AMBIENTE

ABUSIAMO DELLA TERRA PERCHE' LA CONSIDERIAMO UNA COMODITA' CHE CI APPARTIENE. QUANDO VEDREMO LA TERRA COME UNA COMUNITA' ALLA QUALE APPARTENIAMO, POTREMO INIZIARE A SERVIRCENE CON AMORE E RISPETTO

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Slides relative al PRGA

Articolo relativo alle slides del PRGA

La centrale sulla Cascata del Sasso

I due progetti

Il ricorso al Capo dello Stato


La Cascata del Sasso o del Metauro rappresenta un biotopo di particolare interesse paesaggistico e naturalistico. E' un quadro naturale degno di essere visto e goduto. Eppure rappresenta anche la situazione di degrado che stiamo vivendo, di come l'uomo accaparratore riesce, per i suoi egoistici interessi, a distruggere la natura. Qui nessuna amministrazione è riuscita a fare granché, se non la tenacia di pochi ambientalisti.Oggi nonostante che siano delimitate le aree di protezione, la cascata continua ad essere inaccessibile al pubblico, seppure magnifica nei vari abiti stagionali (clicca sulla foto). E' formata da marne calcaree a reggipoggio, con l'acqua che ci scivola sopra, ha un fronte, da sponda a sponda, di 100 metri, una altezza di 12 metri sul davanti, mentre sulle balze posteriori il dislivello sale a 18 metri

Le altre situazioni ambientali vogliono rappresentare una sorta di squilibrio ecologico, direi scontato, a cui siamo abituati, che può ancora manifestarsi. Ovviamente le cose oggi sono diverse da quelle espresse negli interventi, ma ho voluto comunque inserirli affinché siano motivo di  attenzione da dedicare al nostro ambiente, sempre più alterato dalla mano dell'uomo, e che viene sempre dopo, rispetto agli altri interessi.

RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO

(presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo)

(ai sensi degli articoli 8 e seguenti D.P.R. 24.11.1971, n. 1199)

del Sig. Giuseppe Dini, , in proprio e nella sua qualità di coordinatore di gruppo delle guardie giurate WWF Marche,

contro

la Regione Marche, nella persona del dirigente del servizio I. T. E. e nella persona del dirigente dell'Ufficio V.I.A .

ditta Idrometauro titolare dell'autorizzazione

Comune di Sant'Angelo in Vado

PER L’ANNULLAMENTO

previa sospensione, dell'Autorizzazione Unica, per la realizzazione di una centrale idroelettrica, sulla Cascata del Sasso, sul fiume Metauro, notificata tramite PEC prot. 0058051 del 28.01.2016 , cui Decreto n. 1 EFR del 15.01.2016

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito al ricorrente.

* * * *

FATTO e DIRITTO

La Regione Marche Servizio Energia con apposita Autorizzazione Unica, approva la realizzazione di una centrale idroelettrica sulla Cascata del Sasso con Decreto n. 1 del 15.01.2016.

Detta cascata inserita tra i beni naturali e paesaggistici della L. n. 1497/1939, riceve dalla Regione Marche il Decreto di tutela effettiva nel 1996 , inserendovi fra l'altro l'area agricola della sponda destra del fiume Metauro (non Cesano come erroneamente indicato lettera autorizzazione).

Il decreto PGR n. 273 del 9.12.1997, pubblicato su BUR Marche n.95 del 18.12.1997 inserisce successivamente nell'elenco e delle bellezze naturali, anche tutte le aree pubbliche circostanti la balza, in sponda sinistra ed escluse dal primo. In tali aree è compresa anche l'area della traversa e la cosiddetta “area verde” attraversata da canale della centrale idroelettrica.


Dalla relazione paesaggistica presentata, allegata al progetto, viene sottolineato giustamente cheSi tratta della cascata più grande che possiede il Metauro, alta 12 metri sul ciglio e larga 60 m, ritenuta una delle dieci più belle d'Italia. La Cascata del Sasso si è originata per la presenza di una bancata di strati calcarei (Bisciaro) disposti a reggipoggio e quindi più resistenti all'erosione fluviale.”


Nel 2008 la ditta GTA, fa richiesta di autorizzazione unica, per la realizzazione di una centrale idroelettrica sulla Cascata del Sasso. Il ricorrente, quale portatore di interessi collettivi richiede ed ottiene di poter partecipare alla apposita conferenza dei servizi indetta dal servizio energia, presentando relative osservazioni, giustamente verbalizzate.


Successivamente ha scritto più volte, si è recato direttamente presso gli uffici del Servizio Energia della Regione, il 03.03.2014 e 15.04.2014 (colloquio dott. Smargiasso), chiedendo di essere tenuto al corrente di tutti altri procedimenti effettuati in merito alla Cascata del Sasso.


Utilizzando il D.L.vo 195/2005 estrae in comune, il parere della Soprintendenza per i Beni architettonici e Paesaggistici del 13.05.2011 e la interpella in merito ricevendo la risposta del 03.08.2011.

Chiede inoltre copia del decreto n. 39/VAA del 26.03.2012 del Servizio dirigente del Servizio Valutazione Autorizzazione Ambientale Reg. Marche, nel quale si esclude il progetto della centrale idroelettrica dalla V.I.A.

Si consideri che nella Regione Marche che il procedimento VIA e l'autorizzazione energetica, sono sempre stati procedimenti paralleli e non uno unico. Il ricorrente dichiara di non essere mai stato interpellato dal Servizio VIA, per le conferenze dei servizi messe in atto da detto ufficio, come prevede l'art. 7 della legge 241/1990.


In data 03.03.2014 la ditta Idrometauro, con altro nominativo responsabile, subentra alla GTA, con un progetto esecutivo diverso, assunto con prot. 147947.

L'opera di presa, ricadente in area di vincolo, viene radicalmente cambiata; decisamente più ampia rispetto al primo progetto, nel quale si evidenziava che “può diventare un attraversamento pedonale o ciclabile a raso, da utilizzare in condizioni di basse portate del Metauro, per congiungere le due rive. (Relazione ambientale pag. 63 Progetto 2008)”; viene realizzata una traversa con altezza di 1,70 metri dal suolo, a formare uno sbarramento, tale da richiedere in progetto, una scala di rimonta per i pesci, un canale di scarico del dissabbiatore di 40 m, lungo la sponda sinistra, la condotta di derivazione del diametro di 1700 mm che attraversa l'area verde, inserita nella stessa protezione della Cascata come già menzionato, col decreto regionale del 1997; si allega grafica sbarramento.

Nel progetto del 2008 il canale avrebbe dovuto costeggiare la sponda sinistra del fiume, passando negli ultimi metri, nella vecchia gora rimasta a catastale, dell'antica concessione del mulino dismessa negli anni '50. Si fa presente che il richiamo al ripristino del vecchio mulino, da parte del Soprintendente è inconsistente (Lettera 03.08.2011): oltre alla dismissione della concessione idraulica, la vecchia gora aveva un percorso in sponda sinistra, molto più breve ed il vecchio mulino formato da due edifici diversi era stato unito, in un unico complesso. “L’impianto in oggetto ripercorre le strutture idrauliche dell’antico Mulino del Sasso, la cui nascita risale ad almeno tre secoli fa, ma la cui attività è da tempo cessata e numerosi interventi edilizi scomposti ne hanno modificato la integrità architettonica. (Relazione Ambientale Progetto 2008 pag. 75)

Si allega mappa con il vecchio progetto in giallo ed il nuovo in rosso.

Di fatto si tratta di una modifica che interessa 2 parti su 3 dell'intero progetto. Nessuna prescrizione risulta al ricorrente, relativamente ai lavori della vasca di carico proprio al di sopra della balza.

Anche nella convenzione stipulata dalla Idrometauro, col comune di Sant'Angelo in Vado il 25.05.2015 presso il notaio dott. Tommaso Campanile risulta all'art. 4 f, intervento di rivestimento “con pietre e altri materiali tipici del paesaggio fluviale delle pareti orizzontali e verticali delle opere di contenimento in c. a. esistenti fuori terra in prossimità della Cascata, già realizzate in passato da Genio Civile di Pesaro” In realtà tali opere gravitano esattamente sul fronte della cascata e sono state realizzate nel 1981. Su questi interventi non risulta alcuna prescrizione in merito dall'ufficio VIA della Regione.


Si ritengono tali decisioni, compresa quella di non applicare la valutazione di impatto ambientale, non pertinenti alla tutela complessiva della bellezza paesaggistica, certamente non limitata dalla sola struttura geologica della stessa.


La sentenza del Consiglio di Stato Sezione IV, n. 2222 del 29 aprile 2014 afferma in merito, «Ciò perché, come è noto, sotto il profilo costituzionale l’art. 9 Cost. introduce la tutela del “paesaggio” tra le disposizioni fondamentali. Il concetto non va però limitato al significato meramente estetico di “bellezza naturale” ma deve essere considerato come bene “primario” ed “assoluto” (Corte Cost., 5 maggio 2006, nn. 182, 183), in quanto abbraccia l’insieme “dei valori inerenti il territorio” concernenti l’ambiente, l’eco-sistema ed i beni culturali che devono essere tutelati nel loro complesso, e non solamente nei singoli elementi che la compongono (cfr. Corte Cost., 7 novembre 1994, n. 379).

In tale quadro, va riportato il terzo comma dell’art. 145, del d.lgs. n.42/2004, per cui “Le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.

Il paesaggio rappresenta un interesse prevalente rispetto a qualunque altro interesse, pubblico o privato, e, quindi, deve essere anteposto alle esigenze urbanistico-edilizie (cfr. Consiglio di Stato sez. VI 13/09/2012 n.4875; Consiglio di Stato sez. IV 29/07/2003; Consiglio di Stato sez. IV 3/05/2005 n. 2079; n. 4351 Consiglio di Stato sez. V 24/04/2013 n. 2265; Cons. Stato VI, 22 marzo 2005, n. 1186).

Il piano paesaggistico costituisce infatti una valutazione ex ante della tipologia e dell’incidenza qualitativa degli interventi ammissibili in funzione conservativa degli ambiti reputati meritevoli di tutela per cui i relativi precetti devono essere orientati nel senso di assicurare la tutela del paesaggio per assicurare la conservazione di quei valori che fondano l’identità stessa della nazione (come affermò Benedetto Croce, quale Ministro della Pubblica Istruzione, nella relazione di presentazione della prima legge del 1920 in materia: “… il paesaggio altro non è che la rappresentazione materiale e visibile della Patria…”) ».


Non è possibile quindi separare il massiccio calcareo del Bisciaro della balza, dall'acqua che scorre sul letto fluviale, dalla vegetazione ripariale, dal territorio agricolo che la circonda, dal quadro naturale del complesso godibile della Cascata del Sasso.

Eppure togliendo l'acqua direttamente alla Cascata, si altererà l'aspetto paesaggistico globale: “L’unica variazione apportata sarà una riduzione della portata, limitata al breve tratto dell’alveo compreso fra l’opera di presa e quella di restituzione, che rispetterà i limiti previsti per la tutela dell’habitat fluviale in modo da non variare le caratteristiche di idoneità alla vita dell’ittiofauna presente. (Relazione ambientale pag 48 Progetto 2008)”

Infatti per tutelare questa magnificenza paesaggistica, non sono sufficienti le limitazioni di portata assegnate alla centrale; il Metauro su questo primo tratto (siamo ad appena 20 km dalle sorgenti del fiume), ha un regime di portata torrentizio, legato molto alle precipitazioni meteorologiche, alle variazioni climatiche in atto. La nevicata del febbraio 2012 ha permesso il congelamento di tutta la cascata, proprio per via della bassissima portata del fiume, in quel periodo. (foto)


D'altra parte, non è possibile far conto sulla amministrazione locale, dato che tutte quelle succedutesi nel tempo, seppure da una parte hanno sempre evidenziato la balza del Metauro come particolarità territoriale da tener conto, nelle varie trasmissioni televisive dedicate, dall'altra non hanno mai fatto nulla per la sua effettiva tutela; si veda la strada soprastante la cascata che nei Piani di Fabbricazione avrebbe dovuto essere a 14 m, ma a tutti gli effetti risulta a 6 metri dal fiume, utilizzando proprio il catastale di riferimento dell'antica gora; non è stato eseguito, alcun intervento di limitazione, né di mitigazione con la confinante zona industriale; la precedente amministrazione ha emesso atti (delibera Giunta Comunale 166 del 19.12.2013 e altri) per permettere la realizzazione di questa centrale variando la destinazione d'uso ai fini energetici, dell'area verde vincolata paesaggisticamente con la Balza.


In merito alla convenzione del 25.05.2015 stipulata dalla ditta IdroMetauro, col comune si preme sottolineare come il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza n. 23 del 2016 conferma il divieto di compensazioni (royaltys), che invece lì risultano.


L'impianto seppure di pubblica utilità di cui al D. L.vo 387/2003 art. 12 comma 1, deve essere realizzato nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”, comma 3, “nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241”, comma 4.


Le lettere inviate dal ricorrente agli Uffici Regionali via PEC, del 08.12.2012, del 13.01.2013, del 30.07,2014 parte finale, dell'11.11.2014, rilevano inoltre la mancata trasparenza della Regione Marche in questi procedimenti.

La direttiva UE 2011/92/UE sulla Valutazione di Impatto Ambientale, all'art. 6 cita, che il pubblico interessato, “ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.”.


Inoltre l'attuale LR Marche sulla VIA, n. 3 del 26 marzo del 2012 è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 20.05.2013 su alcuni articoli e allegati. Alcuni dispositivi sono stati modificati, per ultimo con la LR. n. 1 del 15 .01.2015, ma gli articoli 8 e 13, dichiarati incostituzionali, relativi proprio alla partecipazione e trasparenza degli atti, a tutt'oggi sono rimasti invariati.

La documentazione avrebbe dovuto essere pubblicata ai sensi dell'art. 24 comma 10 del D.L.vo 152/2006 e art. 40 del D. L.vo 33/2013. Quest'ultimo all'art. 8 comma 3, prevede la pubblicazione della documentazione per almeno 5 anni.


Per avere i nuovi documenti, che il ricorrente non ho potuto visionare, se non in parte nel proprio comune di residenza su richiesta, dato che non è stata pubblicata neanche nello spazio web dell'amministrazione locale, ha inviato apposita comunicazione, alla regione che ha risposto con lettera qui allegata.

Vi viene indicato l'indirizzo ftp://ftpzone.regione.marche.it, un username ed una password; questo certamente indica come i documenti non siano stati pubblicati ed un accesso non facilitato, indice ancora della scarsa attenzione alla trasparenza e partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni comuni.

* * * *

Ministero competente a procedere all’istruttoria appare essere il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in quanto già interessato della problematica si veda comunicazione del 22.10.2014 prot. 26301 ed al quale è stata inviata apposita petizione on line con circa 500 firme per la tutela della Cascata.

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