LAMPEGGIANTI   BLU

Ambulanze zoofile

La Commissione Trasporti della Camera approva "in linea di principio" nuove norme per il soccorso degli animali, ma si dimentica del veterinario soccorritore.

Fra le proposte emendative "approvate in via di principio" figurano infatti alcune modifiche al Codice della Strada in materia di mezzi di soccorso e di incidenti con danni ad animali. L'iniziativa è dell'On Giammanco (sottoscritta dai parlamentari, Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Cazzola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Repetti, Tortoli, Nizzi e Lorenzin) e inserisce un articolo 21-bis (Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali) alla proposta di legge Disposizioni in materia di sicurezza stradale, che modifica il Codice della Strada.

Due i commi dell'emendamento approvato in sede legiferante, il primo riguarda i mezzi di soccorso ed estende alle ambulanze veterinarie l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e l'uso, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del lampeggiante blu. Il secondo comma, invece interviene sui comportamenti da tenere in caso di incidente introducendo l'obbligo di provvedere al soccorso dell'animale domestico incidentato assicurando l'intervento del medico veterinario.

1. Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le parole: «a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi» sono inserite le seguenti: «, nonché a quelli delle autoambulanze e dei mezzi di soccorso per animali o di vigilanza zoofila,».

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente: «9-bis. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera all'obbligo di fermarsi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1559. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare l'immediato intervento di un medico veterinario. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».

L'eccesso di velocità per il veterinario che debba recarsi con proprio mezzo sul luogo dell'emergenza resta esposto a sanzione, malgrado i precedenti favorevoli della giurisprudenza. Non sono nemmeno previste disposizioni particolari per il transito del veicolo proprio del medico veterinario (es. in autostrada) per raggiungere il luogo del soccorso.

E sempre in materia di soccorso veterinario d'urgenza, l'Anmvi aveva già sensibilizzato il Legislatore sulla necessità di prevedere deroghe per la sosta e il parcheggio nelle immediate vicinanze delle strutture veterinarie 24h e dei pronto soccorso veterinari per i casi in cui il proprietario/detentore debba recarsi dal veterinario con proprio mezzo per l'assistenza urgente sull'animale o, nel caso opposto, fosse il medico veterinario a doversi recare con proprio mezzo d'urgenza presso il domicilio dell'animale.

L'Anmvi auspica che il Legislatore possa - per le stesse ragioni "di principio"- intervenire in tal senso, completando il quadro degli interventi a favore del soccorso agli animali.

fonte ANMVIOGGI

 

Protezione civile

Il comma 5 dell'articolo 8 del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008 modifica l'articolo 177 del "Nuovo Codice della Strada" inserendo nella lista dei mezzi che possono utilizzare i dispositivi acustici supplementari di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, anche i mezzi di protezione civile.

Con la riunione del 04 dicembre 2008, che si è tenuta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile, istituita con  Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile n. 3548 del 18 luglio 2008, cui fa parte la F.I.R. C.B. - S.E.R. e A.N.P.AS., con la presenza del direttore del Servizio del volontariato e relazioni istituzionali e internazionali del Dipartimento della Protezione Civile "Agostino Miozzo" che ha ricordato che il Decreto Legge 172 del 6 novembre 2008 ha esteso l’utilizzo dei dispositivi acustici e luminosi di emergenza (sirene e lampeggianti blu) anche ai mezzi di protezione civile (proposti dal DPC).

Il direttore del Servizio del volontariato del Dipartimento "Agostino Miozzo" ha chiesto la  partecipazione della Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile, per la stesura di una bozza di regolamentazione da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti indicazioni:

  1. Installazione fissa solo su automezzi di proprietà di associazioni iscritte al elenco nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile e/o agli albi o registri regionali;
  2. Utilizzo solo con attivazione/autorizzazione scritta di una autorità di protezione civile e nei casi previsti dalla effettiva necessità;
  3. Per gli automezzi privati in comodato all’associazione per l’espletamento di attività di soccorso (esempio tipico i autoveicoli utilizzati come Radiomobili degli iscriti F.I.R. C.B. - S.E.R.)  Il presidente potrà chiedere l’accredito del mezzo alla motorizzazione per poter disporre di una autorizzazione all’uso del lampeggiatore removibile che durante il non uso dovrà essere conservato in posto non visibile dall’esterno.

Si riporta l'articolo del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008 che modifica l'art. 177 del Codice della Strada.

Art. 8. Potenziamento delle strutture di contrasto al fenomeno degli incendi 

5. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella rubrica dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «, di protezione civile» ed al comma 1 dopo la parola: «antincendio» sono inserite le seguenti: «e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

 

Si riporta l'articolo 177 del Codice della Strada, (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), modificato dall'articolo 8 del Decreto Legge n. 172 del 6 novembre 2008. In giallo le modifiche riportate:

Art. 177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di  protezione  civile e delle autoambulanze.

1. L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati  dal  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.