
prot.n° 43624/09 rif. Dini e 44323/09 rif Pref.
La
ringrazio comandante per la sua risposta, dopo il mio primo intervento del
12/08/2008 e dopo altre 3 istanze di cui l’ultima dell’11/05/09, forse un
po’ troppo rispetto ai 30 gg. previsti dalla L. 241/90.
Visto
che lei ha sempre evidenziato nelle leggi regionali da lei citate il verbo “può
e possono”, le riporto la sua definizione, rilasciata dal dizionario
interattivo Garzanti: “avere la facoltà, la capacità, la possibilità, la
libertà di fare” “diritto di compiere determinati atti”.
Non è quindi una
interpretazione dispotica o discrezionale,
ma un intervento “che si ha la facoltà di fare”. D’altra parte la
stessa legge statale n. 152/92 sulla caccia all’art. 27, comma 6, precisa “6.
I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento
delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente
e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere
organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il
controllo della regione.
Per
quanto riguarda la pesca il R. D. 1604 / 1931 all’ art. 31 prevede:
31.
Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse
possono nominare e mantenere, a proprie spese agenti giurati per concorrere alla
sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.
Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del
regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed
essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della
sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.
Inoltre
il “TAR Lazio (LT) Sez. I sent.
12 dell'8 gennaio 2008 Lega Abolizione Caccia contro Prov. di Latina Polizia
Giudiziaria. Attestato idoneità guardia venatoria volontaria”
nell’enunciazione della sentenza riporta: 6) sussiste la piena facoltà delle associazioni di protezione
ambientale di organizzare corsi di formazione a valenza nazionale, che
preparino gli interessati provenienti da diverse regioni d’Italia sulle
peculiarità e sulle materie di legislazione con riferimento alle rispettive
regioni di provenienza;
La
L.A.C. è un’associazione senza scopo di lucro per la protezione ambientale
a carattere nazionale ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986,
riconosciuta con decreto del Ministro dell’Ambiente del 15 ottobre 1996. La
legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme in materia di protezione della
fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, all’art. 27, c. 1, lett.
b), attribuisce alle guardie venatorie (alle quali sia riconosciuta la qualifica
di guardia giurata ai sensi del TU delle leggi di P.S. approvato con RD 18
giugno 1931, n. 773) delle associazioni ambientali riconosciute dal Ministero
dell’Ambiente la vigilanza sulla applicazione della stessa legge e delle
leggi regionali... Il comma 6 dell’articolo citato stabilisce che i corsi
di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle
funzioni di vigilanza di cui sopra possono essere organizzati anche dalle
associazioni ambientali riconosciute dal Ministero dell’Ambiente”.
Questo
vale anche per il WWF essendo associazione riconosciuta a livello nazionale.
La
validità della giusta interpretazione di legge è stata recentemente confermata
dal Consiglio Regione Marche che recependo una nostra proposta, ha approvato
unanimemente, un emendamento all’interno del bilancio, che aggiunge alla legge
Reg. 29/1992 sulla vigilanza ecologica: “Anche le associazioni riconosciute possono istituire e gestire corsi di
formazione ed aggiornamento per volontari . Il monte orario previsto per le
attività teoriche può essere raggiunto anche attraverso la frequenza di più
corsi svolti e dimostrabili nelle materie previste dal regolamento.”
L’art.
9 della stessa L.R. esprime: 1. Le province nel rispetto di quanto disposto
dal regolamento di cui al comma 2 dell’articolo 5 e sentite le associazioni
ambientalistiche riconosciute a norma dell’art. 13 della legge 8 luglio1986,
n. 349, istituiscono e gestiscono corsi di formazione e aggiornamento per
volontari da adibire al servizio di guardia ecologica, determinando il numero
massimo dei soggetti ammissibili.
Non
sono stato “sentito”, quale Coordinatore Regionale Guardie WWF, per il corso
che la Provincia sta progettando di effettuare, ne’ risulta che il WWF Marche
sia stato contattato.
Non
ho ancora avuto una sua risposta in merito alla radio ricetrasmittente UHF, che
ho dovuto riconsegnare e non più riassegnatami, nonostante che ho ancora tutti
gli accessori; spero di non aspettare altri 12 mesi per una sua risposta.
Questa
astiosità nei nostri confronti, porta ad un dispendio di energie, che non da
alcun frutto; si veda anche quanto fatto nei confronti di due GEV portati in
tribunale, oggi assolti con formula piena.
Chiedo
a lei e/o al dirigente del servizio 4.3 dott.sa Elisabetta Cecchini, di
approvare il corso di Carpegna anche in maniera postuma, servirà a sistemare
tutto quanto.
La
informo che il WWF ha organizzato un corso di aggiornamento pratico, col
finanziamento del CSV, sull’impostazione dei verbali, delle comunicazioni di
reato, dei sequestri amministrativi e penali, delle relazioni di servizio, per
il mese di settembre/ottobre per 21 ore, aperto a tutte le guardie di tutte le
associazioni e da effettuarsi presso la riserva naturale del Furlo.
Distinti
saluti
Coordinatore
regionale
Guardie
Giurate WWF Marche
Giuseppe
Dini