Al Comandante Polizia Provinciale
Al Vice
prefetto
Prot.05/6104/11
Sant’Angelo in Vado 26.06.11
Oggetto: Guardie Particolari
Giurate. Incaricati di pubblici servizi. Pubblici Ufficiali
Egregio Comandante,
Ho avuto modo di avere copia della nomina a GEV di Ferri M., nonché la relazione del dott. Paolo De Biagi Vice Prefetto, prodotta al recente corso organizzato per la vigilanza volontaria dalla sua Amministrazione.
In entrambi documenti vi si legge che la funzione delle guardie volontarie è quella di “Incaricato di pubblico servizio”.
Tale affermazione mi ha fortemente preoccupato, in quanto Coordinatore regionale delle guardie del WWF; in effetti, ciò comporterebbe un abbassamento dei poteri della guardia e ne mette fortemente a rischio l’incolumità, quando questa vigila sul territorio nei compiti assegnati dalle normative. Spero che queste vostre affermazioni siano state giustamente valutate anche sotto questo profilo.
L’art. 138
del TULPS, seppure modificato dal D.P.R. n. 158 del 4.8.2006, non va a cambiare quanto espresso da altre
norme autoritative ad esso collegate. Di fatto l’incarico di Pubblico
Ufficiale è conseguenza di una serie di dispositivi legislativi che non
rientrano nel TULPS prima della modifica, né dopo.
Mi permetto di disquisire in tal senso.
Il pubblico ufficiale è, per il diritto italiano, colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.
Agli stessi
effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi
per mezzo di poteri autoritativi e certificativi. dall'art. 357 del codice
penale.
Dopo la Legge 86/1990 la qualifica si attribuisce sulla base della funzione ricoperta ("È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all’interno dell’amministrazione", Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198). (quindi è indifferente essere dipendente o meno di una amministrazione)
La L. 181/1992 ha ulteriormente definito il concetto di pubblico ufficiale nell'ambito amministrativo introducendo al secondo comma dell'art.357 c.p. la seguente definizione: agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
A tal fine una serie di normative nazionali e
regionali, prevedono l’utilizzo delle GPG appartenenti alle associazioni
ambientali o sportive, ai fini degli accertamenti di illeciti amministrativi,
accreditando in tal senso la qualifica di pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale è pubblico ufficiale chi, in forza di
legge o di regolamento o di fatto, esercita una pubblica funzione legislativa,
amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare, con la sua
volontà, la volontà sovrana dello Stato o di altro ente pubblico presso il
quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive,
esecutive) o anche aventi carattere accessorio attinenti all’attuazione dei
fini istituzionali dei predetti enti (cfr. Cass. pen., V Sez.,
massima 12329/1990 del 13-09-1990).
È pubblico
ufficiale anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio
all’attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non
possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Pen.,
Sez. VI, 85/172191).
La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cas. Sez. Un. Pen. N. 92/191171).
Sono pubblici ufficiali coloro che:
Si pensi all’accertamento di illeciti e al conseguente sequestro di materiale e attrezzature (funghi e tartufi, motopompe e condotte per irrigazione abusiva…)
La figura di pubblico ufficiale si distingue, perciò,
da quella di incaricato di pubblico servizio.
Le funzioni giudiziaria e legislativa sono tali in quanto pubbliche funzioni. Diverso sarà per la funzione amministrativa della quale il legislatore ha indicato le condizioni che saranno indicative di volta in volta per l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale a colui che espleta una semplice attività amministrativa materiale.
L'articolo 13 della legge n. 689/81 definisce la potestà di coloro che sono incaricati di accertare violazioni specificatamente loro demandate dalle leggi.
Questi possono procedere a:
· assumere informazioni;
· ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora;
· effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
· eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa;
· sequestrare il veicolo o il natante privo dell’assicurazione o della carta di circolazione.
Il Pubblico Ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono obbligati a riferire i reati dei quali sono venuti a conoscenza a nel corso o a seguito del loro servizio.
Il
fatto reato deve essere annotato nelle forme di legge e consegnato all'ufficiale
di polizia giudiziaria che provvede ad inoltrarlo al pubblico ministero, con gli
atti delle attività d'indagine avviate dopo la denuncia del pubblico Ufficiale
o l'incaricato di pubblico servizio.
Inoltre anche la G.P.G. qualora riconosciuta da specifiche leggi può svolgere le funzioni di agente di Polizia Giudiziaria come nel caso del R.D. n° 1604 del 1931 sulla pesca, art. 31, che attribuisce tale qualità alle Guardie Giurate addette alla vigilanza. Così come ai sensi dell’art. 6, c.2 della 189/04 sulla zoofilia, riveste, nell’esercizio delle sue funzioni, la qualità di pubblico ufficiale e svolge funzioni di polizia giudiziaria
Su tale materia altresì, tale agente di P.G. può anche esercitare, in casi di particolare necessità e urgenza in base all'art. 113 delle disp. att. del c.p., tutti quegli atti tipici e riservati, propri degli Ufficiali di P.G. motivando nel caso, le circostanze di tempo e di luogo che hanno condotto a quel provvedimento, atti che dovranno poi essere vagliati e convalidati dall'A.G.O. come prevede il codice di rito.
Infine, le varie Procure in Italia per la maggior parte dei casi hanno "sentenziato" che le Guardie Giurate del WWF, limitatamente ai poteri loro conferiti dalla legge e per le materie di loro competenza, svolgono le funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 55 e 57 III° co. del c.p.p.
Ovviamente
occorre, disquisire giuridicamente sulla differenza tra funzione e qualifica
di Polizia Giudiziaria: la funzione è temporanea ed essa viene
"assunta" temporaneamente allorquando la Guardia Giurata si trova in
presenza di un reato, funzione che cessa quando cessa il reato stesso; la qualifica
è invece permanente ed essa è assunta da un qualsiasi agente di P.G. alla
data dell'assunzione in servizio fino all'età della quiescenza; la qualifica è
condizione permanente e va ben oltre l'orario di servizio e il configurarsi di
reati.
Alla luce di quanto qui espresso, le chiedo di rettificare, quanto da lei scritto, diversamente la riterrò responsabile di eventuali incidenti incorsi alle guardie volontarie WWF, per tali fuorvianti interpretazioni.
Le chiedo inoltre di non citare più il regolamento provinciale 88/2005, in quanto superato dal nuovo regolamento regionale n.1 del 15.02.2010, che ne modifica gli stessi contenuti, così come scritto dalla stessa Regione Marche al direttore generale dott. Domenicucci l’11.06.2010.
Si attivi
eventualmente, alla stesura di un nuovo dispositivo
provinciale che si attenga alle modifiche regionali, con il coinvolgimento di
tutte le parti attive riguardanti la vigilanza volontaria.
Ai sensi e
modalità previste dalla L. 241/90, resto in attesa di sue e vostre
comunicazioni.
Allego copia
nomina e parte relativa alla relazione.
Giuseppe Dini