Prot. WWF 01/6104/09

Sant’Angelo in Vado 27.02.09

                                                                          

 

 

Al Procuratore Capo della Procura della Repubblica Tribunale di Urbino

dott. Tragnone Fabrizio

 

Al Procuratore Capo della Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro

dott. Manfredi Palumbo

 

                                                                           Al Prefetto di Pesaro

 

Al Presidente della Giunta Reg.le Marche

 

Al Presidente Provincia di Pesaro Urbino

 

                                                                           Loro sedi

 

 

Oggetto: riconoscimento corso formazione guardie, situazione guardie WWF

Alla vigilia di un importante evento che riguarda la mia salute ed a seguito della sollecitazione del Procuratore di Urbino dott Travaglione, vorrei tentare di dare un contributo sulla situazione delle guardie volontarie appartenenti alle associazioni,  particolarmente del WWF.

1       Corso di formazione  WWF svolto a Carpegna

In occasione del corso di formazione di 90 ore complessive, svolto a Carpegna da parte della mia associazione, abbiamo inizialmente avuto dalla Provincia “l’invito” ad astenersi dall’attuazione, al quale ho prontamente risposto, (si veda www.educambiente.it/vigilanza/mia_risposta.htm) sottolineando la piena autonomia delle associazioni ambientali riconosciute a livello nazionale di attuare corsi di formazione, fra l’altro in questo caso autorizzato anche dall’Ufficio Scolastico regionale competente per la formazione dei docenti, nel quale il WWF è riconosciuto come ente formatore (è il terzo corso proposto dal WWF; per gli altri due la Provincia aveva espresso parere negativo)

Fra l’altro questo corso, aperto a tutti, sopperiva alla mancata attuazione di quelli dovuti  dalla Provincia, dato la necessità per l’associazione di reperire attraverso queste iniziative, soci attivi, elemento fondamentale per l’esistenza della stessa. Si consideri che questo corso finanziato dal CSV, ha avuto, grazie all’apporto dei volontari, una spesa irrisoria, rispetto a quello che potrebbe spendere un ente pubblico.

Per la formazione, la L. R: n.7/1995 sulla caccia all’art 38 prevede che “le province per l’organizzazione di questi corsi possono avvalersi delle associazioni venatorie agricole e di protezione ambientale”; la L. 157/1992 sulla caccia all’art. 27 comma 6 “I corsi…possono essere organizzati anche dalle associazioni”, L. R. 29/1992 istitutiva delle GEV art.9 comma 1 “Le province…sentite le associazioni ambientaliste…istituiscono e gestiscono corsi di formazione.”

Ora mentre la provincia ente pubblico, organizzava un corso alle carceri di Fossombrone, invitava i propri dipendenti a non partecipare, quali docenti,  al corso del WWF.

Infine alla richiesta da parte di Schiaratura Ugo, allievo del corso, del decreto di Vigilanza il comandante provinciale Daniele Gattoni rigettava la richiesta per invalidità del corso; a questo ho risposto inviando una mia lettera ed allegando la sentenza del Tar dell Lazio n.12 dell’08.01.08 tramite posta elettronica certificata, con valenza legale di raccomandata se inviata ad un indirizzo mail qualsiasi, con valenza di raccomandata con ricevuta di ritorno se inviata ad indirizzo elettronico certificato (la provincia ha la posta certificata Carta Raffaello della Reg. Marche). Da agosto 2008 attendo ancora un cenno di risposta.

Anche su questo ci sarebbe da dire molto: quante non risposte, nonostante la L.241/90 ed il D.L.vo 195/2005 sui dati ambientali: quali considerazioni per i diritti dei cittadini riconosciuti dalle norme citate?. Ho scritto recentemente alla Provincia e Regione per almeno tre volte sulla Cascata del Sasso (10.a più grande in Italia) dove vige un vincolo integrale che la rende esclusiva, sulla quale si vorrebbe realizzare una centrale idroelettrica, di tanti uffici pubblici coinvolti  nessuna risposta se non quella dell’ex Sovrintendente ai beni paesaggistici di Ancona.

Per ritornare al tema, ritengo importante considerare per l’effettuazione dei corsi di formazione, l’utilizzo delle struttura pubblica regionale della Scuola di Formazione di Treia.

2          I compiti della Guardia volontaria

Certamente la guardia volontaria appartenente alle associazioni che tutelano beni pubblici è un Pubblico Ufficiale.

La nozione di Pubblico Ufficiale prende spunto dall'art. 357 del codice penale:

Art. 357. (Nozione del pubblico ufficiale). Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

Lo status di Pubblico Ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all’interno dell’amministrazione pubblica.

Dopo la legge 86/1990 la qualifica si attribuisce sulla base della funzione ricoperta ("È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all’interno dell’amministrazione", Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198).

La L. 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica.

È pubblico ufficiale anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191)

Un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l’Ente pubblico non è conditio sine qua non per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale (Cass. Pen., sez. II, 90/186992).

La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cas. Sez. Un. Pen. N. 92/191171), ma "occorre sempre verificare se l’attività è disciplinata da norme di diritto pubblico" (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910).


I Pubblici Ufficiali sono muniti di poteri:

decisionali;

di certificazione;

di attestazione;

di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796);

di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).

Sono Pubblici Ufficiali le guardie venatorie (Cass. Pen. Sez. V, n. 97/207896)

L'articolo 13 della legge n. 689/81 definisce i poteri dei Pubblici Ufficiali.

Questi sono abilitati a:

·       Accertare le violazioni

·       assumere informazioni;

·       ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora;

·       effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;

·       eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa;

·       gli è riconosciuta la c. d. “fede  privilegiata” ai sensi dell’art. 2700 del  c.c.

La stessa Regione Marche, con Legge Regionale 29/92 ha disciplinato la funzione della Vigilanza Ecologica Volontaria, entrando nello specifico dei compiti e dei poteri. Gli articoli 2 comma 3 ed 8 comma 2 della L.R. sono estremamente chiari:

Articolo 2

Compiti del servizio volontario di vigilanza ecologica

1. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è svolto da guardie volontarie con le modalità di cui alla presente legge.

3         Le guardie ecologiche volontarie:
a) segnalano agli organismi competenti le alterazioni ambientali, ipotizzandone, ove possibile, cause e conseguenze e seguono gli effetti degli interventi di risanamento ambientale;
b) collaborano, operando secondo le direttive da questi emanate, con gli enti e gli organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di: inquinamento idrico, acustico ed atmosferico; smaltimento dei rifiuti; escavazioni di materiali litoidi; polizia idraulica; protezione della fauna e della flora; esercizio della caccia e della pesca; tutela del patrimonio naturale e paesistico; difesa dagli incendi boschivi; osservanza delle prescrizioni di polizia forestale. A tal fine segnalano le infrazioni rilevate e precisano, ove possibile, le generalità del trasgressore;
c) accertano nei limiti dell'incarico ricevuto le violazioni, comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, di disposizioni di leggi o di regolamenti nelle materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, tra cui anche quelle relative alle oasi e zone di ripopolamento e cattura, nonchè le violazioni dei provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;
d) collaborano con le autorità competenti nei soccorsi in caso di pubbliche calamità o di emergenze di carattere ecologico.

Articolo 8

Doveri delle guardie ecologiche volontarie

1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità previste nei programmi di lavoro predisposti dalle province

 

2. Nel caso in cui le guardie ecologiche volontarie accertino violazioni alle disposizioni in materia ambientale che comportino l'applicazione di sanzioni amministrative sono tenute a redigere un verbale ai sensi dell'articolo 255 del R.D. 635/1940 che deve essere immediatamente inviato all'autorità competente all'irrogazione della sanzione, nonchè alla provincia competente.

Per quanto riguarda le funzioni di P.G., essendo la giurisprudenza incostante, in modo particolare per quanto riguarda le guardie venatorie, reputo che sia prioritario ogni qualvolta durante i servizi di vigilanza si ritenga necessario esercitare “funzioni” proprie della P.G., di contattare sempre preventivamente altri organi di P.G. o direttamente il P.M. di turno.

Le guardie WWF di Ancona che coordino a livello regionale, hanno avuto sequestri convalidati nel 2008, così come la quasi totalità delle Notizie di Reato da loro inviate in Procura, incardinano procedimenti penali che si concludono con Decreti Penali o rinvii a giudizio.

Ad oggi, nessun sequestro penale redatto da Guardie WWF del Nucleo di Ancona, non è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Tutto questo è avvenuto, nonostante la presenza del parere sfavorevole della Procura Generale di Ancona.

Inoltre non viene mai preso in considerazione il R.D. n.1604 dell’8.10.1931 che all’articolo 31 a proposito degli agenti ittici volontari sostiene “ Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno la qualità di agenti di polizia giudiziaria”, così anche come confermato dalla L. 963/1965 sulla pesca marittima  all’art. 21.

La L. 189/2004  sulla zoofilia all’articolo 6,  2° comma riconosce la qualifica di P.G.: la discussione avviene sull’inciso “…con riguardo agli animali di affezione…” da alcuni interpretato in modo restrittivo, da altri in modo ampio.

 

3.   Verbali di Accertamento e relazioni

Il Nucleo Guardie WWF di Pesaro Urbino è composto da 8 guardie di cui solo 6 attive: il sottoscritto abitante nell’entroterra metaurense  e gli altri a Fano. Questo è il principale motivo della collaborazione diretta con il Raggruppamento Gev.

Diversi in questi anni sono stati i verbali di accertamento da noi operati.

In una occasione si è verificato da parte della Comunità Montana di Cagli un annullamento, a mezzo Ordinanza Archiviazione, di un Verbale di Accertamento.  Abbiamo così ritenuto opportuno notiziare la Corte dei Conti di tale annullamento che potrebbero generare un danno erariale all’Ente, rimettendo la valutazione alla Magistratura Contabile ed abbiamo informato la Procura di Urbino di tale fatto.

Inoltre assieme al nucleo di Ancona più soggetto a tali annullamenti, viste le sentenze della Suprema Corte, si è studiata la possibilità di ricorrere in due casi, avverso le Ordinanze di Archiviazione presso il competente Giudice Ordinario. Entrambi i ricorsi sono stati accolti e sono state già fissate le date delle udienze. In quella sede le Guardie WWF doriche faranno valere le loro ragioni avverso Ordinanze di Archiviazione ritenute  illegittime alla luce della vigente normativa.

Il nostro operato è sempre e comunque rivolto all’applicazione della Legge, senza alcun favoritismo e senza ombra alcuna di accanimento nei confronti di chiunque.

Se errori di interpretazione possano essere avvenuti, siamo stati sempre a disposizione per ogni chiarimento e ogni verifica, per correggere nostre eventuali imprecisioni e per dare un servizio migliore alla collettività.

Abbiamo redatto diversi  verbali di accertamento sul settore irriguo e di questi, non abbiamo avuto da parte dell’ufficio provinciale competente, gli scritti difensivi dei contravventori, impedendoci così di espletare le nostre formali controdeduzioni.

L’ufficio caccia più volte contattato in maniera ufficiale e per iscritto (ho consegnato la copia della mia richiesta, dopo averla protocollata, direttamente a mano al dirigente Pazzaglia)  circa la situazione anomala di appostamenti di caccia (altane) non ha mai risposto. Questo atteggiamento ci impedisce di portare a termine i nostri compiti di Pubblici Ufficiali (allego documentazione).

E’ pur vero che come Coord. Reg.le Guardie WWF ho fatto ricorso al Capo dello Stato (qui allegato) contro il regolamento guardie della Provincia, sia perché pur essendo previsto dalle disposizioni, non siamo mai stati contattati nella sua preparazione, sia perché esso fagocita guardie che appartengono alle singole associazioni. Il compito della Provincia di “coordinare” (letteralmente “mettere ordine insieme”), è legato alle apposite convenzioni (letteralmente “venire ad accordo insieme”); tale convenzione è stata fatta con il WWF alcuni anni fa prima dell’attivazione delle GEV; alle mie proposte di fare convenzioni con le guardie ittiche venatorie del WWF limitatamente ai servizi effettuati dalle guardie WWF di Fano, mi viene risposto che questo dipende da altro ufficio, ma nonostante tutto al rinnovo dei decreti da parte della Provincia, viene chiesto alle guardie WWF di aderire al regolamento provinciale, pena il non rilascio del decreto.

Più volte è stato espresso da dirigenti della Provincia, anche in pubbliche riunioni, che le Guardie Particolari Giurate Volontarie debbano redarre esclusivamente Verbali di Riferimento, quando da anni tutti i nostri Verbali di Accertamento, trasmessi per competenza seguono regolarmente l’iter amministrativo previsto e portano nella quasi totalità al pagamento della sanzione amministrativa irrogata; c’è addirittura chi ipotizza il reato ex art. 347 C.P. a carico del P.U. che redige Verbale di Accertamento

Sempre in tema di rapporti con la Provincia, si sottolinea come tutto il materiale utile alla vigilanza (telemetri, navigatori, torce, telefoni, binocoli, abbigliamento uniformato, auto, modulistica, libri, Verbali, ecc) sia acquistato all’occorrenza dalle singole Guardie, così come è a nostro completo carico la benzina, le onerose spese postali ed il traffico telefonico. 

Solo per il sottoscritto come GEV, è stato concesso un minimo di materiale ed è previsto tramite il Raggruppamento Gev il rimborso della benzina.

Ho avuto a disposizione dalla Provincia, una radioricetrasmittente UHF acquistata con il contributo regionale, mi è stata ritirata dalla stessa per motivazioni tecniche; ho richiesto la possibilità di inserire anche la frequenza ufficiale autorizzata, del WWF nazionale, ma a due anni di distanza, pur essendomi più volte informato, non so che fine abbia fatto; si consideri che ho ancora a disposizione tutti gli accessori.

Ho recentemente redatto come P.U. una ampia relazione a riguardo la realizzazione delle sciovie del Monte Catria, la cui realizzazione è in netto contrasto con i 4 vincoli cui è soggetta la montagna , con estrazione di documenti ai sensi del D.Lvo 195/2005 e visita sul posto con realizzazione di foto e reperimento di altri documenti; inviata alla Procura di Urbino, alla Prefettura, all’Ufficio Ambiente della Provincia, al CFS di Pesaro; resto in attesa di essere sentito.

 

4          Il “clima” attorno alle Guardie

E’ del tutto evidente che quando si opera una Vigilanza Volontaria in materia di Ambiente in maniera corretta, scrupolosa ed equa, ci siano diverse persone, Associazioni e Uffici che sono interessate affinché la Vigilanza Volontaria cessi di esercitare le proprie funzioni.

Ogni scusa è buona, ogni modo per isolare le poche Guardie operative viene messo in atto, ogni modo per screditare, umiliare e soprattutto rendere inoffensive le Guardie nei confronti di chi viola le leggi, è utile e prezioso per una strategia tesa a inibire i poteri che ci assegna la vigente normativa.

Il Nucleo Guardie WWF di PU non ha mai inteso entrare nelle polemiche con i singoli e le Associazioni Venatorie, nonostante una qualche anno fa abbia denigrato e svalutato su giornale il nostro comportamento. Rispondiamo solo alla Pubblica Amministrazione, anche dove essa osteggia palesemente o velatamente il nostro operato.

Riteniamo utile, come più volte sottolineato, il coordinamento della Provincia, quando esso sia fatto di collaborazione reciproca e rispetto delle prerogative tipiche delle associazioni di appartenenza, dei regolamenti guardie delle rispettive associazioni e dei compiti attribuiti dalla legge alle singole guardie volontarie.

Riteniamo altresì importante che la Prefettura e Questura  (alla quale noi inviamo i nostri singoli ordini di servizio per l’approvazione)  possano essere il vero motore del coordinamento di tutte le guardie particolari giurate volontarie.

Ci rivolgeremo, d’ora in avanti, alla Prefettura e alla Magistratura per tutelare i nostri diritti all’espletamento del servizio, così come a loro rispondiamo dei nostri doveri durante tutta l’attività di Vigilanza Ambientale.

 

Resto a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento in merito alle questioni esposte;  porgono cordiali saluti.

                                              

      Per il Nucleo G.P.G del WWF di Pesaro Urbino

 Giuseppe Dini