Parere
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione n. 1683 del 25 febbraio 2005
Parere su: "Revisione classi di
abilitazione" - Decreto legislativo n. 59/2004
Adunanza
del 25 febbraio 2005
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Viste le note nn. 616 e 863, rispettivamente
datate 25/1/2005 e 2/2/2005 con le quali il Direttore Generale per gli
Ordinamenti Scolastici ha richiesto al Cnpi il parere sulla materia di cui
all'oggetto;
Visti gli artt.
24 e 25 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994;
Visto il documento istruttorio presentato dal
Comitato Orizzontale relativo alla scuola media, incaricato di riferire al
Consiglio in ordine all'argomento in oggetto specificato;
dopo ampio e approfondito dibattito,
ESPRIME
il proprio parere nei seguenti termini:
Le valutazioni del Cnpi in merito alla revisione
delle classi di abilitazione sono strettamente correlate con la questione del
profilo culturale e professionale e della qualità dell'istruzione nella fascia
d'età 11-14 anni. Il Cnpi ritiene, infatti, (come si evince dai pareri in
precedenza espressi e in particolare da quello reso nell'adunanza del 15 luglio
2004 in merito alle Indicazioni nazionali sui piani di studio personalizzati),
che il modello culturale ed organizzativo previsto dalle Indicazioni non
consenta il pieno dispiegarsi del ruolo dell'insegnante, sia come giusta
valorizzazione della professionalità docente, sia come possibilità di
corrispondere alle esigenze formative degli studenti nel contesto della scuola
dell'autonomia.
Il Cnpi fa rilevare, inoltre, che la materia
della revisione delle classi di abilitazione trova nel decreto
legislativo n. 59/2004 una soluzione
"transitoria", per niente coerente con l'atto atteso (Regolamento a
norma dell'art.
8 del D.P.R. n. 275/1999 e dell'art.
7 della legge n. 53/2003) per dare
certezza di norma e di diritto. In particolare il Cnpi intende evidenziare il
palese contrasto tra le finalità dell'art. 1 dello schema di decreto
legislativo in applicazione dell'art.
5 della legge n. 53/2003, e la scelta
di mettere insieme in modo eterogeneo e senza giustificazioni culturali e
professionali alcune classi di concorso. Evidente
esempio di tale incongruenza è l'ipotesi della separazione della Matematica
dalle altre Scienze - chimiche, fisiche e naturali - e l'accorpamento,
attraverso la riformulazione della classe di abilitazione 33/A (ex Educazione
tecnica nella scuola media) delle Scienze con Scienze e tecnologia.
Il Cnpi, prima di entrare nel merito della
proposta di revisione delle classi di abilitazione, ribadisce che è necessario
investire sulla qualità della scuola, intervenendo sul lavoro docente in un
quadro di certezza normativa tale da non indurre disorientamento nel personale.
Il Cnpi ritiene, inoltre, di dovere ribadire la necessità di riportare l'orario
obbligatorio delle lezioni a un minimo di trenta ore settimanali, per
assicurare un'offerta formativa articolata e contemporaneamente omogenea che
trovi il suo fondamento progettuale e organizzativo nell'istituto
dell'autonomia.
In merito alla scelta di creare una fase
transitoria, il Cnpi ritiene che tale fase non può terminare l'anno successivo
alla conclusione dei primi percorsi di formazione iniziale previsti dall'art.
5 della legge n. 53/2003 e, quindi,
con l'uscita dall'Università dei primi laureati secondo la citata norma. La
fase transitoria, a parere del Cnpi, deve andare ben oltre per evitare
contraccolpi sul personale. Il clima di incertezza circa il proprio futuro
professionale avrebbe, infatti, ripercussioni estremamente negative fin da
subito sulla qualità dell'istruzione. Proprio a proposito di questo ultimo
aspetto, il Cnpi chiede che nel decreto di modifica sia garantita la
salvaguardia delle abilitazioni possedute, tramite il riconoscimento
dell'equipollenza con i nuovi titoli, nonché delle lauree e dei titoli che
saranno conseguiti nei prossimi anni in base alle scelte operate secondo il
pregresso ordinamento universitario.
Nel merito delle proposte di modifica e/o
integrazione delle classi di abilitazione e di concorso proposte, il Cnpi
condivide che:
• la classe 28/A assuma la denominazione di
"Arte e immagine";
• la classe 30/A assuma la denominazione di
"Scienze motorie e sportive".
Per quanto attiene alle suddette classi di
concorso, infatti, fermo restando il giudizio espresso dal Cnpi in merito alle
Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, le denominazioni
delle classi di concorso sono coerenti con i titoli posseduti o con i titoli
previsti nelle tabelle. Gli insegnamenti rispondono agli obiettivi formativi e
culturali della fascia di età 11/14.
Con riferimento alla classe 32/A-Musica - si
ritiene vadano mantenuti, tra i titoli di accesso all'insegnamento, quelli
rilasciati dai Conservatori di Musica. Si propone la soppressione della nota 2)
per la classe di concorso di Musica, poiché oltre a creare difficoltà per
l'ambito disciplinare, richiede titoli di corsi oggi inesistenti.
In merito alla classe 43/A, che assume nella
proposta la denominazione di "Italiano, storia e geografia", il Cnpi,
pur condividendo l'idea che l'Educazione civica sia trasversale a tutte le
discipline, non può non sottolineare il rischio che scompaia dallo specifico
dell'insegnamento della storia e, contemporaneamente, la preoccupazione che
diventi materia di marginali e occasionali riferimenti nel processo di
insegnamento e apprendimento. Pertanto, si propone il mantenimento della classe
di concorso così come è attualmente formulata.
Per quanto attiene alla Lingua straniera -
classe di abilitazione 45/A - il Cnpi non condivide la proposta di ricondurre ad
un'unica classe di concorso - Inglese - tutte le altre lingue. La stessa sembra
ardita sul piano della fattibilità e inaccettabile sotto il profilo culturale.
Infatti, un'ipotesi di riforma non può prescindere dalla situazione esistente e
cioè la presenza di svariate classi di concorso per le lingue straniere.
L'ipotesi prospettata determinerebbe l'ingovernabilità delle procedure di
formazione dell'organico e della mobilità del personale e una situazione
complessiva in cui apparirebbe poco credibile la riforma stessa.
Sul piano culturale il Cnpi ritiene che elevare
la lingua inglese a lingua dominante appaia più un'operazione di principio che
una scelta in grado di determinare risultati positivi sul versante culturale.
L'apprendimento delle lingue straniere mantiene, infatti, tra le sue finalità
quella di mettere in contatto gli studenti con culture diverse dalla propria - e
ciò in senso antropologico - proprio per allargarne gli orizzonti culturali.
Sotto questo profilo appare riduttiva, inoltre, la denominazione della
abilitazione "Lingua inglese e seconda Lingua comunitaria" proprio nel
momento in cui i processi di globalizzazione, che vanno ben oltre l'Unione
Europea, confermano la validità della denominazione lingue straniere moderne,
maggiormente proiettata verso le culture e le rivoluzioni socio-economiche di
tutte le aree del Pianeta. Infine, la riconduzione delle varie classi di
concorso delle lingue straniere ad un'unica classe ridurrebbe l'apprendimento a
una sola finalità - importante ma non esclusiva - e cioè quella di carattere
utilitaristico.
Per quanto attiene alla classe 59/A
"Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali" non si condivide
la scissione della Matematica dalle altre Scienze. Il Cnpi ritiene in via
preliminare di poter affermare che la proposta contrasta culturalmente con la
positiva tradizione di lavoro consolidatasi negli anni nella scuola secondaria
di primo grado, che ha visto un approccio "laboratoriale" per le
Scienze sperimentali e la tecnologia, del tutto diverso dall'ipotesi prefigurata
nelle Indicazioni nazionali.
Anche se le Scienze matematiche devono avere
momenti specifici nell'insegnamento riferito alla fascia di età 11/14, il loro
rapporto con le Scienze sperimentali è di stretta interazione. La conoscenza
dello strumento matematico, infatti, in questa fascia di età, acquista
significato se nasce dall'osservazione del reale e dall'esperienza concreta. La
scissione della Matematica dalle altre Scienze conferirebbe all'insegnamento un
carattere prevalentemente formale rispetto a quello operativo, in netto
contrasto con la psicologia dell'apprendimento specifica dei pre-adolescenti.
Tra gli 11 e i 14 anni, infatti, le strutture del pensiero astratto si formano
soprattutto attraverso l'attività operativa. Per tali ragioni il Cnpi ritiene
che l'attuale classe di abilitazione, così come è strutturata, risponda, a
tutt'oggi, al meglio alle finalità della scuola media e alle esigenze e alle
capacità di apprendimento dei ragazzi.
Tuttavia, tenuto conto di eventuali difficoltà
nella determinazione delle classi di concorso di laurea magistrale che danno
accesso alla classe 59/A, il Cnpi si riserva di formulare uno specifico parere
in sede di applicazione del comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo
concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli
insegnanti ai sensi dell'art.
5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Quanto sopra in riferimento al contributo approvato dal Cnpi in data odierna e,
in particolare, all'emendamento proposto dallo stesso Cnpi, teso a mantenere la
competenza dell'organismo a pronunciarsi sulla revisione delle classi di
abilitazione.
In merito
alla classe 33/A, si ritiene che la stessa debba comprendere tutto
l'insegnamento Tecnologico e l'Informatica. Anche in questo caso vanno
sottolineate, da una parte, la positiva esperienza dei laboratori e della
sperimentazione, maturata complessivamente nella scuola media e dagli insegnanti
di Educazione tecnica e, dall'altra, l'esigenza di imprimere a partire dalla
scuola media una forte accelerazione al processo di alfabetizzazione informatica
dei ragazzi. Pertanto, si propone di attribuire alla classe 33/A la
denominazione "Tecnologia ed elementi di informatica" e di riconoscere
l'equipollenza per tale insegnamento con l'attuale classe "Educazione
tecnica". Si sottolinea, altresì, che quanto proposto tende anche a dare
una concreta risposta alla necessità di consentire un proficuo orientamento
degli allievi in funzione del secondo ciclo, che non può non passare anche
attraverso l'attività disciplinare.
Si prende atto dell'assenza di proposte di
modifica in relazione alla classe di concorso della scuola secondaria di primo
grado, A077-Strumento musicale - e delle sue sottoclassi riferite ai singoli
strumenti per cui si condivide la volontà di mantenerle senza alcuna modifica,
di cui non si avverte l'esigenza nel provvedimento in esame. A tale proposito il
Cnpi manifesta la sua netta contrarietà a qualsiasi modifica relativa
all'attuale classe A077.
Per quanto su esposto, pur nell'articolazione
dei giudizi riguardanti le singole classi di concorso, si esprime parere
contrario.
IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca
IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti