RICORSO
STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO
(presso il Ministero dell’Interno)
(ai
sensi degli articoli 8 e seguenti D.P.R. 24.11.1971, n. 1199)
del Sig. Giuseppe Dini, in proprio e nella sua qualità di coordinatore di gruppo delle guardie giurate WWF Marche, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv. che, unitamente e disgiuntamente all’avv. lo rappresenta e difende come da mandato in calce al presente ricorso,
contro
la Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del Presidente p.t., con sede in Pesaro, Viale Gramsci, 4,
PER
L’ANNULLAMENTO
previa sospensione,
- della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88/2005, del 24 ottobre 2005, affissa all’Albo Pretorio della Provincia dal 7 al 21/11/2005, recante “approvazione Regolamento per il coordinamento delle attività di vigilanza volontaria venatoria, ittica ed ecologica”;
- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente.
* * * *
FATTO e DIRITTO
Il Consiglio provinciale
della Provincia di Pesaro
e Urbino, con deliberazione n. 88/2005 del 24
ottobre 2005, affissa all'albo pretorio
della Provincia dal 7 novembre 2005 per quindici giorni consecutivi, ha
approvato il regolamento per il
coordinamento delle attività di vigilanza volontaria
venatoria, ittica ed ecologica.
Esso è stato specificamente adottato con riferimento alla L.R. n.29/1992
"Disciplina del servizio volontario di
vigilanza ecologica", all'art. 27 della
legge n.157/1992 “Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", agli artt.
36-37-38 della L.R. n.7/1995 "Norme per
la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio
ambientale e disciplina dell'attività venatoria” e all’art. 30 della L.R.
n.11/2003 “Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e
disciplina della pesca nelle acque interne”.
Il regolamento, non in tutto aderente al contenuto e allo spirito delle
norme richiamate, viene
ad incidere sull'autonomia delle associazioni private riconosciute dal
Ministero dell'ambiente e del territorio e che per statuto hanno per
finalità anche la cura della vigilanza delle attività
connesse all'ittica, all'esercizio venatorio, all'ambiente e alla zoofilia.
Conseguentemente le norme regolamentari vengono, altresì, ad incidere
sulla posizione giuridica degli appartenenti ai corpi costituti dalle associazioni
per il raggiungimento dell’accennata
finalità.
Il ricorrente svolge
funzioni di coordinatore del Gruppo delle guardie giurate dell’Associazione WWF, che fanno opera di vigilanza
nell'ambito territoriale delle Marche, compresa la Provincia di Pesaro e Urbino.
Lo stato giuridico delle guardie è disciplinato da apposito regolamento nazionale
dell'Associazione. Il personale
volontario, munito di distintivo
autorizzato dal Prefetto recante il numero di matricola della guardia,
comunica con la Questura fornendole
l'ordine di servizio e provvede agli incombenti nel rispetto della
normativa in materia di vigilanza
privata.
Le guardie volontarie disponibili sul territorio si distinguono, secondo la
qualifica loro attribuita, in guardie venatorie e guardie ittiche,
le cui nomine sono
approvate dalla Provincia e rispetto alle quali la Provincia
ha competenza di coordinamento, e in guardie zoofile ed ecologiche
che costituiscono guardie particolari giurate, il cui decreto di nomina
viene approvato dal Prefetto; l’art. 163 del d.lgs
n.122/1998 non attribuisce né il coordinamento né la gestione.
La legge statale (n. 157/1992, art. 27) e le leggi regionali (n.11/2003 sull'ittica)
e (n.7/1995 sull’esercizio venatorio)
affidano alla Provincia il compito
di coordinare le attività in parola e prevedono la stipula con associazioni
riconosciute di convenzioni per la vigilanza nelle indicate materie.
Orbene, alcune delle norme contenute nel regolamento come sopra approvato si appalesano direttamente e immediatamente lesive per gli appartenenti al Gruppo delle guardie coordinato dal ricorrente, risultando viziate per incompetenza dell'organo deliberante, per violazione della legge e per eccesso di potere sotto vari profili.
In particolare, è da censurare il disposto dei seguenti articoli:
Art. 1: Alla Provincia sono riconosciute (comma 2) funzioni di coordinamento delle attività svolte sul proprio territorio dalle Guardie volontarie venatorie, ittiche ed ecologiche.
Per quanto concerne l'ecologia, si osserva
che la Regione (legge n.29/92,
art.6) ha attribuito alle province le
relative funzioni, con esclusione di quelle di
coordinamento dell’attività di vigilanza volontaria, che, pertanto, restano alla
Regione stessa riservate.
In ogni caso, il coordinamento può riguardare solo l'attività delle guardie,
con esclusione, però, di quel che concerne la loro gestione, che fa
capo alle associazioni alle quali esse appartengono.
Per tale considerazione, si presenta viziato il disposto di cui al comma 3 che demanda genericamente alla Giunta provinciale il compito di stabilire con propri atti l’ulteriore dettagliata regolazione in ordine alle modalità operative, organizzative e applicative di cui al regolamento, nonché a quanto da questo non meglio specificato in ordine all’organizzazione, alla gestione e al coordinamento del servizio di vigilanza volontaria.
Con tale disposizione il regolamento fuoriesce dal contesto delle competenze che l'art. 27 comma 8 della legge n. 157 del 1992 segnatamente attribuisce alle province in materia di coordinamento dell'attività delle guardie volontarie delle associazioni, interferendo nell’autonomia delle medesime, alle quali viene, in sostanza, sottratta la libertà di scelta e di iniziativa non solo nella gestione del servizio, ma anche nella gestione del personale addetto alla vigilanza, essendo il tutto sottoposto a determinazioni della Giunta provinciale.
In ogni caso la norma regolamentare, per quanto riguarda la vigilanza ecologica, risulta in contrasto con la citata normativa regionale.
Art. 2: Le norme si appalesano
viziate laddove prevedono una funzione di coordinamento,
da parte di organi
provinciali, con proprie direttive e disposizioni,
dei gruppi delle guardie volontarie
ecologiche, in quanto non
sono conformi alla legislazione
regionale (art. 6 L.R.
n. 29/92). Le
modalità di
coordinamento in
materia potranno eventualmente essere concordate in sede di
stipula della convenzione con le
associazioni interessate,
cui spettano le
libera scelta e l'organizzazione
del personale.
Si presenta, quindi, illegittima anche la norma (comma 4) che assegna al Comandante del Corpo di polizia provinciale e ad altri uffici provinciali la gestione tecnico operativa delle guardie volontarie ecologiche, sottraendola alle associazioni e agli organi regionali (gruppi) e provinciali (nuclei) ad esse appartenenti.
La redazione dei
programmi per lo svolgimento delle
attività delle guardie
volontarie di cui al comma 5 deve,
poi, essere effettuata
nel rispetto della normativa regionale
(art.6 L.R. n.
29/92), che pone alle
dipendenze delle associazioni i
gruppi delle guardie ecologiche.
Per le esposte doglianze, anche
la norma
(comma 6), -che
attribuisce alla
Giunta provinciale di "dettagliare"
ulteriormente le modalità
operative e i criteri organizzativi-
si appalesa illegittima, non essendo
consentito alla Provincia
disporre sulla scelta e la
gestione del
personale volontario, compito questo
dell'associazione dalla quale il
personale dipende.
Art. 3. Prevede la nomina di un rappresentante con funzione di referente. La disposizione è incongrua, atteso che le associazioni hanno già i loro rappresentanti in sede regionale (coordinatore di gruppo) e in sede provinciale (coordinatore di nucleo) i cui compiti trovano disciplina nelle convenzioni stipulate tra le parti (associazione e provincia).
D’altro canto, come
già è stato osservato, gli
organi provinciali non possono imporre
con proprie direttive
e disposizioni le modalità
operative delle guardie
volontarie ecologiche, spettando agli organi delle associazioni
la scelta delle modalità organizzative dei
servizi sulla
base delle convenzioni stipulate.
Si rilevano, perciò, inammissibili le norme che attribuiscono al
Comandante del Corpo di polizia
provinciale compiti, di coordinamento e di gestione tecnico-operativa
delle guardie ecologiche, che spettano alle
associazioni e per esse ai titolari dei gruppi regionali e dei nuclei provinciali,
che hanno la responsabilità dei servizi e della loro programmazione
e attuazione.
Art. 4. Alla Provincia è
attribuito in modo esclusivo il compito del reclutamento delle guardie volontarie.
Con ciò viene sottratta alle associazioni private la facoltà di provvedere alla provvista del personale occorrente per i servizi di vigilanza, come
in atto avviene, mediante impiego dei soci attivi muniti di
attestati di frequenza a corsi
specifici.
Non é dato comprendere, poi, come l'esclusiva forma di reclutamento possa
conciliarsi con la previsione di convenzioni
con associazioni private, che mettano a disposizione il proprio apparato,
compreso il personale dipendente.
La norma si presenta, perciò, illogica e incongrua.
Art. 5. Viene istituito il Registro delle guardie volontarie e subordinato lo svolgimento della vigilanza alla iscrizione allo stesso. La prescrizione contrasta con le disposizioni che regolano la stipulazione di convenzioni tra associazioni e Provincia, in quanto alle associazioni, che sono responsabili del servizio, spetta la scelta del personale in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vigilanza.
Art.
6. Sono riservati esclusivamente
agli organi provinciali gli adempimenti burocratici
per l'acquisizione della qualifica di guardia ecologica volontaria, in
sostituzione dei diretti interessati e delle associazioni.
In atto, l'Associazione WWF Italia ONLUS cura tali adempimenti tramite i dipendenti coordinatori su documentata richiesta degli aspiranti senza oneri fiscali, ai sensi dell'art. 17 del d. lgsvo 4.12.1997 n.460 (che stabilisce l’esenzione dall’imposta di bollo per “ atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS)”).
In sostanza, la
Provincia si assume un onere, che esula dalle sue
funzioni, essendo la domanda e la relativa istruttoria a cura
dell’associazione o a carico del privato interessato.
Art. 8. Il rinnovo di nomina viene subordinato al possesso del requisito della partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia, requisito questo non previsto dal TULPS, all'art. 138 del r.d. n. 773 del 1931.
Va notato che ammettere, ai fini del rinnovo, solo la partecipazione a corsi
provinciali è riduttivo e ingiustificato sussistendo accanto a quelli
provinciali, corsi alternativi,
egualmente validi, organizzati da altri
enti pubblici o da associazioni private, come la stessa associazione da
cui la guardia dipende.
Comunque, la competenza per il rinnovo della
nomina spetta agli organi provinciali
solo per le guardie volontarie venatorie ed ittiche, e non per il rinnovo
del titolo per le guardie zoofile ed ecologiche, di spettanza del Prefetto.
Art.
10. La previsione
dell'obbligo, per le guardie volontarie, all'osservanza
delle direttive e delle disposizioni impartite, direttamente o tramite il referente, dal Comandante della Polizia provinciale contrasta
con la posizione delle guardie
volontarie che sono
dipendenti dell'associazione
e quindi
sono tenute agli adempimenti da
questa disposti e
nei confronti
della quale rispondono del
loro operato.
Circa poi l'imposizione
dell'obbligo di immediato inoltro
al Comandante
della Polizia provinciale dei verbali
redatti nell'esercizio delle loro
funzioni, occorre
rilevare che le guardie ecologiche
volontarie, quali agenti amministrativi giurati e
pubblici ufficiali, hanno, nella
loro autonomia,
facoltà di scelta dei
destinatari delle comunicazioni contenenti
le risultanze delle
verifiche eseguite, dalle quali possono
derivare anche
effetti di natura
penale.
Art.
11. Per le infrazioni previste
alle lettere a) e b) non è contemplata
alcuna graduazione della
sanzione, che consiste solo nella revoca
dell'incarico. La norma
è all'evidenza iniqua, dovendo
la sanzione
essere rapportata alla natura ed all'entità
della violazione commessa.
Inoltre l’art.
138 del TULPS non lega la sospensione a semplici sanzioni amministrative,
pertanto il regolamento è molto più restrittivo della norma primaria.
Fra l’altro si ravvisa una discriminazione tra le guardie assunte in ruolo e le volontarie: spetta all’associazione di appartenenza decidere eventuali atti di sospensione in base allo specifico regolamento nazionale interno.
Art.
12. Mancano
norme transitorie
atte a
regolare il
passaggio alla nuova
disciplina, specie di
quelle idonee a salvaguardare
la posizione giuridica di
coloro che hanno
svolto e svolgono la loro
attività sulla
base della
convenzione in vigore
stipulata dall'Associazione con la Provincia; ciò anche per quanto concerne il
coordinatore designato per la gestione e l'ausilio delle
pratiche inerenti all'attività delle guardie volontarie,
secondo quanto disposto con
deliberazione della Giunta provinciale
n. 386/2000, di cui non è menzione
nelle norme regolamentari, con violazione delle legittime aspettative
degli interessati.
*
* * *
Ministero
competente a procedere all’istruttoria appare essere il Ministero
dell’interno per il fatto che le guardie particolari giurate sono disciplinate
dal TULPS (Art. 133 RD 18/6/1931n.773) e il presente regolamento incide tali
disposizioni.
P.Q.M.
Voglia l’Ill.mo Signor Presidente della Repubblica Italiana, previa sospensione dell’atto impugnato, disporre l’annullamento delle summenzionate norme regolamentari, con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e di onorari.
ISTANZA
DI SOSPENSIONE: Si fa
istanza perché sia disposta la
sospensione del contestato regolamento,
in quanto dalla sua applicazione, nelle more
della decisione del ricorso, possono
derivare al ricorrente danni gravi e irreparabili, e ciò specie dalle norme che
comportano la perdita o la limitazione della posizione
acquisita alle dipendenze dell'associazione di appartenenza, come
l'art. 2, laddove sottrae, in concreto, al coordinatore del gruppo la facoltà
di disporre in merito all’organizzazione
e la gestione tecnica dei servizi;
l'art. 3, laddove sottrae parimenti allo stesso la rappresentanza nei
rapporti con la Provincia mediante la designazione di apposito referente;
l'art. 8,
laddove sottopone ad esclusive
determinazioni degli organi
provinciali il rinnovo delle nomine; l'art. 11, che non contiene norme
transitorie a salvaguardia delle posizioni acquisite in base alle vigenti
convenzioni.
Si chiede immediata sospensiva del regolamento della Provincia di Pesaro Urbino relativo alle guardie volontarie, altresì in considerazione del fatto che la vigilanza relativa ai settori ambientali, quali abbandono di rifiuti, inquinamento delle acque, nonché tutela della fauna, con specifica attenzione rivolta alla lotta al bracconaggio, configurabile nella definizione di protezione ambientale, sono confermate come interventi “giuridicamente rilevanti” ex art. 26 comma 2 L. n. 383 del 07.12.2000 e art. 11 comma 2 L. n.266 dell’11.08.1991 e risultano attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle associazioni ambientaliste, quali il WWF.
Si depositano i seguenti documenti in copia:
1) Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 24 ottobre 2005;
2) Deliberazione della Giunta Provinciale
n. 386/2000.
Fano / Roma, 3 marzo 2006
Sig. Giuseppe Dini
Avv. Avv.
DELEGA: Io sottoscritto Giuseppe Dini,
Sig. Giuseppe Dini
E’ autentica
Avv. Avv.
RELAZIONE DI
NOTIFICA
Ad istanza del ricorrente, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Pesaro oggi ho notificato copia conforme all'originale del presente ricorso straordinario al Capo dello Stato:
- alla Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del Presidente pro tempore, viale Gramsci, 4- 61100 Pesaro (PU), mediante consegna di copia a
- al Capo dello Stato presso il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., via