IL 14 OTTOBRE 2005 IL MIUR APPROVA LA RIFORMA DELLE SUPERIORI NELLA QUALE SONO CONTENUTI L'AMPLIAMENTO DI TECNOLOGIA E DI LINGUE PER LA MEDIA DI 1.o GRADO
Si è accentuata la natura vocazionale e professionale dei licei ad indirizzo: liceo economico, liceo artistico e liceo tecnologico. Fermo restando il monte ore complessivo, è aumentato l'orario destinato alle attività di indirizzo, finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro, compensando l'aumento con la diminuzione dell'orario destinato agli insegnamenti generali. Aumenta, inoltre, lo spazio dato alle attività di laboratorio, ai percorsi in alternanza scuola-lavoro e ad iniziative di studio-lavoro e di stage. I settori del liceo economico si sono arricchiti nel settore del credito, e tra gli indirizzi del liceo tecnologico sono state inserite la grafica e la moda.
Il decreto introduce modifiche alle disposizioni di raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo, prevedendo:
un'ora di tecnologia obbligatoria in più nella scuola secondaria di primo grado, così da portare l'insegnamento obbligatorio di tecnologia a due ore, con corrispondente diminuzione di un'ora facoltativa;
la possibilità per gli studenti di rafforzare l'apprendimento dell'inglese, destinando a tale fine le ore previste per la seconda lingua comunitaria. Tale scelta, effettuata nella scuola secondaria di primo grado, prosegue anche nei licei, e consente, unitamente all'incremento di un'ora obbligatoria di inglese nel primo ciclo, già introdotta dal decreto in prima lettura, di acquisire una padronanza dell'inglese pari a quella della lingua madre.
Mentre la prima stesura del decreto si limitava agli aspetti ordinamentali, il testo sottoposto all'esame definitivo del Consiglio dei Ministri disciplina il percorso attuativo della riforma, individuando gli adempimenti dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali coerentemente con l'assetto delle competenze ad essi rispettivamente attribuite dal nuovo titolo V della Costituzione.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a definire con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata:
le tabelle di confluenza dei vecchi percorsi di istruzione secondaria superiore nei nuovi percorsi liceali;
le tabelle di corrispondenza dei vecchi titoli di studio con quelli in uscita dei percorsi liceali;
l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni.
Le Regioni dovranno fornire indicazioni per la trasformazione dei vecchi istituti scolastici nei nuovi licei, nell'ambito della programmazione della rete scolastica cui devono provvedere raccordando in un piano complessivo la programmazione delle province. Inoltre, le Regioni dovranno disciplinare con proprie leggi regionali i percorsi di istruzione e formazione professionale, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dal decreto.
L'unitarietà e omogeneità nazionale del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale e la valenza nazionale dei titoli sono assicurati, oltre che dai livelli essenziali, da accordi in Conferenza unificata che definiranno:
le figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale;
gli standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
Al trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione si provvederà con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, in stretta correlazione con l'attuazione, da parte delle Regioni, degli adempimenti di loro competenza. Nel frattempo, le Regioni continueranno a svolgere i corsi di istruzione e formazione professionale sperimentali realizzati sulla base dell'accordo in Conferenza unificata del 19 giugno 2003; e lo Stato assicurerà l'istruzione professionale attraverso i corsi degli istituti professionali di Stato, che continueranno a rilasciare le qualifiche professionali.
Le sperimentazioni verranno promosse e avviate dal MIUR una volta completati gli adempimenti normativi di competenza dello stesso MIUR. Le prime classi dei percorsi liceali e di quelli di istruzione e formazione professionale verranno avviate a partire dall'anno scolastico 2007/2008.
DAL D. L.VO N. 226 17.10.2005 SULLA RIFORMA DELLE SUPERIORI; ART. 25
Articolo 25
(Insegnamento dell’inglese, della seconda lingua
comunitaria e della
tecnologia)
1. Al fine di raccordare le competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi liceali:
a) la correlazione tra gli orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e i
livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è evidenziata nell’ allegato D al medesimo decreto;b)
l’orario annuale obbligatorio di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto
c) le indicazioni nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per
l’inglese nella scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute nell’allegato E al presente decreto.2. Al fine di offrire agli studenti l’opportunità di conseguire un livello di apprendimento
della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne facciano richiesta, di utilizzare, per l’apprendimento della predetta lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l’intero corso della scuola secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l’allegato D-bis al presente decreto.3. Resta ferma la possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi
dell’insegnamento di una seconda lingua comunitaria nell’ambito delle attività ed insegnamenti facoltativi.