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L’accesso agli atti pubblici ovvero i diritti dei cittadini

Come chiedere informazioni sulle leggi e le normative che regolano la vita di tutti noi? Un’esperienza che aiuta a conoscere i propri diritti

Sarà sicuramente capitato a molti di noi di chiedere informazioni, di volere capire certi interventi realizzati dagli enti pubblici o anche dai privati, di attivare pratiche e di non avere risposte o di averle in maniera poco soddisfacente.

Ebbene una legge di 13 anni fa ci dà la possibilità di accedere agli atti depositati presso le pubbliche amministrazioni. Chi si interessa del sociale, come le associazioni ambientaliste o dei consumatori, sa che questa normativa è un potente grimaldello, capace, se usato bene, di aprire i cassetti dove sono custodite pratiche che difficilmente tendono ad essere rese pubbliche.

È la legge del 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Prima le norme non specificavano chiaramente, la possibilità per i cittadini di accedere ai documenti, che spesso venivano rifiutati come “atti interni”.

Diritto alla salute, diritto all’informazione

Consideriamo per tutti, il diritto all'ambiente salubre, questo non è riconosciuto in modo esplicito e diretto dalla nostra Costituzione. Spetta alla cosiddetta legge antismog la 615/1966 a fare da precursore seguita dalla Merli, la 319/1976. L'ambiente, come diritto alla salute, riceve questo riconoscimento attraverso la riforma sanitaria ovvero la legge 833/1978; è qui nell'articolo 20 che troviamo, fra i compiti del Servizio Sanitario, anche la diffusione e la pubblicizzazione dei dati riguardanti la salute e le situazioni ambientali, ma il tutto non è andato oltre le affermazioni di principio; comunque con questa normativa, alla richiesta di dati, l'autorità per negarli avrebbe dovuto fare espressamente riferimento a norme che prevedessero la non visione. Con un piccolo articolo, anche se fa riferimento a successivi regolamenti applicativi, inserito su una legge che riguarda i compensi degli amministratori locali (la 816/1985) si fece un gran passo avanti: tutti i cittadini hanno il diritto di visione di "tutti i provvedimenti” adottati dagli enti pubblici.

Ma qualche funzionario, sostenendo che i dati ambientali erano atti interni dell'amministrazione, si rifiutava ancora di consegnarli o di farli visionare. Ciò non fu più sostenibile con la legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente.

Il regime di pubblicizzazione dei dati era così evidente che, non solo l'autorità, ma anche il funzionario addetto, in caso di diniego potevano e possono essere chiamati a rispondere di omissioni di atti di ufficio, inoltre secondo la dottrina giuridica (Giannini, Sandulli) sono ritenuti provvedimenti amministrativi (citati nella legge) tutte le manifestazioni di volontà discrezionale o dovuta, attraverso le quali la pubblica amministrazione esprime la propria volontà.

Legislazione dal basso

L'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali prevedeva la realizzazione da parte dei Comuni degli Statuti Comunali e dei relativi regolamenti (almeno nove), dando spazio alle associazioni e ai cittadini facendoli intervenire nella stesura degli statuti attraverso proposte, modifiche interventi: ciò è avvenuto in parte, sia per i tempi lunghi delle amministrazioni (le scadenze di legge erano state rispettate da meno del 50% dei comuni), sia per uno scarso coinvolgimenti dei cittadini; un’occasione persa per inserire negli statuti comunali modi, tempi e regole per quelli che chiamiamo diritti dei cittadini. Ci sono state amministrazioni che hanno aumentato i tempi di risposta, altre che hanno voluto un certo numero di cittadini per presentare petizioni altre ancora hanno inserito percentuali molto più elevate di quella nazionale, per indire referendum consultivi locali previsti dalla normativa: l'accesso agli atti rimane una spina nel fianco degli enti e non tutti sono disposti a favorirlo.

Due mesi dopo esce la normativa in materia di procedimenti amministrativi, la 241, la quale oltre a contenere ben sette articoli dedicati all'accesso ai documenti amministrativi ha delle rilevanti novità.

La legge inizia con l'obbligo per l'amministrazione di concludere qualsiasi procedimento con l'adozione di un "provvedimento espresso” relegando l'istituto del "silenzio" ai soli ricorsi gerarchici e stabilendo un tempo massimo di risposta di 30 giorni, se non diversamente stabilito da appositi regolamenti (statuto comunale e regolamenti delle singole amministrazioni) (art. 2).

È possibile conoscere il responsabile del procedimento, che può essere individuato anche nei funzionari amministrativi, per sapere chi ha le pratiche; l'amministrazione deve perciò comunicare il nominativo e l'adozione dei provvedimenti finali agli interessati (artt. 4-7).

La novità più interessante è la possibilità di intervento da parte di tutti, sia di chi ha interessi specifici, così come di chi ha interessi diffusi, nel procedimento che li riguarda del quale saranno messi a conoscenza, prendendo visione di tutti gli atti interessati allo stesso, esclusi i casi di segretezza previsti dall'art. 24. I ricorrenti potranno presentare memorie e documenti scritti anche attraverso gruppi rappresentativi, comitati, associazioni. Per quanto riguarda l'accesso agli atti esso può essere esercitato nei confronti delle amministrazioni statali, aziende autonome (tipo ANAS), enti pubblici (anche i Consorzi di Bonifica), concessionari di pubblici servizi (azienda gas, Autolinee, ecc., queste non hanno l’obbligo di risposta, ma devono far vedere i documenti richiesti); la visione è gratuita, per le fotocopie si pagano solo il rimborso del costo e i diritti di ricerca e visura (art. 25). Perché le norme di accesso siano operative, occorre attendere gli appositi decreti applicativi (art.31) (per i nostri interventi ci sono anche le altre norme citate).

La 142 e la 241, che dà a "qualunque soggetto" la possibilità di fare richieste e l’espressa risposta entro 30 giorni, rappresentano due leggi eccezionali i cui valori sono prima di tutto civili, umani, morali.

La prima rappresenta direttamente la forma di partecipazione democratica al governo del proprio territorio da parte dei cittadini, la seconda è l'affermazione di tale principio attraverso la conoscenza immediata, senza delega alcuna, di tutti gli atti operati dalla pubblica amministrazione e la possibilità di gestione comune dei beni pubblici con la conseguente migliore scelta dei nostri amministratori in base appunto, ai  provvedimenti da loro eseguiti .

MODULO PER LA RICHIESTA DATI

copia da riprodurre e consegnare a chi di competenza o inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Al (A)_________ del_________________

Il sottoscritto_____________________________

nato il_____________a_____________________

e residente________________Via_________________

in qualità di cittadino italiano e (B)__________________________________________

CHIEDE

La visione (C)_____________________________________

copia (D)__________________________________________

Inoltre chiede di conoscere il nominativo del funzionario responsabile del procedimento o presso cui sono depositati gli atti.

 

Fa presente che provvederà a eventuali rimborsi di spese per le copie degli atti e che il pagamento di queste non può essere preteso anticipatamente alla ricezione dei dati richiesti (E).

In attesa di una sollecita risposta, che comunque attenderà non oltre i limiti temporali previsti dall'art. 2 241/90 (F) (G) o da vostri eventuali regolamenti, dei quali chiede di essere debitamente informato, porge distinti saluti.

______________ lì_________________   Firma e Indirizzo

 

 

A) Riportare autorità o funzionario responsabile, se lo si conosce, dell'ente cui viene inviata la presente in raccomandata con ricevuta di ritorno o se consegnata a mano chiedere il numero di protocollo.

B) Eventuale carica se posseduta (Ass. naturalistica, circoscrizione, condomino, vicino, ecc.).

C) La visione dei documenti se si trovano presso l'ente, può essere immediata.

D) La richiesta di copie è subordinata al pagamento delle spese di fotocopiatura, ai diritti di ricerca e visura; l'amministrazione può chiedere il rimborso delle spese solo dopo avere fornito gli atti richiesti.

E) L'amministrazione può chiedere il rimborso delle spese solo dopo avere fornito le copie richieste né può pretendere che ci si rechi sul posto per visionare gli atti richiesti se nella domanda è stata fatta la richiesta di poterli ricevere.

(F) Tale termine se non previsto diversamente da appositi regolamenti si intende di trenta giorni, a decorrere da quando l'ente riceve la richiesta.

G) trascorso il tempo di risposta previsto dalla normativa si invia diffida formale, meglio se tramite ufficiale giudiziario, citando gi articoli delle leggi interessate.

LIBRI

Amedeo Santosuosso Guida per riconoscere e salvaguardare i tuoi diritti, Hoepli 1988 Milano

Presidenza del Consiglio dei Ministri Accedere agli atti della pubblica amministrazione, un diritto del cittadino, Poligrafico dello Stato 1991

Scuola Snals Dossier sulla legge 241/ 90, BM Italiana 1995 Roma

Maurizio Santoloci Diritto all’ambiente, Ed. Ambiente 1997 Milano

CD Infocons ed altri Consumare senza frontiere, 1998 contiene numerose leggi italiane ed europee a tutela del consumatore, compresa la 241/90

Luca Ramacci Manuale di autodifesa ambientale del cittadino, Ed. SI 2002 Pozzuoli  

Gianfranco Amendola In nome del popolo inquinato  Ed. Franco Angeli 1985 Milano

Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18.8.1990 Serie Generale - Legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

PER SAPERNE DI PIU'

www.cittadinolex.kataweb.it

www.cittadinanzattiva.it

www.codici.org

www.csdc.it

  S.Angelo in Vado 15.03.03

Peppe Dini


""In nome del popolo inquinato"

"Manuale di autodifesa ambientale del cittadino"

"Diritto all'ambiente"

 

"I tuoi diritti"

 

 

"Nuovi rapporti fra pubblica amministrazione  e cittadini"

 

 

 

 

 

 

"Manuale di Autodifesa Ambientale del Cittadino 2 "

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